Art. 29
Misure per il contrasto della peste suina africana
1. ((All'articolo 2 del)) decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «per prevenire, contenere ed eradicare
la peste suina africana» sono sostituite dalle seguenti: «per
prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure
di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa)»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie
locali competenti per territorio, per le finalita'
((dell'eradicamento)) della peste suina africana ((e per il))
contenimento della specie cinghiale;
b) definisce, sentite le regioni interessate, il piano
straordinario delle catture a livello nazionale e regionale
((comprendente l'indicazione dei tempi e degli)) obiettivi numerici
di cattura e, ((sentito l'ISPRA, di)) abbattimento e smaltimento, e
lo comunica alle regioni;
c) individua all'interno del piano di cui alla lettera b) le
aree di stoccaggio degli animali catturati o abbattuti e
dell'eventuale smaltimento delle carcasse;
d) ordina alle competenti Autorita' regionali di procedere
all'attuazione del piano di cui alla lettera b) secondo le modalita'
previste;
e) monitora le attivita' delle regioni e verifica il
raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini indicati;
f) verifica la regolarita' delle procedure dell'abbattimento
e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle
carcasse di suini nonche' le procedure di disinfezione svolte sotto
il controllo della ASL competente;
g) in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli
obiettivi da parte delle competenti autorita' regionali attiva la
procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,
per l'esercizio dei poteri sostitutivi con le medesime prerogative e
strutture regionali, oppure affida a ditte specializzate il servizio
((a valere sulle risorse disponibili nella contabilita' speciale di
cui al comma 2-bis del presente articolo))»;
((b-bis) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,
sono nominati tre sub-commissari, cui sono conferiti i seguenti
compiti specifici:
a) l'attivita' di coordinamento di cui al comma 2, lettera a);
b) l'attivita' di verifica di cui al comma 2, lettera f);
c) l'attivita' di confronto e di concertazione con le associazioni
di categoria delle imprese di distribuzione e di vendita di carni, al
fine di promuovere l'immissione nella relativa filiera dei capi della
specie cinghiale abbattuti, previa verifica dell'idoneita' al consumo
alimentare.
9-ter. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, i
sub-commissari possono avvalersi del supporto dell'Unita' centrale di
crisi di cui al comma 4 nonche' degli enti del Servizio sanitario
nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali
delle amministrazioni indicate al comma 5. Ai sub-commissari si
applicano, altresi', le disposizioni dei commi 7 e 8».
1-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura, nella
misura di 400.000 euro per l'anno 2023, sono altresi' destinate a
interventi di sostegno e tutela delle aziende faunistico-venatorie e
agrituristico-venatorie situate nei comuni interessati dai danni
verificatisi nell'anno 2022 a seguito della comparsa della peste
suina africana. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono
definiti i criteri e le modalita' di attribuzione delle risorse di
cui al primo periodo»;
b) alla rubrica, dopo le parole: «settore suinicolo» sono aggiunte
le seguenti: «e del settore faunistico-venatorio e
agrituristico-venatorio».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante Misure
urgenti per arrestare la diffusione della peste suina
africana (PSA), convertito, con modificazioni, dalla legge
7 aprile 2022, n. 29, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
della diffusione della PSA). - 1. Al fine di assicurare il
corretto e tempestivo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 1 e valutare l'efficacia delle misure adottate
dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e
per gli affari regionali e le autonomie, e' nominato un
Commissario straordinario con compiti di coordinamento e
monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere
per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche
mediante misure di contenimento della specie cinghiale (sus
scrofa) e di concorso alla relativa attuazione.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
a) coordina i servizi veterinari delle aziende
sanitarie locali competenti per territorio, per le
finalita' eradicative della peste suina africana ed il
contenimento della specie cinghiale;
b) definisce, sentite le regioni interessate, il
piano straordinario delle catture a livello nazionale e
regionale con tempistica, obiettivi numerici di cattura e,
sentita ISPRA, abbattimento e smaltimento, e lo comunica
alle regioni;
c) individua all'interno del piano di cui alla
lettera b) le aree di stoccaggio degli animali catturati o
abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse;
d) ordina alle competenti Autorita' regionali di
procedere all'attuazione del piano di cui alla lettera b)
secondo le modalita' previste;
e) monitora le attivita' delle regioni e verifica il
raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini
indicati;
f) verifica la regolarita' delle procedure
dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti
e dello smaltimento delle carcasse di suini nonche' le
procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della
ASL competente;
g) in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli
obiettivi da parte delle competenti autorita' regionali
attiva la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, per l'esercizio dei poteri sostitutivi
con le medesime prerogative e strutture regionali, oppure
affida a ditte specializzate il servizio utilizzando i
fondi di cui al comma 2-quinquies del presente articolo.
2-bis. Nella zona infetta corrispondente alla zona
soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al
regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione,
del 7 aprile 2021, in conformita' agli articoli 63,
paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687
della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonche' alle
disposizioni previste per la predetta zona soggetta a
restrizione II, le regioni e le province autonome,
unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1,
comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal
Commissario straordinario per la prevenzione, il
contenimento e l'eradicazione della peste suina africana,
ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre
strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento
dei cinghiali selvatici. Per la messa in opera delle
recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente
comma il Commissario straordinario puo' indire procedure di
gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022.
Per la realizzazione degli interventi di cui al presente
comma e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario nella quale
confluiscono le predette risorse allo scopo destinate.
2-ter. L'approvazione, da parte del Commissario
straordinario, del progetto di intervento e del relativo
quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica
utilita' dell'opera ai fini previsti dal testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2-quater. Le recinzioni e le strutture temporanee
amovibili di cui al comma 2-bis sono realizzate in deroga
alle disposizioni dei regolamenti edilizi e a quelle sulla
valutazione di incidenza ambientale e, in presenza di
vincoli paesaggistici, previo parere vincolante della
competente soprintendenza, che si intende espresso
favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene
luogo a ogni effetto dell'autorizzazione paesaggistica.
Qualora le predette recinzioni e strutture temporanee
debbano essere installate su terreni di proprieta' privata,
il Commissario straordinario autorizza, con provvedimento
motivato, l'occupazione d'urgenza e, in deroga al citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, adotta il provvedimento
costitutivo della servitu' di uso pubblico,
predeterminandone la durata e il relativo indennizzo, e lo
comunica all'interessato.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari
a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente per il
sostegno della filiera suinicola, di cui all'articolo 26,
comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25.
3. Qualora le regioni o le province autonome non
adottino nel termine previsto i piani di cui all'articolo
1, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri della salute, delle politiche
agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali
e le autonomie, assegna il termine di trenta giorni per
adottare i predetti piani. Decorso inutilmente tale termine
il Consiglio dei ministri, sentita la regione o la
provincia autonoma interessata, su proposta dei Ministri
competenti, ordina al Commissario straordinario di
provvedere in via sostitutiva. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il presidente della regione o della
provincia autonoma interessata. Nell'ipotesi di cui al
secondo periodo il Commissario straordinario adotta il
piano previo parere dell'ISPRA e del Centro di referenza
nazionale per la peste suina. Qualora tali pareri non siano
resi entro il termine di venti giorni dalla richiesta, il
Commissario straordinario procede in ogni caso all'adozione
del piano.
4. Il Commissario straordinario, al fine di individuare
le necessarie misure attuative per il contrasto della peste
suina africana, si avvale del supporto dell'Unita' centrale
di crisi di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
44, operativa presso il Ministero della salute, integrata
con un rappresentante dell'ISPRA e con un rappresentante
del Ministero della transizione ecologica.
5. Il Commissario straordinario, per l'esercizio dei
compiti assegnati dal presente articolo, si avvale degli
enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici
competenti in materia di malattie animali delle seguenti
amministrazioni: Ministero della salute, Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della
transizione ecologica, regioni, province, Citta'
metropolitane, comuni, Comando Carabinieri per la tutela
della salute, Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, ISPRA, nonche'
puo' avvalersi di un rappresentante della Conferenza dei
direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un
rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie
dell'Universita' di Torino, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. La Direzione generale della
sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero
della salute assicura il necessario supporto per lo
svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario. A
tale fine la Direzione generale della sanita' animale e dei
farmaci veterinari e' potenziata con un contingente massimo
pari a dieci unita' di personale non dirigenziale,
dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso delle
competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti
dal Commissario straordinario per l'espletamento delle
proprie funzioni, con esclusione del personale docente,
educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, nonche' del personale appartenente
ai ruoli della Polizia di Stato e delle Forze armate. Detto
personale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale e
accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta
a carico della medesima.
6. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle
funzioni attribuite dal presente articolo, al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a
situazioni eccezionali, puo' adottare con atto motivato
provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento e del principio di
proporzionalita' tra misure adottate e finalita'
perseguite. Tali provvedimenti sono immediatamente
comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano e alle singole regioni di volta in volta
interessate dal provvedimento.
7. Il Commissario straordinario opera per un periodo di
dodici mesi, prorogabile, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali e per gli affari regionali e le
autonomie, per una sola volta, per un ulteriore periodo di
dodici mesi. Del conferimento o del rinnovo dell'incarico
e' data immediata comunicazione alle Camere e notizia nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. L'incarico di Commissario straordinario e'
compatibile con altri incarichi pubblici ed e' svolto a
titolo gratuito.
9. Sull'attivita' del Commissario straordinario il
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da
lui delegato riferisce periodicamente alle Camere.
9-bis. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, sono nominati tre sub-commissari,
cui sono conferiti i seguenti compiti specifici:
a) l'attivita' di coordinamento di cui al comma 2,
lettera a);
b) l'attivita' di verifica di cui al comma 2, lettera
f);
c) l'attivita' di confronto e di concertazione con le
associazioni di categoria delle imprese di distribuzione e
di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione
nella relativa filiera dei capi della specie cinghiale
abbattuti, previa verifica dell'idoneita' al consumo
alimentare.
9-ter. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma
9-bis, i sub-commissari possono avvalersi del supporto
dell'Unita' centrale di crisi di cui al comma 4 nonche'
degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici
competenti in materia di malattie animali delle
amministrazioni indicate al comma 5. Ai sub-commissari si
applicano, altresi', le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alla Regione Sardegna.»
- Si riporta il testo dell'articolo 8, della legge del
5 giugno 2003, n. 131, recante Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
«Art. 8 (Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per
le finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente per materia,
anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali,
assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.»
- Si riporta il testo dell'articolo 11-bis, del
decreto-legge del 29 marzo 2019, n. 27, recante
Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori
agricoli in crisi e ((del settore ittico nonche')) di
sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi
atmosferici avversi di carattere eccezionale e per
l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di
Cogoleto, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2019, n. 44, come modificato dalla presente legge:
«Art. 11-bis (Misure per il sostegno del settore
suinicolo). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo e' istituito il Fondo nazionale per la
suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per
l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10
milioni di euro per l'anno 2021, le cui risorse sono
destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di
reddito degli allevatori di suini, a garantire la massima
trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da
parte delle commissioni uniche nazionali del settore
suinicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo
settore, a potenziare le attivita' di informazione e di
promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, a
migliorare la qualita' dei medesimi prodotti e il benessere
animale nei relativi allevamenti, nonche' a promuovere
l'innovazione, a contribuire a fondo perduto alla
realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a
migliorare la misurabilita' e l'incremento delle condizioni
di sostenibilita' nelle aziende zootecniche, di produzione
di carne e di trasformazione di carne, anche attraverso il
sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni
interprofessionali nel predetto settore. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le
modalita' di utilizzazione delle risorse del Fondo,
nell'ambito di un apposito piano di interventi.
1-bis. Le risorse del Fondo nazionale per la
suinicoltura, nella misura di 400.000 euro per l'anno 2023,
sono altresi' destinate a interventi di sostegno e tutela
delle aziende faunistico-venatorie e
agrituristico-venatorie situate nei comuni interessati dai
danni verificatisi nell'anno 2022 a seguito della comparsa
della peste suina africana. Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste sono definiti i criteri e le modalita' di
attribuzione delle risorse di cui al primo periodo.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1
milione di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo.
3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo
di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni
stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli
aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore
agricolo.»