Art. 30
Potenziamento dei sistemi di controllo sui prodotti agroalimentari e
di contrasto alle frodi nelle erogazioni finanziarie
all'agricoltura
((1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attivita'
in materia di controlli e di contrasto delle frodi nelle erogazioni
finanziarie all'agricoltura:
a) esecuzione dei controlli di conformita' alle norme di
commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle
banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e
l'esportazione;
b) gestione della banca dati nazionale degli operatori
ortofrutticoli (BDNOO);
c) esercizio della potesta' sanzionatoria per gli illeciti
amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n.
306, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano;
d) esecuzione dei controlli ex post di cui al regolamento (UE)
2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre
2021;
e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di
intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, nonche'
sugli aiuti per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli, latte e
prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013;
f) esecuzione dei controlli sulle attivita' delegate dall'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura ai sensi del regolamento delegato
(UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021;
g) ogni altra attivita' di controllo a essa affidata dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dalle
regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli
organismi pagatori delle regioni o delle province autonome di Trento
e di Bolzano sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241».
2. L'AGE-Control S.p.a. procede alla modifica del proprio statuto
al fine di renderlo coerente con lo svolgimento delle attivita' a
essa affidate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 3, lettere c) e d), dell'articolo 01 sono abrogati;
b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15-bis e' abrogata;
c) le parole: «Titolo II - Soppressione di Agecontrol S.p.a. e
successione dei rapporti in SIN S.p.a.» sono soppresse;
d) l'articolo 16 e' abrogato.
4. All'articolo 1, comma 516, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di
promuovere e di assicurare l'applicazione della normativa in materia
di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti e dei
contributi in agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
e' autorizzata a partecipare alla societa' dedicata. Lo statuto della
societa' dedicata e' conseguentemente modificato».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge del 27 ottobre 1986, n. 701, recante Misure
urgenti in materia di controlli degli aiuti: comunitari
alla produzione dell'olio di oliva, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. L'Agenzia per i controlli e le azioni
comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione
dell'olio di oliva (AGE-Control S.p.a.) svolge i compiti e
assolve le pubbliche funzioni di controllo ad essa
assegnati dai regolamenti CEE n. 2262 del Consiglio in data
17 luglio 1984 e n. 27 della commissione in data 4 gennaio
1985.
1-bis. AGE-Control S.p.A. svolge, inoltre, le seguenti
attivita' in materia di controlli e di contrasto delle
frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura:
a) esecuzione dei controlli di conformita' alle norme
di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi
e delle banane sia per il mercato interno sia per
l'importazione e l'esportazione;
b) gestione della banca dati nazionale degli
operatori ortofrutticoli (BDNOO);
c) esercizio della potesta' sanzionatoria per gli
illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10
dicembre 2002, n. 306, fatte salve le competenze attribuite
alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano;
d) esecuzione dei controlli ex post di cui al
regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021;
e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei
settori di intervento di cui all'articolo 42 del
regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021, nonche' sugli aiuti per la
distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti
lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013;
f) esecuzione dei controlli sulle attivita' delegate
dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del
regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del
7 dicembre 2021;
g) ogni altra attivita' di controllo affidata dal
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, dalle regioni o dagli organismi pagatori
regionali sulla base di appositi accordi ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La struttura dell'Agenzia, la sua organizzazione e
la sua gestione, compresa la predisposizione e
l'approvazione del bilancio e del programma di attivita',
la selezione e la formazione del personale e la vigilanza
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della
commissione delle Comunita' europee, sono disciplinate dai
predetti regolamenti CEE; per gli aspetti da questi non
regolati si applicano le norme dell'ordinamento giuridico
italiano sulle societa' per azioni.
3. Nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni
assegnati dai predetti regolamenti CEE e, in particolare,
nell'esercizio dei controlli e nella esecuzione degli
accessi previsti dall'articolo 2, n. 4, del citato
regolamento CEE n. 27 del 1985, gli ispettori
dell'AGE-Control esercitano i poteri propri della loro
qualita' di pubblici ufficiali e sono soggetti ai relativi
doveri. Si applicano le disposizioni degli articoli 4,
quarto comma, 5 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 447.
4. Dal 1° gennaio 1987 la partecipazione
all'AGE-Control e' riservata a soggetti pubblici.
5. Il rapporto di lavoro dei dipendenti
dell'AGE-Control e' disciplinato dal consiglio di
amministrazione con riferimento ai criteri fissati dai
contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel
settore industriale, tenuto conto delle specifiche esigenze
funzionali ed organizzative dell'AGE-Control. Al personale
in servizio presso l'AGE-Control e' fatto divieto di
assumere altro impiego o incarico e di esercitare attivita'
professionali, commerciali o industriali.»
- Il decreto legislativo 10 dicembre 2022, n. 306,
recante «Disposizioni sanzionatorie in attuazione del
regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di
conformita' alle norme di commercializzazione applicabili
nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma
dell'articolo 3 della L. 1° marzo 2002, n. 39» e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2003, n. 25.
- Si riporta il testo dell'articolo 15, della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14,
le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.»
- Il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante
«Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei
controlli nel settore agroalimentare, in attuazione
dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154 » e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2018, n. 144.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 516, della
citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato
dalla presente legge:
«1. - 515. (Omissis)
516. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo di cui
al comma 515 sono affidate all'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA) che, al fine di
assicurare l'adempimento delle normative speciali in
materia di redazione dei conti annuali e garantire una
separazione dei patrimoni, e' autorizzato ad esercitarle
attraverso una societa' di capitali dedicata. La SIN -
Sistema informativo nazionale per lo sviluppo
dell'agricoltura Spa, costituita ai sensi dell'articolo 14,
comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
all'esito della trasformazione prevista dall'articolo
15-bis del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e'
autorizzata a partecipare alla societa' dedicata. Al fine
di promuovere e di assicurare l'applicazione della
normativa in materia di autorizzazione, erogazione e
contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in
agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e'
autorizzata a partecipare alla societa' dedicata. Lo
statuto della societa' dedicata e' conseguentemente
modificato. I sistemi informatici necessari alla gestione
del Fondo sono realizzati mediante il Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN) con l'acquisizione dei servizi
aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 1, comma
6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
(Omissis.»