((Art. 20 quinquies 
 
           Fondo per la ricostruzione nei territori delle 
              regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito il Fondo  per  la  ricostruzione  dei  territori
delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti  dagli  eventi
alluvionali verificatisi a far data  dal  1°  maggio  2023,  con  uno
stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito  in  500
milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di  euro  per  l'anno
2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025. 
  2. Al Fondo di cui al comma  1  affluiscono  ulteriori  complessivi
1.500 milioni di euro, rivenienti dalla riassegnazione delle  risorse
affluite all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalita'  e
il profilo temporale di cui al comma 3 per l'importo di 1.391.503.011
euro e dalle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui al comma 7 per
l'importo di 108.496.989 euro. 
  3. Le somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023,
indicate  nell'allegato  1-bis  annesso  al  presente  decreto,  gia'
attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e  dell'articolo  1,
comma 140, della legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono  revocate
rispetto alle finalita' indicate, rispettivamente,  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del
Presidente del Consiglio dei  ministri  29  maggio  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, e dal decreto del
Presidente del Consiglio dei  ministri  21  luglio  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre  2017,  e,  mediante
apposita variazione di bilancio in conto residui, sono  iscritte  nei
fondi da ripartire per  il  finanziamento  degli  investimenti  e  lo
sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alle predette  leggi,  per
essere versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  secondo  un
profilo temporale coerente con quello previsto a legislazione vigente
per le risorse oggetto di revoca, in misura pari  a  300  milioni  di
euro per l'anno 2023, a 450 milioni di  euro  per  l'anno  2024  e  a
641.503.011 euro per l'anno 2025. I residui di cui al presente  comma
sono conservati nel bilancio dello Stato  in  relazione  al  predetto
profilo temporale. 
  4. Al Commissario straordinario e' intestata apposita  contabilita'
speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate
le risorse provenienti  dal  Fondo  di  cui  al  comma  1  e  su  cui
confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni  liberali  e
le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate  o  da  destinare
alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali  di
cui all'articolo 20-bis. 
  5. Le risorse derivanti dalla chiusura della contabilita'  speciale
di cui al comma 4, ancora disponibili al termine  della  gestione  di
cui all'articolo 20-ter,  comma  11,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti  da  fondi  di
diversa   provenienza,   che   sono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per
l'anno 2023, a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di
euro per l'anno 2025, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  26,  comma  7,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a  108.496.989  euro  per
l'anno  2023,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita  al
capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
226 del 27 settembre 2017.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  95,  della
          legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»: 
              «Omissis. 
              95.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  740  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno  2020,  di
          1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  140,  della
          legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»: 
              «Omissis. 
              140.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  apposito
          fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900  milioni  di
          euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro  per  l'anno
          2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  3.000
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020  al  2032,
          per assicurare il finanziamento  degli  investimenti  e  lo
          sviluppo infrastrutturale  del  Paese,  anche  al  fine  di
          pervenire  alla  soluzione  delle  questioni   oggetto   di
          procedure di infrazione da parte dell'Unione  europea,  nei
          settori di spesa  relativi  a:  a)  trasporti,  viabilita',
          mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
          e   accessibilita'   delle   stazioni    ferroviarie;    b)
          infrastrutture, anche relative  alla  rete  idrica  e  alle
          opere  di  collettamento,  fognatura  e   depurazione;   c)
          ricerca;  d)  difesa  del  suolo,  dissesto  idrogeologico,
          risanamento ambientale e bonifiche; e)  edilizia  pubblica,
          compresa quella scolastica;  f)  attivita'  industriali  ad
          alta  tecnologia   e   sostegno   alle   esportazioni;   g)
          informatizzazione  dell'amministrazione   giudiziaria;   h)
          prevenzione del rischio sismico;  i)  investimenti  per  la
          riqualificazione urbana e per la sicurezza delle  periferie
          delle  citta'  metropolitane  e  dei  comuni  capoluogo  di
          provincia; l) eliminazione delle barriere  architettoniche.
          L'utilizzo del fondo di cui al primo  periodo  e'  disposto
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  interessati,   in
          relazione ai  programmi  presentati  dalle  amministrazioni
          centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
          alle Commissioni parlamentari competenti  per  materia,  le
          quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
          data dell'assegnazione; decorso  tale  termine,  i  decreti
          possono essere adottati  anche  in  mancanza  del  predetto
          parere.  Con  i  medesimi  decreti  sono  individuati   gli
          interventi da finanziare e i relativi  importi,  indicando,
          ove necessario, le modalita' di  utilizzo  dei  contributi,
          sulla base di criteri di  economicita'  e  di  contenimento
          della spesa, anche attraverso  operazioni  finanziarie  con
          oneri di ammortamento a carico del  bilancio  dello  Stato,
          con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca  di
          sviluppo del Consiglio d'Europa, con la  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa e con  i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria ai  sensi  del  testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia, di cui  al  decreto
          legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente  con
          gli  obiettivi  programmati  di  finanza  pubblica.   Fermo
          restando che i decreti di cui al periodo precedente,  nella
          parte  in  cui  individuano  interventi  rientranti   nelle
          materie di competenza regionale o delle province  autonome,
          e limitatamente agli stessi, sono  adottati  previa  intesa
          con gli enti territoriali interessati, ovvero  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  per
          gli   interventi   rientranti   nelle   suddette    materie
          individuati con i decreti adottati anteriormente alla  data
          del 18 aprile 2018 l'intesa  puo'  essere  raggiunta  anche
          successivamente all'adozione degli stessi decreti.  Restano
          in ogni caso fermi i procedimenti di spesa  in  corso  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto nei termini indicati dalla sentenza  della
          Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018. 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo  dell'articolo  26,  comma  7,  del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  recante
          «Misure  urgenti  in  materia  di   politiche   energetiche
          nazionali, produttivita' delle imprese e  attrazione  degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina»: 
              «Art. 26 (Disposizioni urgenti in  materia  di  appalti
          pubblici di lavori). - Omissis 
              7. In caso di insufficienza delle  risorse  di  cui  al
          comma  6,  per  fronteggiare  i  maggiori  costi  derivanti
          dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei  prezzari
          utilizzati  nelle  procedure  di  affidamento  delle  opere
          pubbliche avviate successivamente alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022  che
          siano relativi ad opere finanziate, in tutto  o  in  parte,
          con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240e  dal
          regolamento (UE) 2021/241,  e'  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  il
          «Fondo  per  l'avvio  di  opere  indifferibili»,  con   una
          dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno  2022,  1.700
          milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
          l'anno 2026. Le risorse  del  Fondo  sono  trasferite,  nei
          limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in  apposita
          contabilita' del Fondo di rotazione di cui  all'articolo  5
          della legge 16 aprile 1987,  n.  183.  Fermi  restando  gli
          interventi prioritari  individuati  al  primo  periodo,  al
          Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
          modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
          alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto  e  fino  al  31  dicembre  2022,  gli   interventi
          integralmente finanziati, la cui  realizzazione,  anche  in
          considerazione  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, deve  essere  ultimata  entro  il  31
          dicembre  2026,  relativi  al  Piano  nazionale   per   gli
          investimenti complementari al PNRR, di cui  all'articolo  1
          del  decreto-legge  n.  59  del   2021,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 101 del  2021,  e  quelli  in
          relazione ai quali siano nominati  Commissari  straordinari
          ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del  2019,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del  2019.
          Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di  cui  al
          terzo periodo: 
              a) il Commissario straordinario di cui all'articolo  1,
          comma 421, della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  per  la
          realizzazione degli interventi inseriti  nel  programma  di
          cui alcomma 423 del medesimo articolo 1 della legge n.  234
          del 2021; 
              b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina  2020-2026
          S.p.A. di cui all'articolo 3  del  decreto-legge  11  marzo
          2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
          maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui
          al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n.  16
          del 2020; 
              c) l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale  per  gli
          interventi previsti dal  decreto  di  cui  all'articolo  9,
          comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del  2022,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. 
              Omissis.»