Art. 10
Istanza per l'esame pratico di cui all'art. 7, comma 3, nel caso di
addestramento eseguito all'estero ai sensi dell'art. 6, comma 6.
1. L'armatore presenta ad una delle capitanerie di porto ed
all'Organismo-WIG - nella cui giurisdizione ricadono i porti di
approdo della WIG craft - una istanza diretta a richiedere
l'effettuazione dell'esame, completa dei dati identificativi della
WIG (tipo, modello, categoria, nome, GT, ecc.), corredata dall'elenco
dei marittimi da ammettere all'esame, unitamente alla certificazione
di cui all'art. 6, comma 6.
2. All'istanza e', inoltre, allegata copia dei seguenti manuali
relativi alla WIG a bordo della quale verra' effettuata la prova:
craft operating manual;
route operational manual;
maintenance and servicing manual;
training manual.
3. La prova pratica e' svolta dinanzi ad una commissione presieduta
da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto specializzato
pilota, da un funzionario dell'Organismo-WIG come definito all'art.
2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti in data 5 maggio 2023 recante le «Norme sull'utilizzo
delle unita' ad effetto suolo (WIG wing-in-ground craft)» e da un
istruttore certificato per WIG craft che svolge anche le funzioni di
segretario.
4. Al candidato che supera la prova pratica di cui al comma 3
verra' rilasciato un certificato specifico, secondo il modello
indicato nell'allegato G del presente decreto.
5. La Capitaneria di porto inoltra i dati dei marittimi certificati
(dati anagrafici, data emissione e/o rinnovo del certificato) alla
Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne.