Art. 10 
 
Istanza per l'esame pratico di cui all'art. 7, comma 3, nel  caso  di
  addestramento eseguito all'estero ai sensi dell'art. 6, comma 6. 
 
  1. L'armatore  presenta  ad  una  delle  capitanerie  di  porto  ed
all'Organismo-WIG - nella  cui  giurisdizione  ricadono  i  porti  di
approdo  della  WIG  craft -  una  istanza   diretta   a   richiedere
l'effettuazione dell'esame, completa dei  dati  identificativi  della
WIG (tipo, modello, categoria, nome, GT, ecc.), corredata dall'elenco
dei marittimi da ammettere all'esame, unitamente alla  certificazione
di cui all'art. 6, comma 6. 
  2. All'istanza e', inoltre, allegata  copia  dei  seguenti  manuali
relativi alla WIG a bordo della quale verra' effettuata la prova: 
    craft operating manual; 
    route operational manual; 
    maintenance and servicing manual; 
    training manual. 
  3. La prova pratica e' svolta dinanzi ad una commissione presieduta
da un ufficiale del Corpo delle capitanerie  di  porto  specializzato
pilota, da un funzionario dell'Organismo-WIG come  definito  all'art.
2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti in data 5 maggio 2023 recante le «Norme sull'utilizzo
delle unita' ad effetto suolo (WIG wing-in-ground  craft)»  e  da  un
istruttore certificato per WIG craft che svolge anche le funzioni  di
segretario. 
  4. Al candidato che supera la prova  pratica  di  cui  al  comma  3
verra'  rilasciato  un  certificato  specifico,  secondo  il  modello
indicato nell'allegato G del presente decreto. 
  5. La Capitaneria di porto inoltra i dati dei marittimi certificati
(dati anagrafici, data emissione e/o rinnovo  del  certificato)  alla
Direzione generale per la  vigilanza  sulle  Autorita'  portuali,  le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per  vie  d'acqua
interne.