((Art. 20 ter 
 
            Commissario straordinario alla ricostruzione 
 
  1. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate,  e'  nominato
il Commissario  straordinario  alla  ricostruzione,  individuato  tra
soggetti dotati di professionalita' specifica e competenza gestionale
per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessita'  e  della
rilevanza del processo di ricostruzione. Il Commissario straordinario
resta in carica sino al 30 giugno 2024. Con la medesima procedura  di
cui al primo periodo si puo' provvedere alla revoca dell'incarico  di
Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze
occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.  Al  compenso
del Commissario straordinario si provvede ai sensi dell'articolo  15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. Fermo restando il  limite  massimo  retributivo  di  legge,  ove
nominato  tra  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui  al
presente  comma,  conserva   il   trattamento   economico   fisso   e
continuativo nonche' accessorio dell'amministrazione di appartenenza. 
  2. Con una o piu' ordinanze del Commissario straordinario, adottate
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si
provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento  della
struttura  di  supporto  che  assiste  il  Commissario  straordinario
nell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli da 20-bis a
20-duodecies.  La  predetta  struttura  opera  sino  alla   data   di
cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. 
  3. Entro il 5 agosto 2023, con uno o piu'  decreti  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro per  la  protezione  civile  e  le
politiche del mare, a seguito di una relazione redatta dal  Capo  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri recante la ricognizione delle residue attivita'  proprie
della fase di gestione  dell'emergenza  ai  sensi  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, e delle risorse finanziarie allo scopo  finalizzate,  si  provvede
alla disciplina del passaggio delle attivita'  e  delle  funzioni  di
assistenza alla popolazione e  delle  altre  attivita'  previste  dal
citato codice di cui al decreto legislativo n.  1  del  2018  che  si
intende trasferire alla gestione commissariale straordinaria  di  cui
al presente articolo  nonche'  delle  relative  risorse  finanziarie.
Conseguentemente, a decorrere dalla data in cui acquistano  efficacia
i  decreti  adottati  ai  sensi  del  primo   periodo,   cessano   le
corrispondenti  funzioni  dei  commissari   delegati   nominati   per
l'emergenza ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice di  cui  al
decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  4. Alla struttura di supporto  di  cui  al  comma  2  e'  assegnato
personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, nel limite  di
sessanta unita', dipendente di pubbliche amministrazioni  centrali  e
di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con  gli
enti predetti, in  possesso  delle  competenze  e  dei  requisiti  di
professionalita'  richiesti  in   materia   di   ricostruzione,   con
esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico
e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale  di  cui  al
primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127, e' collocato  fuori  ruolo  o  in  posizione  di
comando, distacco o altro analogo istituto o posizione  previsti  dai
rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile,  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione   di
provenienza, per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un
numero di posti equivalente dal punto  di  vista  finanziario.  Fermo
restando quanto previsto  dall'articolo  9,  commi  4  e  5-ter,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il personale militare
assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 e'  consentito
l'impiego  congiunto  con  l'amministrazione  di   appartenenza   con
conservazione  del  trattamento   economico   riferito   all'incarico
principale, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.
Con il provvedimento istitutivo  della  struttura  di  supporto  sono
determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le specifiche
dotazioni   finanziarie,   strumentali   e   di   personale,    anche
dirigenziale, necessarie al funzionamento della  medesima  struttura.
Fermi restando  i  limiti  di  spesa  di  cui  al  comma  6,  con  il
provvedimento di cui al precedente periodo e' determinato,  altresi',
il trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale  militare
assegnato alla struttura di supporto di cui al  comma  2  in  impiego
congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa  convenzione
con le amministrazioni stesse. 
  5. La struttura di supporto  di  cui  al  comma  2  puo'  avvalersi
altresi' di esperti o consulenti fino a un massimo di cinque,  scelti
anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma  6-bis,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso e' definito con il
provvedimento di nomina. Agli esperti o consulenti nominati ai  sensi
del primo periodo, fermo restando quanto previsto  dal  comma  6  del
presente articolo in materia di limiti di  spesa,  spettano  compensi
onnicomprensivi di importo annuo lordo pro  capite  non  superiore  a
euro  50.000,  nell'ambito  di  un  importo  complessivo  lordo   non
superiore a euro 150.000 annui. 
  6.  Per  il  compenso  del  Commissario  straordinario  e  per   il
funzionamento della struttura di  supporto  di  cui  al  comma  2  e'
autorizzata la spesa  nel  limite  massimo  di  euro  5  milioni  per
ciascuno degli anni 2023 e 2024. 
  7. Il Commissario straordinario: 
  a) opera in stretto raccordo con il  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri  e  con
il Capo del  Dipartimento  «  Casa  Italia  »  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  al  fine  di   coordinare   le   attivita'
disciplinate  dagli  articoli  da  20-bis  a  20-duodecies  con   gli
interventi di rispettiva competenza; 
  b) definisce la programmazione delle  risorse  finanziarie  per  la
realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino  e  di
riparazione, privata e pubblica, di cui  agli  articoli  20-sexies  e
20-octies, nei  limiti  di  quelle  allo  scopo  finalizzate  e  rese
disponibili nella contabilita' speciale di cui alla lettera e); 
  c) nei limiti delle risorse  finanziarie  assegnate  e  disponibili
nella contabilita' speciale di cui alla lettera e): 
  1) nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli  articoli
20-sexies, comma 1, e 20-octies, comma 1, provvede alla  ricognizione
e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di  ripristino  e
di riparazione per  le  piu'  urgenti  necessita',  d'intesa  con  le
regioni interessate; 
  2) coordina gli interventi di ricostruzione,  di  ripristino  e  di
riparazione    degli    immobili    privati,     anche     ad     uso
economico-produttivo,  ubicati  nei  territori  di  cui  all'articolo
20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di  cui  al  medesimo
articolo,  ivi  compresi   gli   immobili   destinati   a   finalita'
turistico-ricettiva  e  le  infrastrutture  sportive,  concedendo   i
relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi
stessi; 
  3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione,  di
ripristino  e  di  riparazione  degli  edifici  pubblici,  dei   beni
monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche,  anche  di
interesse  turistico,  ubicati  nei  territori  di  cui  all'articolo
20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di  cui  al  medesimo
articolo; 
  d) informa periodicamente, con cadenza almeno semestrale, la Cabina
di coordinamento per la ricostruzione di cui  all'articolo  20-quater
sullo stato di  avanzamento  della  ricostruzione,  sulle  principali
criticita' emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei
dati  desunti  dai  sistemi  informativi   del   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato; 
  e) gestisce la contabilita' speciale appositamente aperta,  recante
le  risorse  finanziarie  rese  disponibili  per  le   finalita'   di
ricostruzione e di funzionamento della struttura di supporto  di  cui
al comma 2, come rispettivamente finanziate; 
  f) assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni  altra  attivita'
prevista dagli  articoli  da  20-bis  a  20-duodecies  nei  territori
colpiti, anche nell'ambito  della  Cabina  di  coordinamento  per  la
ricostruzione di cui all'articolo 20-quater. 
  8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, il Commissario
straordinario  puo'  avvalersi,  altresi',  delle   strutture   delle
amministrazioni  centrali  dello  Stato,  compresa  l'amministrazione
della  difesa,  e   degli   organismi   in   house   delle   medesime
amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni. Per la copertura
degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni  di
cui al primo periodo e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 11
milioni di euro per l'anno 2023. Per l'esercizio  delle  funzioni  di
cui al medesimo comma 7, il Commissario straordinario provvede  anche
a mezzo di ordinanze, previa intesa con le  regioni  interessate.  Le
ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a
condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo  il
rispetto   delle   disposizioni   penali,   dei   principi   generali
dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al
Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata,  all'Autorita'
politica delegata per la ricostruzione.  Le  ordinanze  commissariali
recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di  cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate  sentiti
i Ministri interessati, che si pronunciano entro il termine di trenta
giorni dalla richiesta. 
  9. Il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario
coordinamento istituzionale e territoriale degli  interventi  per  la
ricostruzione, si avvale dei presidenti delle regioni interessate  in
qualita' di subcommissari. I presidenti delle regioni interessate, in
qualita' di  sub-commissari,  operano  in  stretto  raccordo  con  il
Commissario  straordinario  e  lo  coadiuvano  in  particolare  nello
svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai  sub-commissari  non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati. 
  10. Le risorse  di  cui  ai  commi  6  e  8  sono  trasferite  alla
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi
dell'articolo 20-quinquies,  comma  4.  Agli  oneri  derivanti  dalle
disposizioni di cui ai commi 6 e 8, pari a 16  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: 
  a)  quanto  a  16  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,   mediante
corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo  2,  comma
7,  lettera  a),  del  decreto-legge  16  settembre  2008,  n.   143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.  181,
iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con il
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   predisposto
nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 7,  del  decreto-legge
n. 143 del 2008, la riduzione dell'importo di cui al primo periodo e'
ripartita in parti uguali tra  il  Ministero  della  giustizia  e  il
Ministero dell'interno; 
  b)  quanto  a  5  milioni  di  euro  per  l'anno   2024,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  11. Al termine della gestione  straordinaria  di  cui  al  presente
articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta, ove  nominata,  dell'Autorita'  politica  delegata  per  la
ricostruzione, e' disciplinato il subentro dell'autorita'  competente
in via ordinaria nel  coordinamento  degli  interventi  di  cui  agli
articoli da 20-bis a 20-duodecies pianificati e non ancora ultimati e
nella titolarita' della contabilita'  speciale  di  cui  all'articolo
20-quinquies,  comma  4,  fino  alla  conclusione  degli   interventi
medesimi.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  15,  comma  3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  recante
          «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»: 
              «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati  e  misure
          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
          straordinari). - Omissis 
              3. A decorrere dal  1°gennaio  2012,  il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
              Omissis.» 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  comma  5,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  recante
          «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
          di competitivita' economica»: 
              «Art.  5  (Economie  negli  Organi  costituzionali,  di
          governo e negli apparati politici). - Omissis 
              5. Ferme le incompatibilita' previste  dalla  normativa
          vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo
          svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche
          amministrazioni di cui al comma  3  dell'articolo  1  della
          legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad
          organi  collegiali  di  qualsiasi  tipo,  puo'  dar   luogo
          esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali
          gettoni di presenza non possono superare  l'importo  di  30
          euro a seduta. Non rientrano tra gli incarichi  di  cui  al
          presente  comma  quelli  aventi  ad   oggetto   prestazioni
          professionali, conferiti a titolari di cariche elettive  di
          Regioni ed enti locali  da  parte  delle  citate  pubbliche
          amministrazioni,  purche'   la   pubblica   amministrazione
          conferente operi in ambito territoriale diverso  da  quello
          dell'ente presso il  quale  l'interessato  al  conferimento
          dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano  invece
          tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli  conferiti
          dal comune presso il quale il professionista e' titolare di
          carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo,
          consortile o convenzionale, volontario o  obbligatorio,  di
          cui faccia parte  il  comune  stesso.  Il  conferimento  e'
          effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti  dalla
          normativa vigente. 
              Omissis.» 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  «Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche»: 
              «Art.  1  (Finalita'  ed  ambito  di  applicazione).  -
          Omissis 
              2.Per amministrazioni pubbliche si intendono  tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui  aldecreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              Omissis.» 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  25  del  decreto
          legislativo 2 agosto 2018,  n.  1,  recante  «Codice  della
          protezione civile»: 
              «Art. 25(Ordinanze di protezione civile).  -  1.Per  il
          coordinamento   dell'attuazione   degli    interventi    da
          effettuare  durante  lo  stato  di  emergenza  di   rilievo
          nazionale si  provvede  mediante  ordinanze  di  protezione
          civile,  da  adottarsi  in  deroga  ad  ogni   disposizione
          vigente, nei limiti  e  con  le  modalita'  indicati  nella
          deliberazione dello stato di emergenza e nel  rispetto  dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme
          dell'Unione europea. Le ordinanze  sono  emanate  acquisita
          l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente
          interessate e, ove  rechino  deroghe  alle  leggi  vigenti,
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si  intende  derogare  e   devono   essere   specificamente
          motivate. 
              2.Fermo restando quanto previsto al  comma  1,  con  le
          ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
          risorse disponibili, in ordine: 
              a)  all'organizzazione   ed   all'effettuazione   degli
          interventi  di  soccorso  e  assistenza  alla   popolazione
          interessata dall'evento; 
              b)  al  ripristino  della  funzionalita'  dei   servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti  strategiche,  alle
          attivita' di  gestione  dei  rifiuti,  delle  macerie,  del
          materiale vegetale o alluvionale o delle terre e  rocce  da
          scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
          la  continuita'  amministrativa  nei  comuni  e   territori
          interessati,   anche   mediante   interventi   di    natura
          temporanea; 
              c)  all'attivazione  di  prime  misure  economiche   di
          immediato sostegno  al  tessuto  economico  e  sociale  nei
          confronti della popolazione e delle attivita' economiche  e
          produttive  direttamente   interessate   dall'evento,   per
          fronteggiare le piu' urgenti necessita'; 
              d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
          per la riduzione del rischio  residuo  nelle  aree  colpite
          dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e
          finalizzati prioritariamente alla tutela della  pubblica  e
          privata incolumita',  in  coerenza  con  gli  strumenti  di
          programmazione e pianificazione esistenti; 
              e) alla ricognizione dei fabbisogni per  il  ripristino
          delle  strutture  e  delle  infrastrutture,   pubbliche   e
          private,  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti   dalle
          attivita' economiche e produttive,  dai  beni  culturali  e
          paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere
          sulla base di procedure definite con la  medesima  o  altra
          ordinanza; 
              f) all'attuazione delle  misure  per  far  fronte  alle
          esigenze urgenti di cui alla lettera e),  anche  attraverso
          misure di delocalizzazione, laddove  possibile  temporanea,
          in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
          delle risorse  finanziarie  individuate  con  delibera  del
          Consiglio dei ministri, sentita la regione  interessata,  e
          secondo i  criteri  individuati  con  la  delibera  di  cui
          all'articolo 28. 
              3.Le ordinanze di protezione civile non  sono  soggette
          al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo
          3  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e  successive
          modificazioni. 
              4.Le ordinanze di protezione civile, la  cui  efficacia
          decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate  nella
          Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  sono  rese
          pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42  del
          decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  e  successive
          modificazioni  e  sono  trasmesse,  per  informazione,   al
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  alle  Regioni  o
          Province autonome interessate e fino al  trentesimo  giorno
          dalla deliberazione dello stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              5.Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione  dello
          stato di emergenza di rilievo nazionale le  ordinanze  sono
          emanate previo concerto con il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, limitatamente ai profili finanziari. 
              6.Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per
          l'attuazione degli interventi previsti nelle  ordinanze  di
          cui al presente  articolo  si  avvale  delle  componenti  e
          strutture operative del Servizio nazionale,  e  i  soggetti
          attuatori  degli  interventi  previsti  sono,   di   norma,
          identificati   nei   soggetti    pubblici    ordinariamente
          competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
          prevalente,  salvo  motivate  eccezioni.  I   provvedimenti
          adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
          sono  soggetti  ai  controlli  previsti   dalla   normativa
          vigente. 
              7.Per  coordinare  l'attuazione  delle   ordinanze   di
          protezione civile, con  i  medesimi  provvedimenti  possono
          essere nominati commissari delegati che operano  in  regime
          straordinario fino alla scadenza dello stato  di  emergenza
          di rilievo nazionale. Qualora il Capo del  Dipartimento  si
          avvalga di commissari delegati, il  relativo  provvedimento
          di nomina deve specificare il  contenuto  dell'incarico,  i
          tempi e  le  modalita'  del  suo  esercizio.  I  commissari
          delegati sono scelti,  tranne  motivate  eccezioni,  tra  i
          soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
          svolgimento dell'incarico. 
              8.Per l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  con  le
          ordinanze  di  protezione  civile  non   e'   prevista   la
          corresponsione  di  alcun  compenso   per   il   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile  e  per  i  commissari
          delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
          di cariche elettive  pubbliche.  Ove  si  tratti  di  altri
          soggetti, ai  commissari  delegati  si  applica  l'articolo
          23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,   n.   214,   e   il    compenso    e'    commisurato
          proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
          parametro  massimo  costituito  dal  70   per   cento   del
          trattamento economico  previsto  per  il  primo  presidente
          della Corte di cassazione. 
              9.La  tutela   giurisdizionale   davanti   al   giudice
          amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile  e
          i  consequenziali   provvedimenti   commissariali   nonche'
          avverso gli atti, i provvedimenti e le  ordinanze  emananti
          ai sensi del presente articolo e' disciplinata  dal  codice
          del processo amministrativo. 
              10.Con direttiva da adottarsi  ai  sensi  dell'articolo
          15, si provvede,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica,  alla  disciplina  di  un   sistema   di
          monitoraggio e di  verifica  dell'attuazione,  anche  sotto
          l'aspetto  finanziario,  delle   misure   contenute   nelle
          ordinanze di protezione civile  nonche'  dei  provvedimenti
          adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
          presente comma  e'  tenuto  ad  assicurare  la  continuita'
          dell'azione  di  monitoraggio,  anche  in  relazione   alle
          ordinanze di protezione civile  eventualmente  non  emanate
          dal Capo del Dipartimento della protezione civile. 
              11.Le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
          definiscono provvedimenti con finalita' analoghe  a  quanto
          previsto dal presente articolo in relazione alle  emergenze
          di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
          deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
          limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
          all'articolo 24, comma 7.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 17, comma  14,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure  urgenti  per
          lo  snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e   dei
          procedimenti di decisione e di controllo»: 
              «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - Omissis 
              14.Nel  caso   in   cui   disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 9, commi 4  e  5-ter,
          del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  303,  recante
          «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: 
              «Art. 9 (Personale della Presidenza). - Omissis 
              4. Il rapporto di lavoro del personale di  ruolo  della
          Presidenza e' disciplinato dalla contrattazione  collettiva
          e dalle leggi che regolano il rapporto di  lavoro  privato,
          in  conformita'  delle  norme  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del
          comparto di contrattazione per la Presidenza.  Tale  regime
          si  applica,   relativamente   al   trattamento   economico
          accessorio e fatta eccezione per il personale  delle  forze
          armate e delle forze di polizia, al personale che presso la
          Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed  al  personale
          di prestito in servizio presso la Presidenza stessa. 
              Omissis 
              5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado  e
          qualifica  del  comparto  Ministeri  chiamato  a   prestare
          servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
          Presidenza,  ivi  incluse  le  strutture  di  supporto   ai
          Commissari    straordinari    del    Governo     di     cui
          all'articolo11dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le
          strutture di missione  di  cui  all'articolo  7,  comma  4,
          mantiene  il  trattamento  economico   fondamentale   delle
          amministrazioni di appartenenza, compresa  l'indennita'  di
          amministrazione, ed i relativi  oneri  rimangono  a  carico
          delle  stesse.  Per  il  personale  appartenente  ad  altre
          amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo1,  comma  2,
          deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  chiamato  a
          prestare  servizio  in  analoga  posizione,  la  Presidenza
          provvede, d'intesa con  l'amministrazione  di  appartenenza
          del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza
          pregiudizio  per  il  trattamento  economico   fondamentale
          spettante al dipendente medesimo. 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 7, comma  6-bis,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  «Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche»: 
              «Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - Omissis 
              6-bis.Le  amministrazioni  pubbliche   disciplinano   e
          rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,  procedure
          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di
          collaborazione. 
              Omissis.» 
              Il  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,
          recante «Codice delle leggi antimafia  e  delle  misure  di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 222, S.O. 
              Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  recante
          «Norme in materia ambientale», e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. 
              Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  recante
          «Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
          dell'articolo 10 della legge 6 luglio  2002,  n.  137»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.
          45, S.O. 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  comma  7,  del
          decreto-legge 16 settembre 2008, n.  143,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  13  novembre  2008,  n.  181,
          recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita' del
          sistema giudiziario»: 
              «Art. 2 (Fondo unico giustizia). - Omissis 
              7.Salvo quanto previsto dai commi 2-bis  e  2-ter,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro della giustizia e con il  Ministro
          dell'interno, sono  stabilite,  fermo  quanto  disposto  al
          comma 5, le quote  delle  risorse  intestate  «Fondo  unico
          giustizia», anche  frutto  di  utili  della  loro  gestione
          finanziaria, fino ad una percentuale non  superiore  al  30
          per  cento  relativamente  alle  sole  risorse  oggetto  di
          sequestro penale o amministrativo, disponibili  per  massa,
          in base a criteri statistici e con modalita'  rotativa,  da
          destinare mediante riassegnazione: 
              a) in misura non inferiore ad un  terzo,  al  Ministero
          dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica  e  del
          soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
          solidarieta' per le vittime delle  richieste  estorsive  di
          cui all'articolo 18, comma 1, lettera c),  della  legge  23
          febbraio 1999, n. 44, e  del  Fondo  di  rotazione  per  la
          solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
          all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; 
              b) in misura non inferiore ad un  terzo,  al  Ministero
          della  giustizia  per  assicurare  il  funzionamento  e  il
          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
          istituzionali; 
              c) all'entrata del bilancio dello Stato. 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  200,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2015): 
              «Omissis 
              200.Nello   stato   di   previsione    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
              Omissis.»