Art. 7
Accertamento delle competenze e rilascio del certificato di
addestramento per le WIG craft
1. Al completamento del corso di addestramento, esclusi i corsi di
cui all'art. 6, comma 6 per i quali si procede ai sensi del
successivo comma 6, ogni candidato sostiene un esame, consistente in
una prova teorico-pratica, che verra' svolta al termine del corso
stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale del
Corpo delle capitanerie di porto specializzato pilota, da un
funzionario dell'Organismo-WIG come definito all'art. 2, comma 1,
lettera b) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti in data 5 maggio 2023 recante le «Norme sull'utilizzo delle
unita' ad effetto suolo (WIG wing-in-ground craft)» e da due membri
costituiti dal direttore del corso e da un istruttore che svolge
anche le funzioni di segretario.
2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati
nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di 30 domande
a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta), della
durata non superiore a 60 minuti, ed in una prova pratica, come
meglio definita al successivo comma 3, nella quale il candidato
dovra' dimostrare di aver acquisito l'abilita' pratica alla condotta
della navigazione a bordo di una WIG craft.
3. La prova pratica di cui al comma 2 propedeutica all'ottenimento,
oltre che del certificato di addestramento, anche del certificato
specifico di cui all'allegato G per i fini di cui al comma 17.3 della
circolare MSC.1/Circ. 1592, verte sulle materie di cui alla
competenza «Manovrare la WIG» di cui all'allegato A e sui punti
specifici per tipologia di unita' di seguito elencati:
i. conoscenza dei sistemi di propulsione e comando di bordo,
comprese le apparecchiature di comunicazione e di navigazione, gli
organi di governo, i componenti elettrici, idraulici e pneumatici e
le pompe di sentina ed incendio;
ii. configurazione di avaria per i sistemi di comando, governo e
propulsione e corretta reazione a tali avarie;
iii. caratteristiche di maneggevolezza del mezzo e condizioni
critiche operative;
iv. procedure di comunicazione e di navigazione;
v. stabilita' allo stato integro ed in allagamento e
sopravvivenza dell'unita' in avaria;
vi. ubicazione ed uso dei mezzi di salvataggio a bordo, comprese
le dotazioni;
vii. ubicazione ed uso dei mezzi di sfuggita dell'unita' ed
evacuazione dei passeggeri;
viii. ubicazione ed uso dei dispositivi e degli impianti di
protezione ed estinzione d'incendio in caso di incendio a bordo;
ix. ubicazione ed uso dei dispositivi e dei sistemi di controllo
avarie compresa la manovra delle porte stagne e delle pompe di
sentina;
x. sistemi di stivaggio e rizzaggio del carico - precauzioni di
sicurezza;
xi. metodi di controllo e di comunicazione con i passeggeri in
emergenza;
xii. ubicazione ed uso di tutti gli altri elementi elencati nel
manuale di istruzione;
xiii. regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in
mare (COLREG '72) per quanto riguarda la parte applicabile alle WIG;
xiv. condotta dell'unita' (pilotaggio, decollo e ammaraggio);
xv. operazioni di manovra.
4. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un
punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio
minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di
valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata in
allegato E e si intende superata se si raggiunge il giudizio di
sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame e' superato se
entrambe le prove avranno esito favorevole.
5. Al candidato che supera l'esame di cui al comma 2 sono
rilasciati, con validita' di due anni:
a) da istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del corpo
delle capitanerie di porto un certificato di addestramento, secondo
il modello indicato nell'allegato F del presente decreto; e
b) dalla Capitaneria di porto un certificato specifico, secondo
il modello indicato nell'allegato G del presente decreto.
6. Nel caso in cui il corso e' stato svolto da istituti, enti o
societa' riconosciuti idonei da uno Stato estero secondo le
disposizioni di cui all'art. 6 comma 6, si dovra' procedere come
specificato al successivo art. 10.
7. La Capitaneria di porto inoltra i dati dei marittimi certificati
(dati anagrafici, numero del certificato/attestato se presente, data
emissione e/o rinnovo) alla Direzione generale per la vigilanza sulle
autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne.