((Art. 11 - ter 
 
                      Modifica all'articolo 31 
                della legge 11 febbraio 1992, n. 157  
 
  1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n.  157,  dopo  il
comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attivita' di tiro, nel  tempo
e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver  svolto
tale attivita', detiene munizioni contenenti  una  concentrazione  di
piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1  per  cento  in
peso all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro  20  a  euro
300. 
  1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono  qualificate
zone umide le seguenti: 
  a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute  e  inserite
nell'elenco della Convenzione relativa alle zone  umide  d'importanza
internazionale, soprattutto come  habitat  degli  uccelli  acquatici,
firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; 
  b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario  (SIC)  o
in zone di protezione speciale (ZPS); 
  c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e  oasi  di
protezione istituite a livello nazionale e regionale. 
  1-quater. La sanzione non si applica se  il  soggetto  dimostra  di
detenere munizioni di piombo  di  cui  al  comma  1-bis  al  fine  di
svolgere attivita' diverse dall'attivita' di tiro».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  13  marzo
          1976,  n.  448,  recante  l'esecuzione  della   Convenzione
          relativa  alle  zone  umide  d'importanza   internazionale,
          soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a
          Ramsar il 2 febbraio 1971,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 3 luglio 1976, n. 173.