Art. 4 Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 1, primo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per l'indennita' versata dalla parte di una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 1. In caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, la domanda contiene: a) il numero d'ordine del ODM davanti al quale si e' svolta la mediazione; b) la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo corredata del numero del procedimento e della data dell'accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione; c) la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformita' al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010; d) l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, quando l'accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010. 2. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e a quanto previsto dal comma 1, lettere a) e c), la richiesta contiene: a) il numero identificativo del procedimento di mediazione inseriti dai registri degli affari di mediazione; b) la data del verbale di constatazione del mancato raggiungimento dell'accordo risultante dai registri del ODM; c) l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione e' stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.