Art. 6 Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo 1. Sono ammessi in Italia, nell'ambito delle quote complessive indicate all'art. 5, per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici e di lavoro autonomo, cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote: a) 53.450 unita' per l'anno 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo; b) 61.950 unita' per l'anno 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo; c) 71.450 unita' per l'anno 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo. 2. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, per ciascun anno sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, in via preferenziale, lavoratori cittadini di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumita' personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l'Italia, entro le seguenti quote: a) 2.000 unita' per l'anno 2023, di cui 1.900 per lavoro subordinato e 100 per lavoro autonomo; b) 2.500 unita' per l'anno 2024, di cui 2.380 per lavoro subordinato e 120 per lavoro autonomo; c) 3.000 unita' per l'anno 2025, di cui 2.850 per lavoro subordinato e 150 per lavoro autonomo. 3. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, e tenuto conto degli specifici accordi o intese di cooperazione in materia migratoria gia' vigenti o che entreranno in vigore nel corso del triennio 2023-25, sono ammessi in Italia, nell'ambito di specifici accordi di cooperazione, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, nei settori di cui al comma 1, cittadini dei seguenti Paesi; a) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Peru', Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina: 25.000 unita' nel 2023, 25.000 unita' nel 2024 e 25.000 unita' nel 2025; b) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria: 12.000 unita' nel 2023, 20.000 unita' nel 2024 e 28.000 unita' nel 2025. 4. E' inoltre consentito l'ingresso in Italia, nell'ambito delle quote indicate al comma 1, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, nei settori di cui al comma 1, e di lavoro autonomo, di: a) lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela, entro le seguenti quote: 100 unita' nel 2023, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo; 100 unita' nel 2024, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo; 100 unita' nel 2025, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo; b) apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, entro le seguenti quote: 200 unita' nel 2023, di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo; 200 unita' nel 2024, di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo; 200 unita' nel 2025, di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo; c) lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria: 9.500 unita' nel 2023, 9.500 unita' nel 2024 e 9.500 unita' nel 2025. 5. Nell'ambito delle quote previste al comma 1, e' autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: a) permessi di soggiorno per lavoro stagionale entro le seguenti quote: 4.000 unita' nel 2023, 4.000 unita' nel 2024 e 5.000 unita' nel 2025; b) permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea, entro le seguenti quote: 100 unita' nel 2023, 100 unita' nel 2024 e 100 unita' nel 2025. 6. E' inoltre autorizzata, nell'ambito delle quote indicate al comma 1, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea entro le seguenti quote: 50 unita' nel 2023, 50 unita' nel 2024 e 50 unita' nel 2025. 7. E' consentito, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito delle quote indicate al comma 1, di n. 500 cittadini stranieri residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie: a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonche' la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro; b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualita' dei servizi e di qualificazione professionale dei soci; c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.