Art. 30 
 
Potenziamento dei sistemi di controllo sui prodotti agroalimentari  e
  di   contrasto   alle   frodi    nelle    erogazioni    finanziarie
  all'agricoltura 
 
  ((1. All'articolo 1 del decreto-legge  27  ottobre  1986,  n.  701,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n.  898,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. L'AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attivita'
in materia di controlli e di contrasto delle frodi  nelle  erogazioni
finanziarie all'agricoltura: 
  a)  esecuzione  dei  controlli  di  conformita'   alle   norme   di
commercializzazione  dei  prodotti  ortofrutticoli  freschi  e  delle
banane  sia  per  il  mercato  interno  sia  per   l'importazione   e
l'esportazione; 
  b)  gestione   della   banca   dati   nazionale   degli   operatori
ortofrutticoli (BDNOO); 
  c)  esercizio  della  potesta'  sanzionatoria  per   gli   illeciti
amministrativi di cui al decreto legislativo  10  dicembre  2002,  n.
306, fatte  salve  le  competenze  attribuite  alle  regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano; 
  d) esecuzione dei controlli ex post  di  cui  al  regolamento  (UE)
2021/2116 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  2  dicembre
2021; 
  e) verifiche istruttorie,  contabili  e  tecniche  nei  settori  di
intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  2  dicembre  2021,  nonche'
sugli aiuti per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli, latte  e
prodotti  lattiero-caseari  agli  istituti  scolastici  di   cui   al
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013; 
  f) esecuzione dei controlli sulle attivita'  delegate  dall'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura ai sensi  del  regolamento  delegato
(UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021; 
  g) ogni altra attivita' di controllo a essa affidata dal  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,  dalle
regioni o dalle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  o  dagli
organismi pagatori delle regioni o delle province autonome di  Trento
e di Bolzano sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241». 
  2. L'AGE-Control S.p.a. procede alla modifica del  proprio  statuto
al fine di renderlo coerente con lo  svolgimento  delle  attivita'  a
essa affidate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1. 
  3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) i commi 1 e 3, lettere c) e d), dell'articolo 01 sono abrogati; 
  b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15-bis e' abrogata; 
  c) le parole: «Titolo II -  Soppressione  di  Agecontrol  S.p.a.  e
successione dei rapporti in SIN S.p.a.» sono soppresse; 
  d) l'articolo 16 e' abrogato. 
  4. All'articolo 1, comma 516, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo il secondo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  «Al  fine  di
promuovere e di assicurare l'applicazione della normativa in  materia
di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti  e  dei
contributi in agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
e' autorizzata a partecipare alla societa' dedicata. Lo statuto della
societa' dedicata e' conseguentemente modificato».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge del 27 ottobre 1986, n. 701,  recante  Misure
          urgenti in materia di  controlli  degli  aiuti:  comunitari
          alla  produzione  dell'olio  di  oliva,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n.  898,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. L'Agenzia per i  controlli  e  le  azioni
          comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla  produzione
          dell'olio di oliva (AGE-Control S.p.a.) svolge i compiti  e
          assolve  le  pubbliche  funzioni  di  controllo   ad   essa
          assegnati dai regolamenti CEE n. 2262 del Consiglio in data
          17 luglio 1984 e n. 27 della commissione in data 4  gennaio
          1985. 
              1-bis. AGE-Control S.p.A. svolge, inoltre, le  seguenti
          attivita' in materia di  controlli  e  di  contrasto  delle
          frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura: 
                a) esecuzione dei controlli di conformita' alle norme
          di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli  freschi
          e  delle  banane  sia  per  il  mercato  interno  sia   per
          l'importazione e l'esportazione; 
                b)  gestione  della  banca   dati   nazionale   degli
          operatori ortofrutticoli (BDNOO); 
                c) esercizio della  potesta'  sanzionatoria  per  gli
          illeciti amministrativi di cui al  decreto  legislativo  10
          dicembre 2002, n. 306, fatte salve le competenze attribuite
          alle regioni e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano; 
                d)  esecuzione  dei  controlli  ex  post  di  cui  al
          regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 2 dicembre 2021; 
                e) verifiche istruttorie, contabili  e  tecniche  nei
          settori  di  intervento  di   cui   all'articolo   42   del
          regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 2 dicembre 2021, nonche' sugli aiuti  per  la
          distribuzione   di   ortofrutticoli,   latte   e   prodotti
          lattiero-caseari  agli  istituti  scolastici  di   cui   al
          regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 17 dicembre 2013; 
                f) esecuzione dei controlli sulle attivita'  delegate
          dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi  del
          regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del
          7 dicembre 2021; 
                g) ogni altra attivita'  di  controllo  affidata  dal
          Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e
          delle foreste, dalle regioni  o  dagli  organismi  pagatori
          regionali  sulla  base  di  appositi   accordi   ai   sensi
          dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              2. La struttura dell'Agenzia, la sua  organizzazione  e
          la   sua   gestione,   compresa   la   predisposizione    e
          l'approvazione del bilancio e del programma  di  attivita',
          la selezione e la formazione del personale e  la  vigilanza
          del Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste  e  della
          commissione delle Comunita' europee, sono disciplinate  dai
          predetti regolamenti CEE; per gli  aspetti  da  questi  non
          regolati si applicano le norme  dell'ordinamento  giuridico
          italiano sulle societa' per azioni. 
              3.  Nell'assolvimento  dei  compiti  e  delle  funzioni
          assegnati dai predetti regolamenti CEE e,  in  particolare,
          nell'esercizio  dei  controlli  e  nella  esecuzione  degli
          accessi  previsti  dall'articolo  2,  n.  4,   del   citato
          regolamento   CEE   n.   27   del   1985,   gli   ispettori
          dell'AGE-Control esercitano  i  poteri  propri  della  loro
          qualita' di pubblici ufficiali e sono soggetti ai  relativi
          doveri. Si applicano  le  disposizioni  degli  articoli  4,
          quarto comma, 5  e  7  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 giugno 1982, n. 447. 
              4.   Dal   1°   gennaio    1987    la    partecipazione
          all'AGE-Control e' riservata a soggetti pubblici. 
              5.   Il   rapporto    di    lavoro    dei    dipendenti
          dell'AGE-Control   e'   disciplinato   dal   consiglio   di
          amministrazione con  riferimento  ai  criteri  fissati  dai
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  vigenti   nel
          settore industriale, tenuto conto delle specifiche esigenze
          funzionali ed organizzative dell'AGE-Control. Al  personale
          in  servizio  presso  l'AGE-Control  e'  fatto  divieto  di
          assumere altro impiego o incarico e di esercitare attivita'
          professionali, commerciali o industriali.» 
              - Il decreto legislativo  10  dicembre  2022,  n.  306,
          recante  «Disposizioni  sanzionatorie  in  attuazione   del
          regolamento (CE) n.  1148/2001  relativo  ai  controlli  di
          conformita' alle norme di  commercializzazione  applicabili
          nel  settore  degli   ortofrutticoli   freschi,   a   norma
          dell'articolo  3  della  L.  1°  marzo  2002,  n.  39»   e'
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2003, n. 25. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  15,  della  citata
          legge 7 agosto 1990, n. 241: 
              «Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). -  1.
          Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo  14,
          le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere  tra
          loro   accordi   per   disciplinare   lo   svolgimento   in
          collaborazione di attivita' di interesse comune. 
              2.  Per  detti  accordi   si   osservano,   in   quanto
          applicabili, le  disposizioni  previste  dall'articolo  11,
          commi 2 e 3. 
              2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014  gli  accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82,  con  firma  elettronica  avanzata,  ai  sensi
          dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  ovvero  con  altra  firma
          elettronica qualificata, pena  la  nullita'  degli  stessi.
          Dall'attuazione  della  presente  disposizione  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.   All'attuazione   della   medesima   si    provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste dalla legislazione vigente.» 
              - Il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante
          «Riorganizzazione  dell'Agenzia  per   le   erogazioni   in
          agricoltura - AGEA  e  per  il  riordino  del  sistema  dei
          controlli  nel  settore   agroalimentare,   in   attuazione
          dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154  »  e'
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2018, n. 144. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 516, della
          citata legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «1. - 515. (Omissis) 
              516. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo  di  cui
          al comma 515 sono affidate all'Istituto di servizi  per  il
          mercato  agricolo  alimentare  (ISMEA)  che,  al  fine   di
          assicurare  l'adempimento  delle  normative   speciali   in
          materia di redazione dei  conti  annuali  e  garantire  una
          separazione dei patrimoni, e'  autorizzato  ad  esercitarle
          attraverso una societa' di  capitali  dedicata.  La  SIN  -
          Sistema   informativo    nazionale    per    lo    sviluppo
          dell'agricoltura Spa, costituita ai sensi dell'articolo 14,
          comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
          all'esito  della  trasformazione   prevista   dall'articolo
          15-bis del decreto legislativo 21 maggio 2018,  n.  74,  e'
          autorizzata a partecipare alla societa' dedicata.  Al  fine
          di  promuovere  e  di   assicurare   l'applicazione   della
          normativa  in  materia  di  autorizzazione,  erogazione   e
          contabilizzazione  degli  aiuti   e   dei   contributi   in
          agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura  e'
          autorizzata  a  partecipare  alla  societa'  dedicata.   Lo
          statuto  della  societa'   dedicata   e'   conseguentemente
          modificato. I sistemi informatici necessari  alla  gestione
          del Fondo sono realizzati mediante il  Sistema  informativo
          agricolo nazionale (SIAN) con  l'acquisizione  dei  servizi
          aggiudicati con la procedura di cui all'articolo  1,  comma
          6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. 
              (Omissis.»