Art. 7 
 
Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20,
  comma  4,  del  decreto  legislativo   4   marzo   2010,   n.   28,
  corrispondente alle indennita' non corrisposte al ODM  dalle  parti
  ammesse al patrocinio a spese dello Stato 
 
  1. Oltre a quanto previsto dall'art. 3,  comma  4,  la  domanda  di
attribuzione del credito di imposta contiene: 
    a) il numero di ciascun procedimento di mediazione al quale hanno
partecipato una o piu' parti ammesse  al  patrocinio  a  spese  dello
Stato inseriti nei registri degli affari di mediazione; 
    b) i dati anagrafici e il codice fiscale delle parti  ammesse  al
patrocinio a spese dello Stato; 
    c) l'ammontare dell'indennita' non corrisposta da ciascuna  parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovuta in base alle tariffe
applicate  dal  ODM  in  conformita'  al  regolamento   adottato   in
attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010; 
    d) la dichiarazione di non avere ricevuto per alcuna delle  parti
di  cui  alla  lettera  b),  la  comunicazione   prevista   dall'art.
15-novies, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 2010; 
    e) la dichiarazione di  non  avere  ricevuto,  al  momento  della
richiesta,  la  comunicazione  di  provvedimenti  di  sospensione   o
cancellazione adottati dal responsabile del registro; 
    f) fuori dal caso di cui alla  lettera  e),  l'indicazione  della
data del provvedimento di sospensione o di  cancellazione  comunicato
dal responsabile del registro.