Art. 5 Ingressi complessivi nell'ambito delle quote 1. Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote complessive: a) 136.000 unita' per l'anno 2023; b) 151.000 unita' per l'anno 2024; c) 165.000 unita' per l'anno 2025.