Art. 5 
 
            Ingressi complessivi nell'ambito delle quote 
 
  1. Sono  ammessi  in  Italia,  per  motivi  di  lavoro  subordinato
stagionale e  non  stagionale  e  di  lavoro  autonomo,  i  cittadini
stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote complessive: 
    a) 136.000 unita' per l'anno 2023; 
    b) 151.000 unita' per l'anno 2024; 
    c) 165.000 unita' per l'anno 2025.