Art. 6 
 
Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20,
  comma 1, secondo periodo e comma 2, secondo  periodo,  del  decreto
  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,   commisurato   al   compenso
  corrisposto all'avvocato per l'assistenza prestata nella  procedura
  di mediazione nel caso  previsto  dall'art.  5-quater  del  decreto
  legislativo 4 marzo 2010, n. 28,  e  domanda  di  attribuzione  del
  credito di imposta previsto dall'art.  20,  comma  3,  del  decreto
  legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato all'importo versato  a
  titolo di contributo unificato per il giudizio estinto a seguito di
  conciliazione in caso di mediazione demandata dal giudice 
 
  1. Quando e' raggiunto l'accordo in caso  di  mediazione  demandata
dal giudice, oltre  a  quanto  disposto  dall'art.  3,  comma  4,  la
richiesta contiene: 
    a) il numero di ruolo del fascicolo  giurisdizionale  e  la  data
dell'ordinanza prevista dall'art. 5-quater del decreto legislativo n.
28 del 2010; 
    b) la data dell'ordinanza con la quale il giudice  ha  dichiarato
l'estinzione del procedimento, completa di numero di ruolo; 
    c) il numero d'ordine del ODM davanti al quale si  e'  svolta  la
mediazione; 
    d)   la   dichiarazione   di   raggiungimento   dell'accordo   di
conciliazione; 
    e)  il  numero  del  procedimento  e  la  data  dell'accordo   di
conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione; 
    f) il valore della lite determinato avanti al ODM in  conformita'
al regolamento  adottato  in  attuazione  dell'art.  16  del  decreto
legislativo n. 28 del 2010; 
    g) lo scaglione di valore applicato dall'avvocato  per  calcolare
il compenso fatturato in conformita' all'art.  20,  comma  1-bis  del
decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014. 
  2. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, oltre  a  quanto
previsto dall'art. 3, comma 4, e al comma 1, lettere a), c), f) e g),
la domanda contiene: 
    a) il numero del procedimento di mediazione; 
    b) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell'accordo. 
  3. Nel caso previsto dal comma 1, la domanda  della  parte  che  ha
versato il contributo unificato per il riconoscimento del credito  di
imposta contiene, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e dal
comma 1, lettere a), b), c), d) ed e),  gli  estremi  della  ricevuta
elettronica di versamento, effettuato con il sistema «PagoPA»  o  gli
estremi della ricevuta del bonifico bancario e postale  nei  casi  di
cui  al  comma  1-sexies  dell'art.  192  del   testo   unico   delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2002, n. 115, delle somme dovute a titolo di contributo unificato  in
relazione al procedimento estinto con l'ordinanza di cui alla lettera
b).