Art. 31
Disposizioni urgenti di semplificazione per il settore zootecnico
1. Nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento
informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che
garantisca l'operativita' della Banca dati unica zootecnica (BDUZ) di
cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 2018,
n. 52, al fine di assicurare la disponibilita', senza soluzione di
continuita' ed in forma digitale ed organizzata, dei dati di natura
produttiva e riproduttiva, riconducibili all'ambito identificativo,
di benessere animale, qualitativo, fisiologico e sanitario e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5
milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione del Progetto LEO
Livestock Environment Opendata.
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a
3 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale ((di conto capitale)) iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((3-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n.
134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «delle tariffe dovute dagli operatori al
Ministero della salute per la gestione e l'aggiornamento della BDN,
nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «delle tariffe dovute al
Ministero della salute» e le parole da: «, tenuto conto» fino alla
fine del comma sono soppresse;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. E' autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2026 per la gestione e l'aggiornamento della BDN»;
c) al comma 6, le parole: «ai fini della copertura delle spese
sostenute per il funzionamento della BDN» sono sostituite dalle
seguenti: «per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 5».
3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 4.450.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per
euro 4.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 5, del
decreto legislativo 11 maggio 2018, n 52, recante
Disciplina della riproduzione animale in attuazione
dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154:
«Art. 4 (Raccolta dei dati in allevamento e loro
gestione). - 1.-4. (Omissis)
5. I dati di cui ai commi 1 e 3 sono registrati,
organizzati, conservati e divulgati secondo le regole
stabilite dal Comitato, anche con riguardo alla
compatibilita' delle modalita' di registrazione e
validazione dei dati, nella Banca dati unica zootecnica a
livello nazionale, la quale e' realizzata, anche tramite
meccanismi di cooperazione applicativa con la Banca dati
nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero
della salute, garantendo l'interoperabilita' con altre
banche dati esistenti e l'accessibilita' ai soggetti
riconosciuti dalle regioni e province autonome ai fini
della consulenza aziendale, e nel rispetto della normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 23, del citato
decreto legislativo 5 agosto 2022, n 134, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 23 (Disposizioni di attuazione transitorie e
finali). - 1. Con decreto del Ministro della salute, da
adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, e' adottato il
manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
q), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. Fino alla data di entrata in vigore del manuale
operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q),
restano in vigore le modalita' per l'identificazione, la
registrazione e la tracciabilita' degli animali e degli
stabilimenti previste dalle disposizioni vigenti.
3. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni
dell'Unione europea e agli sviluppi del sistema I&R, il
manuale operativo di cui di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera r), puo' essere modificato con decreto del Ministro
della salute, sentito il Comitato tecnico di coordinamento
di cui all'articolo 7, comma 8.
4. Conformemente all'articolo 279 del regolamento, gli
stabilimenti registrati e riconosciuti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono considerati conformi e
sono soggetti agli obblighi previsti dal regolamento
stesso.
5. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo 30,
commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla
determinazione delle tariffe dovute al Ministero della
salute per l'esame delle domande di autorizzazione e
aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1.
[tenuto conto del numero di animali detenuti dalle diverse
tipologie di operatori, escludendo dalla tariffazione le
piccole realta' e gli allevamenti familiari.]
5.bis. E' autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2026 per la gestione e
l'aggiornamento della Banca dati nazionale di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto.
6. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe
di cui al comma 5, affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero della salute per lo svolgimento delle attivita'
di cui al comma 5.
7. Le regioni e province autonome possono applicare,
nei rispettivi territori, misure supplementari o piu'
rigorose rispetto a quelle stabilite dal regolamento e dal
presente decreto a condizione che le stesse:
a) non siano in contrasto con le norme stabilite nel
regolamento e nel presente decreto;
b) garantiscano, in ciascun caso, l'alimentazione
della BDN in tempo reale, con identico livello di qualita'
e di sicurezza dei dati e assicurino agli utenti gli stessi
servizi offerti a livello nazionale;
c) non ostacolino i movimenti degli animali tra le
diverse regioni e province autonome.»