((Art. 32 bis
Disposizioni concernenti il Parco nazionale delle Cinque Terre
1. Per il triennio 2023-2025, il Parco nazionale delle Cinque Terre
e' autorizzato ad assumere 8 unita' di personale con contratto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui 4 unita' di funzionari e
4 unita' di assistenti, in aggiunta alla dotazione organica vigente,
come determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. La dotazione organica e' rideterminata in 19
unita', di cui 10 unita' di funzionari e 9 unita' di assistenti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Parco e' autorizzato, per
il medesimo triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure
concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle
procedure di mobilita', in deroga a quanto previsto dagli articoli 30
e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a euro 68.000 per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure
concorsuali e a euro 289.668 annui a decorrere dall'anno 2024 per le
assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco
nazionale delle Cinque Terre. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a
euro 68.000 per l'anno 2023 e a euro 149.179 annui a decorrere
dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.))
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'articolo 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 3;
- Per il testo dell'articolo 30, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Per il testo dell'articolo 35, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
citato decreto-legge 7 ottobre 2028, n. 154, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1. -
1-quater. (Omissis)
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.»