Art. 6 
 
         Organizzazione dell'addestramento per le WIG craft 
 
  1. Il corso di addestramento di cui all'art. 5, ha una  durata  non
inferiore alle 100 ore, articolate in un periodo non inferiore  a  20
giorni, di cui 50 ore per lo svolgimento  dell'attivita'  pratica  di
pilotaggi, decolli e ammaraggi relativa alle  conoscenze  di  base  e
capacita' di operare e manovrare le WIG craft. 
  2. Al corso possono essere ammessi i marittimi di cui  all'art.  5,
comma 1, in numero non superiore a dieci e, comunque,  non  superiore
al numero massimo ammissibile in base  alle  dimensioni  dell'aula  a
tale  scopo  autorizzata,  al  numero  degli   istruttori   e   delle
attrezzature disponibili. 
  3. Il corso e' svolto da istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti
idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  -  Comando
generale del corpo delle capitanerie di porto, secondo  il  programma
di cui alla MSC.Circ. 1162 e contenuto nell'allegato A  del  presente
decreto. 
  4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma  3,  gli
istituti, enti o societa', fermo restando ogni altra  autorizzazione,
nulla  osta  o  altro  documento  autorizzativo  previsto  da   altre
amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in  vigore,  devono
essere dotati di strutture,  equipaggiamenti  e  materiale  didattico
conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e  devono
stabilire, documentare, attuare e  mantenere  attivo  un  sistema  di
gestione della qualita', conforme ai  requisiti  di  cui  alla  norma
UNI/EN/ISO 9001:2015, che  identifichi  tra  l'altro,  gli  obiettivi
dell'addestramento, i livelli di cognizione, di  apprendimento  e  di
capacita' professionale da conseguire. 
  5. La consistenza del corpo istruttori ed i  requisiti  d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di  ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato  C  al
presente decreto. 
  6. Ai fini del riconoscimento di un corso svolto da istituti,  enti
o societa' riconosciuti  idonei  da  uno  Stato  estero,  gli  stessi
certificano che  la  formazione  e'  avvenuta  secondo  il  programma
contenuto nell'allegato A al presente decreto utilizzando il  modello
di facsimile riportato in allegato D ovvero i suoi contenuti.