Art. 29 
 
         Misure per il contrasto della peste suina africana 
 
  1. ((All'articolo 2 del)) decreto-legge 17  febbraio  2022,  n.  9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «per prevenire, contenere  ed  eradicare
la  peste  suina  africana»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per
prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante  misure
di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa)»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1: 
        a) coordina i  servizi  veterinari  delle  aziende  sanitarie
locali    competenti    per    territorio,    per    le     finalita'
((dell'eradicamento))  della  peste  suina  africana  ((e  per   il))
contenimento della specie cinghiale; 
        b)  definisce,  sentite  le  regioni  interessate,  il  piano
straordinario  delle  catture  a  livello   nazionale   e   regionale
((comprendente l'indicazione dei tempi e degli))  obiettivi  numerici
di cattura e, ((sentito l'ISPRA, di)) abbattimento e  smaltimento,  e
lo comunica alle regioni; 
        c) individua all'interno del piano di cui alla lettera b)  le
aree  di  stoccaggio  degli   animali   catturati   o   abbattuti   e
dell'eventuale smaltimento delle carcasse; 
        d) ordina alle competenti Autorita'  regionali  di  procedere
all'attuazione del piano di cui alla lettera b) secondo le  modalita'
previste; 
        e)  monitora  le  attivita'  delle  regioni  e  verifica   il
raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini indicati; 
        f) verifica la regolarita' delle procedure  dell'abbattimento
e della distruzione degli animali infetti e dello  smaltimento  delle
carcasse di suini nonche' le procedure di disinfezione  svolte  sotto
il controllo della ASL competente; 
        g)  in  caso  di  inerzia  o  mancato  raggiungimento   degli
obiettivi da parte delle competenti  autorita'  regionali  attiva  la
procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno  2003,  n.  131,
per l'esercizio dei poteri sostitutivi con le medesime prerogative  e
strutture regionali, oppure affida a ditte specializzate il  servizio
((a valere sulle risorse disponibili nella contabilita'  speciale  di
cui al comma 2-bis del presente articolo))»; 
  ((b-bis) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
  «9-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste e con il Ministro per gli affari regionali  e  le  autonomie,
sono nominati tre  sub-commissari,  cui  sono  conferiti  i  seguenti
compiti specifici: 
  a) l'attivita' di coordinamento di cui al comma 2, lettera a); 
  b) l'attivita' di verifica di cui al comma 2, lettera f); 
  c) l'attivita' di confronto e di concertazione con le  associazioni
di categoria delle imprese di distribuzione e di vendita di carni, al
fine di promuovere l'immissione nella relativa filiera dei capi della
specie cinghiale abbattuti, previa verifica dell'idoneita' al consumo
alimentare. 
  9-ter. Per l'esercizio  dei  compiti  di  cui  al  comma  9-bis,  i
sub-commissari possono avvalersi del supporto dell'Unita' centrale di
crisi di cui al comma 4 nonche' degli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale e degli uffici competenti in materia  di  malattie  animali
delle amministrazioni indicate  al  comma  5.  Ai  sub-commissari  si
applicano, altresi', le disposizioni dei commi 7 e 8». 
  1-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n.  27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le risorse del Fondo nazionale per la  suinicoltura,  nella
misura di 400.000 euro per l'anno 2023,  sono  altresi'  destinate  a
interventi di sostegno e tutela delle aziende faunistico-venatorie  e
agrituristico-venatorie situate  nei  comuni  interessati  dai  danni
verificatisi nell'anno 2022 a  seguito  della  comparsa  della  peste
suina africana. Entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della   presente   disposizione,    con    decreto    del    Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle  foreste  sono
definiti i criteri e le modalita' di attribuzione  delle  risorse  di
cui al primo periodo»; 
  b) alla rubrica, dopo le parole: «settore suinicolo» sono  aggiunte
le    seguenti:    «e    del    settore    faunistico-venatorio     e
agrituristico-venatorio».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   2,   del
          decreto-legge  17  febbraio  2022,  n.  9,  recante  Misure
          urgenti per  arrestare  la  diffusione  della  peste  suina
          africana (PSA), convertito, con modificazioni, dalla  legge
          7 aprile 2022, n. 29, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2 (Commissario straordinario per  l'attuazione  e
          il coordinamento delle misure di contenimento  e  contrasto
          della diffusione della PSA). - 1. Al fine di assicurare  il
          corretto e tempestivo svolgimento delle  attivita'  di  cui
          all'articolo 1 e valutare l'efficacia delle misure adottate
          dalle regioni e dalle Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  attraverso  i  rispettivi  Piani  regionali,   con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
          Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali  e
          per gli affari regionali e le  autonomie,  e'  nominato  un
          Commissario straordinario con compiti  di  coordinamento  e
          monitoraggio delle azioni e delle misure  poste  in  essere
          per prevenire ed eradicare la peste  suina  africana  anche
          mediante misure di contenimento della specie cinghiale (sus
          scrofa) e di concorso alla relativa attuazione. 
              2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1: 
                a)  coordina  i  servizi  veterinari  delle   aziende
          sanitarie  locali  competenti  per   territorio,   per   le
          finalita' eradicative della  peste  suina  africana  ed  il
          contenimento della specie cinghiale; 
                b) definisce,  sentite  le  regioni  interessate,  il
          piano straordinario delle catture  a  livello  nazionale  e
          regionale con tempistica, obiettivi numerici di cattura  e,
          sentita ISPRA, abbattimento e smaltimento,  e  lo  comunica
          alle regioni; 
                c)  individua  all'interno  del  piano  di  cui  alla
          lettera b) le aree di stoccaggio degli animali catturati  o
          abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse; 
                d) ordina  alle  competenti  Autorita'  regionali  di
          procedere all'attuazione del piano di cui alla  lettera  b)
          secondo le modalita' previste; 
                e) monitora le attivita' delle regioni e verifica  il
          raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  nei   termini
          indicati; 
                f)   verifica   la   regolarita'   delle    procedure
          dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti
          e dello smaltimento delle  carcasse  di  suini  nonche'  le
          procedure di disinfezione svolte sotto il  controllo  della
          ASL competente; 
                g) in caso di inerzia o mancato raggiungimento  degli
          obiettivi da parte  delle  competenti  autorita'  regionali
          attiva la procedura di cui all'articolo  8  della  legge  5
          giugno 2003, n. 131, per l'esercizio dei poteri sostitutivi
          con le medesime prerogative e strutture  regionali,  oppure
          affida a ditte  specializzate  il  servizio  utilizzando  i
          fondi di cui al comma 2-quinquies del presente articolo. 
              2-bis. Nella  zona  infetta  corrispondente  alla  zona
          soggetta  a  restrizione  II  di  cui  all'allegato  I   al
          regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della  Commissione,
          del  7  aprile  2021,  in  conformita'  agli  articoli  63,
          paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687
          della Commissione,  del  17  dicembre  2019,  nonche'  alle
          disposizioni previste  per  la  predetta  zona  soggetta  a
          restrizione  II,  le  regioni  e  le   province   autonome,
          unitamente agli interventi urgenti di cui  all'articolo  1,
          comma  1,  attuano  le  ulteriori   misure   disposte   dal
          Commissario   straordinario   per   la   prevenzione,    il
          contenimento e l'eradicazione della peste  suina  africana,
          ivi inclusa  la  messa  in  opera  di  recinzioni  o  altre
          strutture temporanee ed amovibili, idonee  al  contenimento
          dei cinghiali  selvatici.  Per  la  messa  in  opera  delle
          recinzioni e delle strutture temporanee di cui al  presente
          comma il Commissario straordinario puo' indire procedure di
          gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2,  lettera  c),  del
          codice  dei  contratti  pubblici,   di   cui   al   decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.  50.  A  tal   fine   e'
          autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022.
          Per la realizzazione degli interventi di  cui  al  presente
          comma e' autorizzata l'apertura  di  apposita  contabilita'
          speciale intestata al Commissario straordinario nella quale
          confluiscono le predette risorse allo scopo destinate. 
              2-ter.  L'approvazione,  da   parte   del   Commissario
          straordinario, del progetto di intervento  e  del  relativo
          quadro  di  spesa  vale  quale  dichiarazione  di  pubblica
          utilita' dell'opera ai fini previsti dal testo unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
              2-quater.  Le  recinzioni  e  le  strutture  temporanee
          amovibili di cui al comma 2-bis sono realizzate  in  deroga
          alle disposizioni dei regolamenti edilizi e a quelle  sulla
          valutazione di  incidenza  ambientale  e,  in  presenza  di
          vincoli  paesaggistici,  previo  parere  vincolante   della
          competente  soprintendenza,   che   si   intende   espresso
          favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene
          luogo a  ogni  effetto  dell'autorizzazione  paesaggistica.
          Qualora  le  predette  recinzioni  e  strutture  temporanee
          debbano essere installate su terreni di proprieta' privata,
          il Commissario straordinario autorizza,  con  provvedimento
          motivato, l'occupazione d'urgenza e, in  deroga  al  citato
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, adotta  il  provvedimento
          costitutivo    della    servitu'    di    uso     pubblico,
          predeterminandone la durata e il relativo indennizzo, e  lo
          comunica all'interessato. 
              2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari
          a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente per il
          sostegno della filiera suinicola, di cui  all'articolo  26,
          comma  1,  del  decreto-legge  27  gennaio  2022,   n.   4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,
          n. 25. 
              3. Qualora  le  regioni  o  le  province  autonome  non
          adottino nel termine previsto i piani di  cui  all'articolo
          1, comma 1, il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta  dei  Ministri  della  salute,   delle   politiche
          agricole alimentari e forestali e per gli affari  regionali
          e le autonomie, assegna il termine  di  trenta  giorni  per
          adottare i predetti piani. Decorso inutilmente tale termine
          il  Consiglio  dei  ministri,  sentita  la  regione  o   la
          provincia autonoma interessata, su  proposta  dei  Ministri
          competenti,  ordina   al   Commissario   straordinario   di
          provvedere in via sostitutiva. Alla riunione del  Consiglio
          dei ministri partecipa il presidente della regione o  della
          provincia autonoma  interessata.  Nell'ipotesi  di  cui  al
          secondo periodo  il  Commissario  straordinario  adotta  il
          piano previo parere dell'ISPRA e del  Centro  di  referenza
          nazionale per la peste suina. Qualora tali pareri non siano
          resi entro il termine di venti giorni dalla  richiesta,  il
          Commissario straordinario procede in ogni caso all'adozione
          del piano. 
              4. Il Commissario straordinario, al fine di individuare
          le necessarie misure attuative per il contrasto della peste
          suina africana, si avvale del supporto dell'Unita' centrale
          di crisi di cui all'articolo 10 del regolamento di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo  2013,  n.
          44, operativa presso il Ministero della  salute,  integrata
          con un rappresentante dell'ISPRA e  con  un  rappresentante
          del Ministero della transizione ecologica. 
              5. Il Commissario straordinario,  per  l'esercizio  dei
          compiti assegnati dal presente articolo,  si  avvale  degli
          enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  degli  uffici
          competenti in materia di malattie  animali  delle  seguenti
          amministrazioni: Ministero della  salute,  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, Ministero  della
          transizione   ecologica,    regioni,    province,    Citta'
          metropolitane, comuni, Comando Carabinieri  per  la  tutela
          della  salute,  Comando  unita'  forestali,  ambientali   e
          agroalimentari dell'Arma dei  carabinieri,  ISPRA,  nonche'
          puo' avvalersi di un rappresentante  della  Conferenza  dei
          direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e  di  un
          rappresentante  del  Dipartimento  di  scienze  veterinarie
          dell'Universita' di Torino, senza nuovi  o  maggiori  oneri
          per  la  finanza  pubblica.  La  Direzione  generale  della
          sanita' animale e  dei  farmaci  veterinari  del  Ministero
          della  salute  assicura  il  necessario  supporto  per   lo
          svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario. A
          tale fine la Direzione generale della sanita' animale e dei
          farmaci veterinari e' potenziata con un contingente massimo
          pari  a  dieci  unita'  di  personale   non   dirigenziale,
          dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso  delle
          competenze e dei requisiti  di  professionalita'  richiesti
          dal  Commissario  straordinario  per  l'espletamento  delle
          proprie funzioni, con  esclusione  del  personale  docente,
          educativo e  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle
          istituzioni scolastiche, nonche' del personale appartenente
          ai ruoli della Polizia di Stato e delle Forze armate. Detto
          personale e' posto, ai sensi dell'articolo  17,  comma  14,
          della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  in  posizione  di
          comando, distacco o fuori ruolo o  altro  analogo  istituto
          previsto dai rispettivi ordinamenti  e  conserva  lo  stato
          giuridico  e  il  trattamento  economico   fondamentale   e
          accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che  resta
          a carico della medesima. 
              6.  Il  Commissario  straordinario,  nell'ambito  delle
          funzioni attribuite  dal  presente  articolo,  al  fine  di
          prevenire ed  eliminare  gravi  pericoli  e  far  fronte  a
          situazioni eccezionali, puo'  adottare  con  atto  motivato
          provvedimenti contingibili  e  urgenti,  nel  rispetto  dei
          principi  generali  dell'ordinamento  e  del  principio  di
          proporzionalita'   tra   misure   adottate   e    finalita'
          perseguite.   Tali   provvedimenti   sono    immediatamente
          comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  e  alle  singole  regioni  di   volta   in   volta
          interessate dal provvedimento. 
              7. Il Commissario straordinario opera per un periodo di
          dodici mesi, prorogabile, con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole
          alimentari e forestali e per  gli  affari  regionali  e  le
          autonomie, per una sola volta, per un ulteriore periodo  di
          dodici mesi. Del conferimento o del  rinnovo  dell'incarico
          e' data immediata comunicazione alle Camere e notizia nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
              8.   L'incarico   di   Commissario   straordinario   e'
          compatibile con altri incarichi pubblici  ed  e'  svolto  a
          titolo gratuito. 
              9.  Sull'attivita'  del  Commissario  straordinario  il
          Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da
          lui delegato riferisce periodicamente alle Camere. 
              9-bis.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
          concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
          alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari
          regionali e le autonomie, sono nominati tre sub-commissari,
          cui sono conferiti i seguenti compiti specifici: 
                a) l'attivita' di coordinamento di cui  al  comma  2,
          lettera a); 
                b) l'attivita' di verifica di cui al comma 2, lettera
          f); 
                c) l'attivita' di confronto e di concertazione con le
          associazioni di categoria delle imprese di distribuzione  e
          di vendita di carni, al  fine  di  promuovere  l'immissione
          nella relativa filiera  dei  capi  della  specie  cinghiale
          abbattuti,  previa  verifica  dell'idoneita'   al   consumo
          alimentare. 
              9-ter. Per l'esercizio dei  compiti  di  cui  al  comma
          9-bis, i  sub-commissari  possono  avvalersi  del  supporto
          dell'Unita' centrale di crisi di cui  al  comma  4  nonche'
          degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli  uffici
          competenti   in   materia   di   malattie   animali   delle
          amministrazioni indicate al comma 5. Ai  sub-commissari  si
          applicano, altresi', le disposizioni dei commi 7 e 8. 
              10. Le disposizioni di cui al presente articolo non  si
          applicano alla Regione Sardegna.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, della legge  del
          5  giugno  2003,   n.   131,   recante   Disposizioni   per
          l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla  legge
          costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: 
              «Art.   8   (Attuazione   dell'articolo    120    della
          Costituzione sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi  e  per
          le finalita' previsti  dall'articolo  120,  secondo  comma,
          della  Costituzione,  il  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente per  materia,
          anche su iniziativa delle  Regioni  o  degli  enti  locali,
          assegna  all'ente  interessato  un  congruo   termine   per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
          dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  11-bis,   del
          decreto-legge  del  29   marzo   2019,   n.   27,   recante
          Disposizioni urgenti in materia  di  rilancio  dei  settori
          agricoli in crisi  e  ((del  settore  ittico  nonche'))  di
          sostegno alle  imprese  agroalimentari  colpite  da  eventi
          atmosferici  avversi  di  carattere   eccezionale   e   per
          l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di
          Cogoleto, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
          maggio 2019, n. 44, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  11-bis  (Misure  per  il  sostegno  del  settore
          suinicolo). - 1. Nello stato di  previsione  del  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del
          turismo  e'   istituito   il   Fondo   nazionale   per   la
          suinicoltura, con una dotazione di 1 milione  di  euro  per
          l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e  di  10
          milioni di euro  per  l'anno  2021,  le  cui  risorse  sono
          destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita  di
          reddito degli allevatori di suini, a garantire  la  massima
          trasparenza nella determinazione dei prezzi  indicativi  da
          parte  delle  commissioni  uniche  nazionali  del   settore
          suinicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel  medesimo
          settore, a potenziare le attivita'  di  informazione  e  di
          promozione dei prodotti suinicoli presso i  consumatori,  a
          migliorare la qualita' dei medesimi prodotti e il benessere
          animale nei  relativi  allevamenti,  nonche'  a  promuovere
          l'innovazione,  a  contribuire   a   fondo   perduto   alla
          realizzazione di  progetti  o  investimenti  finalizzati  a
          migliorare la misurabilita' e l'incremento delle condizioni
          di sostenibilita' nelle aziende zootecniche, di  produzione
          di carne e di trasformazione di carne, anche attraverso  il
          sostegno dei contratti di filiera  e  delle  organizzazioni
          interprofessionali nel  predetto  settore.  Entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, con decreto del  Ministro
          delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del
          turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province  autonome
          di Trento e di  Bolzano,  sono  definiti  i  criteri  e  le
          modalita'  di  utilizzazione  delle  risorse   del   Fondo,
          nell'ambito di un apposito piano di interventi. 
              1-bis.  Le  risorse  del   Fondo   nazionale   per   la
          suinicoltura, nella misura di 400.000 euro per l'anno 2023,
          sono altresi' destinate a interventi di sostegno  e  tutela
          delle        aziende         faunistico-venatorie         e
          agrituristico-venatorie situate nei comuni interessati  dai
          danni verificatisi nell'anno 2022 a seguito della  comparsa
          della peste suina africana. Entro trenta giorni dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente    decreto,    con    decreto     del     Ministro
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste  sono  definiti  i  criteri  e  le   modalita'   di
          attribuzione delle risorse di cui al primo periodo. 
              2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1
          milione di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di  euro  per
          l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2019-2021,
          nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e  speciali"
          della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2019,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari, forestali e del turismo. 
              3. Gli interventi finanziati con le risorse  del  Fondo
          di  cui  al  comma  1  devono  soddisfare  le  disposizioni
          stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n.  1408/2013
          della  Commissione,  del   18   dicembre   2013,   relativi
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento  dell'Unione  europea  rispettivamente   agli
          aiuti de minimis  e  agli  aiuti  de  minimis  nel  settore
          agricolo.»