((Art. 20 bis 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli  articoli  da
20-ter a 20-duodecies disciplinano il coordinamento delle procedure e
delle  attivita'  di  ricostruzione  nei  territori   delle   regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali
verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, compresi nell'allegato  1
annesso al presente decreto. 
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli  articoli  da
20-ter a 20-duodecies possono altresi' applicarsi ad altri  territori
delle medesime regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non  compresi
nell'allegato 1 annesso al presente decreto, per  i  quali  e'  stato
dichiarato lo stato di emergenza con le delibere  del  Consiglio  dei
ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio  2023.
In caso di interventi in favore del patrimonio  privato  danneggiato,
ai sensi dell'articolo 20-sexies, le relative misure  sono  applicate
su richiesta degli  interessati  previa  dimostrazione,  con  perizia
asseverata, del nesso di causalita' diretto tra i  danni  subiti  ivi
verificatisi e gli eventi  alluvionali  di  cui  al  comma  1.  Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 24  e  25  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1,  il  Commissario   straordinario   alla   ricostruzione   di   cui
all'articolo  20-ter  del  presente  decreto,  sentite   le   regioni
interessate,  previo  raccordo  con   le   amministrazioni   centrali
competenti, entro due mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, trasmette al Ministro  per
la protezione civile e le politiche del mare, sulla base dei  dati  e
delle informazioni disponibili, un elenco aggiornato  dei  comuni  in
cui si sono verificati allagamenti, frane o particolari  esigenze  di
assistenza e soccorso che presentino un nesso di  causalita'  diretto
con gli eventi alluvionali di cui al presente articolo, anche ai fini
di eventuali valutazioni in merito all'estensione dell'elenco di  cui
all'allegato 1 annesso al presente decreto. 
  3. Restano ferme le competenze e le attivita' proprie del  Servizio
nazionale della protezione civile.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  24  del  decreto
          legislativo 2 agosto 2018,  n.  1,  recante  «Codice  della
          protezione civile»: 
              «Art. 24 (Deliberazione dello  stato  di  emergenza  di
          rilievo nazionale). - 1. Al verificarsi degli eventi che, a
          seguito   di   una   valutazione   speditiva   svolta   dal
          Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati  e
          delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni
          e Province autonome interessate, presentano i requisiti  di
          cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella  loro
          imminenza, il  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, formulata  anche  su
          richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma
          interessata e comunque acquisitane  l'intesa,  delibera  lo
          stato  d'emergenza  di  rilievo  nazionale,  fissandone  la
          durata  e  determinandone  l'estensione  territoriale   con
          riferimento alla natura e  alla  qualita'  degli  eventi  e
          autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile
          di cui all'articolo  25.  La  delibera  individua,  secondo
          criteri omogenei definiti nella direttiva di cui  al  comma
          7, le prime  risorse  finanziarie  da  destinare  all'avvio
          delle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e
          degli interventi piu' urgenti di cui all'articolo 25, comma
          2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine
          agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa  nell'ambito
          del Fondo per le emergenze nazionali  di  cui  all'articolo
          44. 
              2. A seguito della valutazione  dell'effettivo  impatto
          dell'evento  calamitoso,  effettuata   congiuntamente   dal
          Dipartimento della protezione  civile  e  dalle  Regioni  e
          Province autonome interessate, sulla base di una  relazione
          del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  il
          Consiglio  dei  ministri  individua,   con   una   o   piu'
          deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie  necessarie
          per il completamento delle attivita'  di  cui  all'articolo
          25, comma 2, lettere a), b)  e  c),  e  per  l'avvio  degli
          interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
          comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
          emergenze  nazionali  di  cui  all'articolo  44.  Ove,   in
          seguito,   si   verifichi,   sulla   base    di    apposita
          rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di
          cui alla lettera  a)  risultino  o  siano  in  procinto  di
          risultare insufficienti, il Consiglio dei  ministri,  sulla
          base di una  relazione  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione  civile,  individua,   con   proprie   ulteriori
          deliberazioni,  le   risorse   finanziarie   necessarie   e
          autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per  le  emergenze
          nazionali di cui all'articolo 44. 
              3. La  durata  dello  stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale non puo' superare i 12 mesi,  ed  e'  prorogabile
          per non piu' di ulteriori 12 mesi. 
              4.   L'eventuale   revoca   anticipata   dello    stato
          d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto
          della  procedura  dettata  per  la  delibera  dello   stato
          d'emergenza medesimo. 
              5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo
          nazionale non sono  soggette  al  controllo  preventivo  di
          legittimita' di cui all'articolo 3 della legge  14  gennaio
          1994, n. 20, e successive modificazioni. 
              6.  Alla  scadenza  dello  stato   di   emergenza,   le
          amministrazioni  e  gli  enti  ordinariamente   competenti,
          individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano  in
          tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi,  nei   procedimenti
          giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo  110
          del codice di procedura civile,  nonche'  in  tutti  quelli
          derivanti dalle dichiarazioni gia'  emanate  nella  vigenza
          dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
          2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          novembre 2001,  n.  401,  gia'  facenti  capo  ai  soggetti
          nominati  ai  sensi   dell'articolo   25,   comma   7.   Le
          disposizioni di cui al presente comma trovano  applicazione
          nelle sole ipotesi in cui  i  soggetti  nominati  ai  sensi
          dell'articolo  25,  comma  7,  siano  rappresentanti  delle
          amministrazioni  e  degli  enti  ordinariamente  competenti
          ovvero soggetti dagli stessi designati. 
              7.Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo  15
          sono disciplinate le  procedure  istruttorie  propedeutiche
          all'adozione della deliberazione dello stato  di  emergenza
          di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza
          dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo
          del Dipartimento della protezione civile. 
              8.Per le emergenze prodotte da inquinamento marino,  la
          proposta  di  dichiarazione  dello   stato   di   emergenza
          nazionale  di  cui  al  comma  1   viene   effettuata,   in
          conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della  legge
          31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto  intervento
          nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di
          altre sostanze  nocive  causati  da  incidenti  marini,  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  sentito  il  Dipartimento  della
          protezione civile. 
              9.  Le  Regioni,  nei  limiti  della  propria  potesta'
          legislativa,  definiscono   provvedimenti   con   finalita'
          analoghe  a  quanto  previsto  dal  presente  articolo   in
          relazione alle emergenze di cui all'articolo  7,  comma  1,
          lettera b).» 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  25  del  decreto
          legislativo 2 agosto 2018,  n.  1,  recante  «Codice  della
          protezione civile»: 
              «Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - 1. Per  il
          coordinamento   dell'attuazione   degli    interventi    da
          effettuare  durante  lo  stato  di  emergenza  di   rilievo
          nazionale si  provvede  mediante  ordinanze  di  protezione
          civile,  da  adottarsi  in  deroga  ad  ogni   disposizione
          vigente, nei limiti  e  con  le  modalita'  indicati  nella
          deliberazione dello stato di emergenza e nel  rispetto  dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme
          dell'Unione europea. Le ordinanze  sono  emanate  acquisita
          l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente
          interessate e, ove  rechino  deroghe  alle  leggi  vigenti,
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si  intende  derogare  e   devono   essere   specificamente
          motivate. 
              2.Fermo restando quanto previsto al  comma  1,  con  le
          ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
          risorse disponibili, in ordine: 
              a)  all'organizzazione   ed   all'effettuazione   degli
          interventi  di  soccorso  e  assistenza  alla   popolazione
          interessata dall'evento; 
              b)  al  ripristino  della  funzionalita'  dei   servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti  strategiche,  alle
          attivita' di  gestione  dei  rifiuti,  delle  macerie,  del
          materiale vegetale o alluvionale o delle terre e  rocce  da
          scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
          la  continuita'  amministrativa  nei  comuni  e   territori
          interessati,   anche   mediante   interventi   di    natura
          temporanea; 
              c)  all'attivazione  di  prime  misure  economiche   di
          immediato sostegno  al  tessuto  economico  e  sociale  nei
          confronti della popolazione e delle attivita' economiche  e
          produttive  direttamente   interessate   dall'evento,   per
          fronteggiare le piu' urgenti necessita'; 
              d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
          per la riduzione del rischio  residuo  nelle  aree  colpite
          dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e
          finalizzati prioritariamente alla tutela della  pubblica  e
          privata incolumita',  in  coerenza  con  gli  strumenti  di
          programmazione e pianificazione esistenti; 
              e) alla ricognizione dei fabbisogni per  il  ripristino
          delle  strutture  e  delle  infrastrutture,   pubbliche   e
          private,  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti   dalle
          attivita' economiche e produttive,  dai  beni  culturali  e
          paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere
          sulla base di procedure definite con la  medesima  o  altra
          ordinanza; 
              f) all'attuazione delle  misure  per  far  fronte  alle
          esigenze urgenti di cui alla lettera e),  anche  attraverso
          misure di delocalizzazione, laddove  possibile  temporanea,
          in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
          delle risorse  finanziarie  individuate  con  delibera  del
          Consiglio dei ministri, sentita la regione  interessata,  e
          secondo i  criteri  individuati  con  la  delibera  di  cui
          all'articolo 28. 
              3.Le ordinanze di protezione civile non  sono  soggette
          al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo
          3  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e  successive
          modificazioni. 
              4.Le ordinanze di protezione civile, la  cui  efficacia
          decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate  nella
          Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  sono  rese
          pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42  del
          decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  e  successive
          modificazioni  e  sono  trasmesse,  per  informazione,   al
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  alle  Regioni  o
          Province autonome interessate e fino al  trentesimo  giorno
          dalla deliberazione dello stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              5.Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione  dello
          stato di emergenza di rilievo nazionale le  ordinanze  sono
          emanate previo concerto con il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, limitatamente ai profili finanziari. 
              6.Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per
          l'attuazione degli interventi previsti nelle  ordinanze  di
          cui al presente  articolo  si  avvale  delle  componenti  e
          strutture operative del Servizio nazionale,  e  i  soggetti
          attuatori  degli  interventi  previsti  sono,   di   norma,
          identificati   nei   soggetti    pubblici    ordinariamente
          competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
          prevalente,  salvo  motivate  eccezioni.  I   provvedimenti
          adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
          sono  soggetti  ai  controlli  previsti   dalla   normativa
          vigente. 
              7.Per  coordinare  l'attuazione  delle   ordinanze   di
          protezione civile, con  i  medesimi  provvedimenti  possono
          essere nominati commissari delegati che operano  in  regime
          straordinario fino alla scadenza dello stato  di  emergenza
          di rilievo nazionale. Qualora il Capo del  Dipartimento  si
          avvalga di commissari delegati, il  relativo  provvedimento
          di nomina deve specificare il  contenuto  dell'incarico,  i
          tempi e  le  modalita'  del  suo  esercizio.  I  commissari
          delegati sono scelti,  tranne  motivate  eccezioni,  tra  i
          soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
          svolgimento dell'incarico. 
              8.Per l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  con  le
          ordinanze  di  protezione  civile  non   e'   prevista   la
          corresponsione  di  alcun  compenso   per   il   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile  e  per  i  commissari
          delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
          di cariche elettive  pubbliche.  Ove  si  tratti  di  altri
          soggetti, ai  commissari  delegati  si  applica  l'articolo
          23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,   n.   214,   e   il    compenso    e'    commisurato
          proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
          parametro  massimo  costituito  dal  70   per   cento   del
          trattamento economico  previsto  per  il  primo  presidente
          della Corte di cassazione. 
              9.La  tutela   giurisdizionale   davanti   al   giudice
          amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile  e
          i  consequenziali   provvedimenti   commissariali   nonche'
          avverso gli atti, i provvedimenti e le  ordinanze  emananti
          ai sensi del presente articolo e' disciplinata  dal  codice
          del processo amministrativo. 
              10.Con direttiva da adottarsi  ai  sensi  dell'articolo
          15, si provvede,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica,  alla  disciplina  di  un   sistema   di
          monitoraggio e di  verifica  dell'attuazione,  anche  sotto
          l'aspetto  finanziario,  delle   misure   contenute   nelle
          ordinanze di protezione civile  nonche'  dei  provvedimenti
          adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
          presente comma  e'  tenuto  ad  assicurare  la  continuita'
          dell'azione  di  monitoraggio,  anche  in  relazione   alle
          ordinanze di protezione civile  eventualmente  non  emanate
          dal Capo del Dipartimento della protezione civile. 
              11.Le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
          definiscono provvedimenti con finalita' analoghe  a  quanto
          previsto dal presente articolo in relazione alle  emergenze
          di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
          deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
          limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
          all'articolo 24, comma 7.»