Art. 6 
 
Ingressi  nell'ambito  delle  quote  per   lavoro   subordinato   non
                  stagionale e per lavoro autonomo 
 
  1. Sono ammessi in  Italia,  nell'ambito  delle  quote  complessive
indicate all'art. 5, per motivi di lavoro subordinato non  stagionale
nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi,  dell'edilizia,
turistico-alberghiero,  della  meccanica,  delle   telecomunicazioni,
dell'alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri
con autobus, della pesca, degli acconciatori,  degli  elettricisti  e
degli idraulici e di lavoro autonomo, cittadini  stranieri  residenti
all'estero entro le seguenti quote: 
    a) 53.450 unita' per  l'anno  2023,  di  cui  52.770  per  lavoro
subordinato e 680 per lavoro autonomo; 
    b) 61.950 unita' per  l'anno  2024,  di  cui  61.250  per  lavoro
subordinato e 700 per lavoro autonomo; 
    c) 71.450 unita' per  l'anno  2025,  di  cui  70.720  per  lavoro
subordinato e 730 per lavoro autonomo. 
  2. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1,  per  ciascun  anno
sono  ammessi  in  Italia,  per  motivi  di  lavoro  subordinato  non
stagionale e di lavoro autonomo,  in  via  preferenziale,  lavoratori
cittadini  di  Stati  che,  anche  in  collaborazione  con  lo  Stato
italiano, promuovono  per  i  propri  cittadini  campagne  mediatiche
aventi ad oggetto i  rischi  per  l'incolumita'  personale  derivanti
dall'inserimento in traffici migratori irregolari,  conformemente  ad
accordi  o  intese  comunque  denominati  conclusi  in  materia   con
l'Italia, entro le seguenti quote: 
    a) 2.000  unita'  per  l'anno  2023,  di  cui  1.900  per  lavoro
subordinato e 100 per lavoro autonomo; 
    b) 2.500  unita'  per  l'anno  2024,  di  cui  2.380  per  lavoro
subordinato e 120 per lavoro autonomo; 
    c) 3.000  unita'  per  l'anno  2025,  di  cui  2.850  per  lavoro
subordinato e 150 per lavoro autonomo. 
  3. Nell'ambito delle quote indicate al  comma  1,  e  tenuto  conto
degli  specifici  accordi  o  intese  di  cooperazione   in   materia
migratoria gia' vigenti o che entreranno  in  vigore  nel  corso  del
triennio 2023-25, sono ammessi in Italia,  nell'ambito  di  specifici
accordi  di  cooperazione,  per  motivi  di  lavoro  subordinato  non
stagionale, nei settori di cui al comma  1,  cittadini  dei  seguenti
Paesi; 
    a) lavoratori subordinati non stagionali  cittadini  di  Albania,
Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea),
Costa d'Avorio, Egitto,  El  Salvador,  Etiopia,  Filippine,  Gambia,
Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India,  Kirghizistan,
Kosovo,  Mali,  Marocco,  Mauritius,  Moldova,   Montenegro,   Niger,
Nigeria, Pakistan, Peru', Repubblica di Macedonia del Nord,  Senegal,
Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina: 25.000 unita'  nel  2023,
25.000 unita' nel 2024 e 25.000 unita' nel 2025; 
    b) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di altri Paesi
con i quali nel corso del  triennio  entrino  in  vigore  accordi  di
cooperazione in materia migratoria: 12.000 unita'  nel  2023,  20.000
unita' nel 2024 e 28.000 unita' nel 2025. 
  4. E' inoltre consentito l'ingresso in  Italia,  nell'ambito  delle
quote indicate al comma 1,  per  motivi  di  lavoro  subordinato  non
stagionale, nei settori di cui al comma 1, e di lavoro autonomo, di: 
    a) lavoratori di origine italiana per parte  di  almeno  uno  dei
genitori  fino  al  terzo  grado  in  linea  diretta  di  ascendenza,
residenti in Venezuela, entro le seguenti quote: 
      100 unita' nel 2023, di cui 90 per lavoro subordinato e 10  per
lavoro autonomo; 
      100 unita' nel 2024, di cui 90 per lavoro subordinato e 10  per
lavoro autonomo; 
      100 unita' nel 2025, di cui 90 per lavoro subordinato e 10  per
lavoro autonomo; 
    b) apolidi e a  rifugiati  riconosciuti  dall'Alto  Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorita' competenti  nei
Paesi di primo asilo o di transito, entro le seguenti quote: 
      200 unita' nel 2023, di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per
lavoro autonomo; 
      200 unita' nel 2024, di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per
lavoro autonomo; 
      200 unita' nel 2025, di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per
lavoro autonomo; 
    c)   lavoratori   subordinati   non   stagionali   nel    settore
dell'assistenza familiare e socio-sanitaria: 9.500 unita'  nel  2023,
9.500 unita' nel 2024 e 9.500 unita' nel 2025. 
  5. Nell'ambito delle quote previste al comma 1, e'  autorizzata  la
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: 
    a) permessi di soggiorno per lavoro stagionale entro le  seguenti
quote: 4.000 unita' nel 2023, 4.000 unita' nel 2024  e  5.000  unita'
nel 2025; 
    b) permessi di soggiorno UE per  soggiornanti  di  lungo  periodo
rilasciati  ai  cittadini  di  Paesi  terzi  da  altro  Stato  membro
dell'Unione europea, entro le seguenti quote: 100  unita'  nel  2023,
100 unita' nel 2024 e 100 unita' nel 2025. 
  6. E' inoltre autorizzata,  nell'ambito  delle  quote  indicate  al
comma 1, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro  autonomo
di permessi di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo,
rilasciati  ai  cittadini  di  Paesi  terzi  da  altro  Stato  membro
dell'Unione europea entro le seguenti quote: 50 unita' nel  2023,  50
unita' nel 2024 e 50 unita' nel 2025. 
  7. E' consentito, per  ciascuno  degli  anni  2023,  2024  e  2025,
l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito delle
quote indicate al comma 1, di n. 500  cittadini  stranieri  residenti
all'estero, appartenenti alle seguenti categorie: 
    a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di
interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego  di  risorse
proprie non inferiori a 500.000 euro, nonche' la creazione almeno  di
tre nuovi posti di lavoro; 
    b) liberi professionisti  che  intendono  esercitare  professioni
regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a
livello nazionale da  associazioni  iscritte  in  elenchi  tenuti  da
pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato  di  qualita'
dei servizi e di qualificazione professionale dei soci; 
    c)  titolari  di  cariche  societarie  di  amministrazione  e  di
controllo espressamente previsti  dal  decreto  interministeriale  11
maggio 2011, n. 850; 
    d) artisti di  chiara  fama  o  di  alta  e  nota  qualificazione
professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei
requisiti espressamente previsti  dal  decreto  interministeriale  11
maggio 2011, n. 850; 
    e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up
innovative» ai sensi  della  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  in
presenza dei  requisiti  previsti  dalla  stessa  legge  e  che  sono
titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.