Art. 7 
 
       Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale 
 
  1. Nell'ambito delle quote complessive indicate  all'art.  5,  sono
ammessi in Italia per motivi di  lavoro  subordinato  stagionale  nei
settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini  dei  Paesi  di
cui all'art. 6, comma 3, lettera a), residenti  all'estero  entro  le
seguenti quote: 
    a) 82.550 unita' per l'anno 2023; 
    b) 89.050 unita' per l'anno 2024; 
    c) 93.550 unita' per l'anno 2025. 
  2. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, lettera a),  b),  e
c), per ciascun anno sono ammessi in Italia,  per  motivi  di  lavoro
subordinato stagionale: 
    a) lavoratori subordinati stagionali cittadini  di  Paesi  con  i
quali  nel  corso  del  triennio  entrino  in   vigore   accordi   di
cooperazione in materia migratoria: 8.000  unita'  nel  2023,  12.000
unita' nel 2024 e 14.000 unita' nel 2025; 
    b) lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo  Stato
italiano, promuovono  per  i  propri  cittadini  campagne  mediatiche
aventi ad oggetto i  rischi  per  l'incolumita'  personale  derivanti
dall'inserimento in traffici migratori irregolari entro  le  seguenti
quote: 2.500 unita' nel 2023, 3.000 unita' nel 2024  e  3.500  unita'
nel 2025; 
    c) apolidi e a  rifugiati  riconosciuti  dall'Alto  Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorita' competenti  nei
Paesi di primo asilo o di transito entro le seguenti quote: 50 unita'
nel 2023, 50 unita' nel 2024 e 50 unita' nel 2025. 
  3. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1,  e'  riservata  una
quota di 2.000 unita' all'anno per i lavoratori stranieri,  cittadini
dei Paesi indicati all'art. 6, comma 3, lettera a), che abbiano fatto
ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale  almeno
una volta nei cinque anni precedenti e  per  i  quali  il  datore  di
lavoro presenti  richiesta  di  nulla  osta  pluriennale  per  lavoro
subordinato stagionale. 
  4. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1 e' inoltre riservata
prioritariamente, per il settore agricolo, una quota di 40.000 unita'
nel 2023, 41.000  unita'  nel  2024  e  42.000  unita'  nel  2025  di
lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 6,  comma
3, lettera a), le cui istanze di nulla osta  all'ingresso  in  Italia
per lavoro  stagionale  anche  pluriennale,  siano  presentate  dalle
organizzazioni   professionali   dei   datori   di    lavoro    della
Confederazione nazionale coltivatori  diretti,  della  Confederazione
italiana agricoltori, della Confederazione generale  dell'agricoltura
italiana, della Confederazione di produttori agricoli e dell'Alleanza
delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue,
Confederazione   cooperative   italiane   e   Associazione   generale
cooperative  italiane).  Tali  organizzazioni  assumono  l'impegno  a
sovraintendere alla conclusione del procedimento  di  assunzione  dei
lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti
di lavoro, ivi compresi gli  adempimenti  di  comunicazione  previsti
dalla normativa vigente. 
  5.  Nell'ambito  delle  quote  indicate  al  comma  1,  e'  inoltre
riservata prioritariamente, per il settore turistico,  una  quota  di
30.000 unita' nel 2023, 31.000 unita' nel 2024 e  32.000  unita'  nel
2025 di lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi  indicati  all'art.
6, comma 3, lettera a), le cui istanze di nulla osta all'ingresso  in
Italia per lavoro  stagionale  anche  pluriennale,  siano  presentate
dalle  organizzazioni  professionali  dei  datori  di   lavoro   piu'
rappresentative a livello  nazionale.  Tali  organizzazioni  assumono
l'impegno a  sovraintendere  alla  conclusione  del  procedimento  di
assunzione  dei  lavoratori  fino  all'effettiva  sottoscrizione  dei
rispettivi contratti di  lavoro,  ivi  compresi  gli  adempimenti  di
comunicazione previsti dalla normativa vigente.