((Art. 32 bis 
 
   Disposizioni concernenti il Parco nazionale delle Cinque Terre 
 
  1. Per il triennio 2023-2025, il Parco nazionale delle Cinque Terre
e' autorizzato ad assumere 8 unita' di  personale  con  contratto  di
lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui 4 unita' di funzionari e
4 unita' di assistenti, in aggiunta alla dotazione organica  vigente,
come determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165. La dotazione  organica  e'  rideterminata  in  19
unita', di cui 10 unita' di funzionari e 9 unita' di assistenti. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Parco e' autorizzato, per
il medesimo triennio 2023-2025, in aggiunta alle  ordinarie  facolta'
assunzionali previste a legislazione  vigente,  a  bandire  procedure
concorsuali pubbliche senza  obbligo  di  previo  espletamento  delle
procedure di mobilita', in deroga a quanto previsto dagli articoli 30
e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a euro 68.000 per l'anno 2023  per  lo  svolgimento  delle  procedure
concorsuali e a euro 289.668 annui a decorrere dall'anno 2024 per  le
assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco
nazionale  delle  Cinque  Terre.  Alla  compensazione  degli  effetti
finanziari in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto,  pari  a
euro 68.000 per l'anno 2023  e  a  euro  149.179  annui  a  decorrere
dall'anno 2024, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'articolo 6, del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, si vedano  i  riferimenti  normativi
          all'articolo 3; 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   30,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001 n. 165, si vedano  i  riferimenti
          normativi all'articolo 3. 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   35,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001 n. 165, si vedano  i  riferimenti
          normativi all'articolo 2. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  2,  del
          citato decreto-legge 7 ottobre 2028,  n.  154,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189: 
              «Art. 6 (Disposizioni finanziarie e  finali).  -  1.  -
          1-quater. (Omissis) 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.»