Art. 7
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni sono concesse nella sola forma del contributo in
conto impianti e del contributo diretto alla spesa. Le predette
agevolazioni sono concesse nei limiti e nel rispetto delle condizioni
previste dalle disposizioni di cui al Titolo II del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022 relativamente ai
progetti di investimento produttivo e nei limiti e nel rispetto delle
condizioni previste dal Titolo III del decreto 9 dicembre 2014 per i
programmi di ricerca, sviluppo e innovazione.
2. Ferme restando le cause di revoca disciplinate dal decreto 9
dicembre 2014, le agevolazioni concesse nell'ambito del presente
Titolo sono altresi' revocate, in tutto o in parte, qualora l'impresa
beneficiaria non consegua l'incremento occupazionale posto a base
della formazione del punteggio relativo al criterio di cui al comma
2, lettera a). In particolare, le agevolazioni sono revocate in
misura totale qualora venga riscontrata una riduzione del predetto
punteggio superiore al 50% (cinquanta percento); qualora la riduzione
sia superiore al 10% (dieci percento), le agevolazioni sono revocate
in misura proporzionale alla predetta riduzione.