Art. 8
Diposizioni finali
1. Per quanto non specificatamente disposto dal Titolo II del
presente provvedimento, si applicano le disposizioni previste dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e
successive modificazioni ed integrazioni, dal Titolo II del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022, e dal regime
di aiuti SA.102702 (2022/N) - Italy COVID-19: Investments in favour
of a sustainable recovery (RRF), come modificato dal regime di aiuti
SA.105070 (2022/N) - Italy. COVID-19: Prolongation and amendment to
the schemes SA.102579 and SA.102702.
2. Le modalita' di approvazione e concessione delle agevolazioni di
cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente decreto si applicano anche
alle istanze di contratto di sviluppo gia' presentate all'Agenzia per
le quali e' stata richiesta l'applicazione delle disposizioni della
sezione 3.13 del Quadro temporaneo e per le quali le attivita' di
verifica non sono state avviate in ragione dell'indisponibilita' di
risorse finanziarie, subordinatamente all'individuazione di una
adeguata copertura finanziaria.
Roma, 11 maggio 2023
Il Ministro: Urso
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1004