((Art. 20 quater 
 
Istituzione,  composizione,  compiti  e  funzioni  della  Cabina   di
  coordinamento per la ricostruzione 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o,  ove
nominata, dell'Autorita' politica delegata per la  ricostruzione,  e'
istituita  la  Cabina  di  coordinamento  per  la  ricostruzione  nei
territori di cui  all'articolo  20-bis.  Essa  opera  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica ed e' composta dal Commissario
straordinario, che la presiede, dal  Capo  del  Dipartimento  «  Casa
Italia » della Presidenza del Consiglio dei ministri,  dal  Capo  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, dai presidenti delle regioni interessate e dai  sindaci
metropolitani  interessati,  da  un  rappresentante  delle   province
interessate designato dall'Unione delle province  d'Italia  e  da  un
rappresentante dei  comuni  interessati  designato  dall'Associazione
nazionale  dei  comuni  italiani.  Ai  componenti  della  Cabina   di
coordinamento istituita ai sensi  del  presente  comma  non  spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati. 
  2.  Possono  essere  invitati  alle  riunioni   della   Cabina   di
coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e
ogni  altro  soggetto,  pubblico  o  privato,  ritenuto  utile   alla
rappresentazione  degli  interessi  coinvolti   e   delle   questioni
trattate. 
  3.   La   Cabina   di   coordinamento   coadiuva   il   Commissario
straordinario: 
  a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione  e
le attivita' regolate con i decreti di cui all'articolo 20-ter, comma
3; 
  b) nel monitoraggio dello stato  di  avanzamento  dei  processi  di
ricostruzione, anche sulla base  dei  dati  disponibili  nei  sistemi
informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
  c) nella  definizione  dei  criteri  per  l'adozione  delle  misure
necessarie per favorire e regolare  il  proseguimento  dell'esercizio
delle funzioni commissariali in via ordinaria.))