Art. 8 
 
          Verifiche e riconoscimento dei crediti d'imposta 
 
  1. Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d'imposta di cui
al  presente  capo,  il  Ministero  effettua  le  verifiche  ritenute
necessarie e, con decreto del capo dipartimento  per  gli  affari  di
giustizia, riconosce l'importo del credito di imposta  effettivamente
spettante a ciascun beneficiario, nel rispetto  dei  limiti  indicati
dall'art. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 28 del 2010. 
  2. Il Ministero, entro il 30 aprile dell'anno in cui e'  presentata
la  domanda  di  attribuzione  dei  crediti  d'imposta,  comunica  al
richiedente l'importo del credito d'imposta spettante  ai  sensi  del
comma 1, in relazione a ciascuna delle richieste.