Art. 4 
 
Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20,
  comma 1, primo periodo e comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto
  legislativo 4 marzo 2010, n. 28,  per  l'indennita'  versata  dalla
  parte di una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 17, commi 3
  e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 
 
  1. In caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione, oltre a
quanto previsto dall'art. 3, comma 4, la domanda contiene: 
    a) il numero d'ordine del ODM davanti al quale si  e'  svolta  la
mediazione; 
    b) la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo corredata  del
numero del procedimento e della data  dell'accordo  di  conciliazione
inseriti nei registri degli affari di mediazione; 
    c) la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al  ODM
determinato in conformita'  al  regolamento  adottato  in  attuazione
dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010; 
    d) l'indicazione della  materia,  a  fini  statistici,  ai  sensi
dell'art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149,  quando
l'accordo definisce una controversia in  una  delle  materie  di  cui
all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010. 
  2. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, oltre  a  quanto
previsto dall'art. 3, comma 4, e  a  quanto  previsto  dal  comma  1,
lettere a) e c), la richiesta contiene: 
    a)  il  numero  identificativo  del  procedimento  di  mediazione
inseriti dai registri degli affari di mediazione; 
    b)  la  data   del   verbale   di   constatazione   del   mancato
raggiungimento dell'accordo risultante dai registri del ODM; 
    c) l'indicazione della  materia,  a  fini  statistici,  ai  sensi
dell'art. 42 del decreto legislativo  n.  149  del  2022,  quando  la
mediazione e' stata avviata per una controversia in una delle materie
di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.