Art. 7 Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale 1. Nell'ambito delle quote complessive indicate all'art. 5, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini dei Paesi di cui all'art. 6, comma 3, lettera a), residenti all'estero entro le seguenti quote: a) 82.550 unita' per l'anno 2023; b) 89.050 unita' per l'anno 2024; c) 93.550 unita' per l'anno 2025. 2. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, lettera a), b), e c), per ciascun anno sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale: a) lavoratori subordinati stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria: 8.000 unita' nel 2023, 12.000 unita' nel 2024 e 14.000 unita' nel 2025; b) lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumita' personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari entro le seguenti quote: 2.500 unita' nel 2023, 3.000 unita' nel 2024 e 3.500 unita' nel 2025; c) apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di transito entro le seguenti quote: 50 unita' nel 2023, 50 unita' nel 2024 e 50 unita' nel 2025. 3. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, e' riservata una quota di 2.000 unita' all'anno per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 6, comma 3, lettera a), che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. 4. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1 e' inoltre riservata prioritariamente, per il settore agricolo, una quota di 40.000 unita' nel 2023, 41.000 unita' nel 2024 e 42.000 unita' nel 2025 di lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 6, comma 3, lettera a), le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione italiana agricoltori, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confederazione di produttori agricoli e dell'Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane). Tali organizzazioni assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente. 5. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, e' inoltre riservata prioritariamente, per il settore turistico, una quota di 30.000 unita' nel 2023, 31.000 unita' nel 2024 e 32.000 unita' nel 2025 di lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 6, comma 3, lettera a), le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro piu' rappresentative a livello nazionale. Tali organizzazioni assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.