Art. 7 
 
Accertamento  delle  competenze  e  rilascio   del   certificato   di
                   addestramento per le WIG craft 
 
  1. Al completamento del corso di addestramento, esclusi i corsi  di
cui all'art. 6,  comma  6  per  i  quali  si  procede  ai  sensi  del
successivo comma 6, ogni candidato sostiene un esame, consistente  in
una prova teorico-pratica, che verra' svolta  al  termine  del  corso
stesso, dinanzi ad una commissione presieduta  da  un  ufficiale  del
Corpo  delle  capitanerie  di  porto  specializzato  pilota,  da   un
funzionario dell'Organismo-WIG come definito  all'art.  2,  comma  1,
lettera b) del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti in data 5 maggio 2023 recante le «Norme sull'utilizzo delle
unita' ad effetto suolo (WIG wing-in-ground craft)» e da  due  membri
costituiti dal direttore del corso e  da  un  istruttore  che  svolge
anche le funzioni di segretario. 
  2. L'esame di cui al comma  1,  relativo  agli  argomenti  indicati
nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di 30 domande
a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta), della
durata non superiore a 60 minuti,  ed  in  una  prova  pratica,  come
meglio definita al successivo  comma  3,  nella  quale  il  candidato
dovra' dimostrare di aver acquisito l'abilita' pratica alla  condotta
della navigazione a bordo di una WIG craft. 
  3. La prova pratica di cui al comma 2 propedeutica all'ottenimento,
oltre che del certificato di  addestramento,  anche  del  certificato
specifico di cui all'allegato G per i fini di cui al comma 17.3 della
circolare  MSC.1/Circ.  1592,  verte  sulle  materie  di   cui   alla
competenza «Manovrare la WIG» di  cui  all'allegato  A  e  sui  punti
specifici per tipologia di unita' di seguito elencati: 
    i. conoscenza dei sistemi di  propulsione  e  comando  di  bordo,
comprese le apparecchiature di comunicazione e  di  navigazione,  gli
organi di governo, i componenti elettrici, idraulici e  pneumatici  e
le pompe di sentina ed incendio; 
    ii. configurazione di avaria per i sistemi di comando, governo  e
propulsione e corretta reazione a tali avarie; 
    iii. caratteristiche di maneggevolezza  del  mezzo  e  condizioni
critiche operative; 
    iv. procedure di comunicazione e di navigazione; 
    v.  stabilita'  allo  stato   integro   ed   in   allagamento   e
sopravvivenza dell'unita' in avaria; 
    vi. ubicazione ed uso dei mezzi di salvataggio a bordo,  comprese
le dotazioni; 
    vii. ubicazione ed uso  dei  mezzi  di  sfuggita  dell'unita'  ed
evacuazione dei passeggeri; 
    viii. ubicazione ed uso  dei  dispositivi  e  degli  impianti  di
protezione ed estinzione d'incendio in caso di incendio a bordo; 
    ix. ubicazione ed uso dei dispositivi e dei sistemi di  controllo
avarie compresa la manovra  delle  porte  stagne  e  delle  pompe  di
sentina; 
    x. sistemi di stivaggio e rizzaggio del carico -  precauzioni  di
sicurezza; 
    xi. metodi di controllo e di comunicazione con  i  passeggeri  in
emergenza; 
    xii. ubicazione ed uso di tutti gli altri elementi  elencati  nel
manuale di istruzione; 
    xiii. regolamento internazionale per  prevenire  gli  abbordi  in
mare (COLREG '72) per quanto riguarda la parte applicabile alle WIG; 
    xiv. condotta dell'unita' (pilotaggio, decollo e ammaraggio); 
    xv. operazioni di manovra. 
  4. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta  e'  assegnato  un
punto e la prova si intende superata se  si  raggiunge  il  punteggio
minimo  di  21  (21/30).  Per  la  prova  pratica,  il  giudizio   di
valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata  in
allegato E e si intende superata  se  si  raggiunge  il  giudizio  di
sufficiente (voto nella scala numerica 6).  L'esame  e'  superato  se
entrambe le prove avranno esito favorevole. 
  5. Al  candidato  che  supera  l'esame  di  cui  al  comma  2  sono
rilasciati, con validita' di due anni: 
    a) da istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti -  Comando  generale  del  corpo
delle capitanerie di porto un certificato di  addestramento,  secondo
il modello indicato nell'allegato F del presente decreto; e 
    b) dalla Capitaneria di porto un certificato  specifico,  secondo
il modello indicato nell'allegato G del presente decreto. 
  6. Nel caso in cui il corso e' stato svolto  da  istituti,  enti  o
societa'  riconosciuti  idonei  da  uno  Stato  estero   secondo   le
disposizioni di cui all'art. 6 comma  6,  si  dovra'  procedere  come
specificato al successivo art. 10. 
  7. La Capitaneria di porto inoltra i dati dei marittimi certificati
(dati anagrafici, numero del certificato/attestato se presente,  data
emissione e/o rinnovo) alla Direzione generale per la vigilanza sulle
autorita'  portuali,  le  infrastrutture  portuali  ed  il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne.