Art. 8 
 
                         Diposizioni finali 
 
  1. Per quanto non  specificatamente  disposto  dal  Titolo  II  del
presente provvedimento, si applicano  le  disposizioni  previste  dal
decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  dicembre  2014  e
successive modificazioni ed integrazioni, dal Titolo II  del  decreto
del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022, e  dal  regime
di aiuti SA.102702 (2022/N) - Italy COVID-19: Investments  in  favour
of a sustainable recovery (RRF), come modificato dal regime di  aiuti
SA.105070 (2022/N) - Italy. COVID-19: Prolongation and  amendment  to
the schemes SA.102579 and SA.102702. 
  2. Le modalita' di approvazione e concessione delle agevolazioni di
cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente decreto  si  applicano  anche
alle istanze di contratto di sviluppo gia' presentate all'Agenzia per
le quali e' stata richiesta l'applicazione delle  disposizioni  della
sezione 3.13 del Quadro temporaneo e per le  quali  le  attivita'  di
verifica non sono state avviate in ragione  dell'indisponibilita'  di
risorse  finanziarie,  subordinatamente  all'individuazione  di   una
adeguata copertura finanziaria. 
    Roma, 11 maggio 2023 
 
                                                    Il Ministro: Urso 

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1004