Art. 6 Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 1, secondo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all'avvocato per l'assistenza prestata nella procedura di mediazione nel caso previsto dall'art. 5-quater del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato all'importo versato a titolo di contributo unificato per il giudizio estinto a seguito di conciliazione in caso di mediazione demandata dal giudice 1. Quando e' raggiunto l'accordo in caso di mediazione demandata dal giudice, oltre a quanto disposto dall'art. 3, comma 4, la richiesta contiene: a) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell'ordinanza prevista dall'art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010; b) la data dell'ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l'estinzione del procedimento, completa di numero di ruolo; c) il numero d'ordine del ODM davanti al quale si e' svolta la mediazione; d) la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo di conciliazione; e) il numero del procedimento e la data dell'accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione; f) il valore della lite determinato avanti al ODM in conformita' al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010; g) lo scaglione di valore applicato dall'avvocato per calcolare il compenso fatturato in conformita' all'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014. 2. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e al comma 1, lettere a), c), f) e g), la domanda contiene: a) il numero del procedimento di mediazione; b) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell'accordo. 3. Nel caso previsto dal comma 1, la domanda della parte che ha versato il contributo unificato per il riconoscimento del credito di imposta contiene, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e dal comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), gli estremi della ricevuta elettronica di versamento, effettuato con il sistema «PagoPA» o gli estremi della ricevuta del bonifico bancario e postale nei casi di cui al comma 1-sexies dell'art. 192 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2002, n. 115, delle somme dovute a titolo di contributo unificato in relazione al procedimento estinto con l'ordinanza di cui alla lettera b).