Art. 31 
 
  Disposizioni urgenti di semplificazione per il settore zootecnico 
 
  1. Nelle more della realizzazione di  un  efficiente  coordinamento
informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale  che
garantisca l'operativita' della Banca dati unica zootecnica (BDUZ) di
cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio  2018,
n. 52, al fine di assicurare la disponibilita',  senza  soluzione  di
continuita' ed in forma digitale ed organizzata, dei dati  di  natura
produttiva e riproduttiva, riconducibili  all'ambito  identificativo,
di  benessere  animale,  qualitativo,  fisiologico  e  sanitario   e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per  l'anno  2023  e  di  5
milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione del Progetto  LEO
Livestock Environment Opendata. 
  2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a
3 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di  euro  per  l'anno
2024,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale ((di conto  capitale))  iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2023-2025,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  ((3-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 agosto 2022,  n.
134, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5, le parole: «delle tariffe dovute dagli operatori  al
Ministero della salute per la gestione e l'aggiornamento  della  BDN,
nonche'» sono sostituite dalle seguenti:  «delle  tariffe  dovute  al
Ministero della salute» e le parole da: «, tenuto  conto»  fino  alla
fine del comma sono soppresse; 
  b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. E' autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2026 per la gestione e l'aggiornamento della BDN»; 
  c) al comma 6, le parole: «ai  fini  della  copertura  delle  spese
sostenute per il  funzionamento  della  BDN»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 5». 
  3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a  4.450.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per
euro 4.450.000 annui a decorrere  dall'anno  2025,  delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2023-2025,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  5,  del
          decreto  legislativo  11  maggio  2018,   n   52,   recante
          Disciplina  della  riproduzione   animale   in   attuazione
          dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154: 
              «Art. 4  (Raccolta  dei  dati  in  allevamento  e  loro
          gestione). - 1.-4. (Omissis) 
              5. I dati di cui  ai  commi  1  e  3  sono  registrati,
          organizzati,  conservati  e  divulgati  secondo  le  regole
          stabilite   dal   Comitato,   anche   con   riguardo   alla
          compatibilita'   delle   modalita'   di   registrazione   e
          validazione dei dati, nella Banca dati unica  zootecnica  a
          livello nazionale, la quale e'  realizzata,  anche  tramite
          meccanismi di cooperazione applicativa con  la  Banca  dati
          nazionale  dell'anagrafe  zootecnica  (BDN)  del  Ministero
          della  salute,  garantendo  l'interoperabilita'  con  altre
          banche  dati  esistenti  e  l'accessibilita'  ai   soggetti
          riconosciuti dalle regioni  e  province  autonome  ai  fini
          della consulenza aziendale, e nel rispetto della  normativa
          vigente in materia di protezione dei dati personali. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  23,  del  citato
          decreto legislativo 5 agosto 2022, n 134,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 23  (Disposizioni  di  attuazione  transitorie  e
          finali). - 1. Con decreto del  Ministro  della  salute,  da
          adottare entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto legislativo, e' adottato  il
          manuale operativo di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
          q), previa intesa in sede di Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              2. Fino alla data di  entrata  in  vigore  del  manuale
          operativo di cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  q),
          restano in vigore le modalita'  per  l'identificazione,  la
          registrazione e la tracciabilita'  degli  animali  e  degli
          stabilimenti previste dalle disposizioni vigenti. 
              3.   Ai   fini   dell'adeguamento   alle   disposizioni
          dell'Unione europea e agli sviluppi  del  sistema  I&R,  il
          manuale operativo di cui di cui all'articolo  2,  comma  1,
          lettera r), puo' essere modificato con decreto del Ministro
          della salute, sentito il Comitato tecnico di  coordinamento
          di cui all'articolo 7, comma 8. 
              4. Conformemente all'articolo 279 del regolamento,  gli
          stabilimenti registrati e riconosciuti alla data di entrata
          in vigore del presente decreto, sono considerati conformi e
          sono  soggetti  agli  obblighi  previsti  dal   regolamento
          stesso. 
              5. Con decreto del Ministro della salute,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in   vigore   del
          presente decreto, si provvede, ai sensi  dell'articolo  30,
          commi 4 e 5, della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  alla
          determinazione delle  tariffe  dovute  al  Ministero  della
          salute  per  l'esame  delle  domande  di  autorizzazione  e
          aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 12, comma  1.
          [tenuto conto del numero di animali detenuti dalle  diverse
          tipologie di operatori, escludendo  dalla  tariffazione  le
          piccole realta' e gli allevamenti familiari.] 
              5.bis. E' autorizzata la spesa di 4.450.000 euro  annui
          a   decorrere   dall'anno   2026   per   la   gestione    e
          l'aggiornamento  della  Banca   dati   nazionale   di   cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto. 
              6. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe
          di cui al comma 5,  affluiscono  all'entrata  del  bilancio
          dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con  decreto   del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   ad   appositi
          capitoli  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero della salute per lo svolgimento  delle  attivita'
          di cui al comma 5. 
              7. Le regioni e province  autonome  possono  applicare,
          nei  rispettivi  territori,  misure  supplementari  o  piu'
          rigorose rispetto a quelle stabilite dal regolamento e  dal
          presente decreto a condizione che le stesse: 
                a) non siano in contrasto con le norme stabilite  nel
          regolamento e nel presente decreto; 
                b) garantiscano,  in  ciascun  caso,  l'alimentazione
          della BDN in tempo reale, con identico livello di  qualita'
          e di sicurezza dei dati e assicurino agli utenti gli stessi
          servizi offerti a livello nazionale; 
                c) non ostacolino i movimenti degli  animali  tra  le
          diverse regioni e province autonome.»