Art. 7 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni sono concesse nella sola forma del contributo in
conto impianti e del  contributo  diretto  alla  spesa.  Le  predette
agevolazioni sono concesse nei limiti e nel rispetto delle condizioni
previste dalle disposizioni di cui  al  Titolo  II  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio  2022  relativamente  ai
progetti di investimento produttivo e nei limiti e nel rispetto delle
condizioni previste dal Titolo III del decreto 9 dicembre 2014 per  i
programmi di ricerca, sviluppo e innovazione. 
  2. Ferme restando le cause di revoca  disciplinate  dal  decreto  9
dicembre 2014, le  agevolazioni  concesse  nell'ambito  del  presente
Titolo sono altresi' revocate, in tutto o in parte, qualora l'impresa
beneficiaria non consegua l'incremento  occupazionale  posto  a  base
della formazione del punteggio relativo al criterio di cui  al  comma
2, lettera a). In  particolare,  le  agevolazioni  sono  revocate  in
misura totale qualora venga riscontrata una  riduzione  del  predetto
punteggio superiore al 50% (cinquanta percento); qualora la riduzione
sia superiore al 10% (dieci percento), le agevolazioni sono  revocate
in misura proporzionale alla predetta riduzione.