Art. 12 
 
       Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia - 
        Societa' aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa 
 
  1. Al  fine  di  accompagnare  i  processi  di  ricollocazione  dei
lavoratori dipendenti di Alitalia - Societa'  aerea  italiana  S.p.a.
((e di Alitalia Cityliner))  S.p.a.,  coinvolti  dall'attuazione  del
programma della procedura di  amministrazione  straordinaria  di  cui
all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
consentire la  realizzazione  dei  programmi  formativi  che  possono
essere cofinanziati dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano nell'ambito delle rispettive misure di  politica  attiva
del  lavoro,  il  trattamento  di  integrazione  salariale   di   cui
all'articolo 10, comma 1, del ((decreto-legge 21 ottobre  2021)),  n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,  n.
215,  puo'  proseguire,  anche   successivamente   alla   conclusione
dell'attivita' del commissario, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al
31 ottobre  2024,  non  ulteriormente  prorogabile.  La  proroga  del
trattamento di cui al presente comma e'  riconosciuta,  ((per  l'anno
2024)), nel limite di spesa di 51,2  milioni  di  euro  ((per  l'anno
2024)). Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente  comma,
pari a 51,2 milioni di euro per l'anno  2024,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  2.  Dal  1°  gennaio  2024,   il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale di cui al comma 1 non e' dovuto dalla data  di
maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di
vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e di cui all'articolo 3, commi  7  e  11,  del
decreto legislativo 24 aprile 1997, n.  164,  ovvero  della  pensione
anticipata di cui all'articolo 24, commi  10  e  11,  del  ((citato))
decreto-legge n. 201 del 2011 e di cui all'articolo 3, comma  3,  del
decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164. A tale scopo,  il  datore
di lavoro invia  i  dati  del  personale  interessato  all'((Istituto
nazionale della previdenza sociale))  (INPS)  che  e'  autorizzato  a
certificare il primo diritto utile  alla  decorrenza  della  pensione
entro il 31 ottobre 2024, tenendo conto, in  via  prospettica,  anche
dei periodi di integrazione salariale di cui al comma 1. Con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
definiti i criteri per l'applicazione del presente comma. 
  3. In deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali  n.  95269  del  7  aprile  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  118
del 21 maggio 2016, il Fondo  di  solidarieta'  per  il  settore  del
trasporto aereo e del  sistema  aeroportuale  eroga  una  prestazione
integrativa  del  trattamento  di  cui  al  comma  1  ((del  presente
articolo)), nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024,  tale
da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per  cento
della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle
voci retributive lorde fisse, delle  mensilita'  lorde  aggiuntive  e
delle  voci  retributive  lorde  contrattuali  aventi  carattere   di
continuita', percepite dai lavoratori  interessati  dall'integrazione
salariale di cui al comma 1, nell'anno precedente, con esclusione dei
compensi per lavoro straordinario e, in  ogni  caso,  nei  limiti  di
quanto stabilito dal comma 4. La prestazione integrativa  di  cui  al
primo periodo del presente comma e' riconosciuta nei limiti di  spesa
di  5,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2024.  L'INPS  provvede   al
monitoraggio del limite di  spesa  di  cui  al  secondo  periodo  del
presente comma sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A  tal
fine, il Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto  aereo  e
del sistema aeroportuale e' incrementato di 5,8 milioni di  euro  per
l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal  quarto  periodo  del  presente
comma, pari a 5,8 milioni di euro ((per l'anno  2024)),  si  provvede
mediante la riduzione, al  fine  di  garantire  la  compensazione  in
termini  di  indebitamento  netto  e   fabbisogno   delle   pubbliche
amministrazioni, di 8,3 milioni di euro per  l'anno  2024  del  Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  4. L'importo del trattamento complessivo di cui al  comma  1,  come
integrato dalle previsioni di  cui  al  comma  3,  per  ogni  singolo
lavoratore non puo' superare, nel periodo dal 1° gennaio 2024  al  31
ottobre 2024, l'importo massimo mensile di euro 2.500. 
  5. Le societa' ((Alitalia -  Societa'  aerea  italiana  S.p.a.))  e
Alitalia Cityliner S.p.a. che  hanno  usufruito  del  trattamento  di
integrazione salariale di  cui  al  comma  1,  previa  autorizzazione
dell'INPS  a  seguito  di  apposita  richiesta,  sono  esonerate  dal
pagamento delle quote  di  accantonamento  del  trattamento  di  fine
rapporto relative alla retribuzione persa a seguito  della  riduzione
oraria o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del  contributo
previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28  giugno  2012,  n.
92, nel limite di spesa complessivo  di  15,3  milioni  di  euro  per
l'anno 2024. All'onere  derivante  dal  primo  periodo  del  presente
comma, pari a 15,3 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  si  provvede
mediante la riduzione, al  fine  di  garantire  la  compensazione  in
termini  di  indebitamento  netto  e   fabbisogno   delle   pubbliche
amministrazioni, di 21,9 milioni di euro per l'anno 2024 ((del  Fondo
sociale per occupazione)) e formazione di cui all'articolo 18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.  Ai
fini del  monitoraggio  della  spesa,  l'INPS  verifica  con  cadenza
mensile i flussi di  spesa  e,  qualora  dal  monitoraggio  medesimo,
effettuato anche in via prospettica,  emerga  che,  a  seguito  delle
domande accolte per  la  fruizione  dei  benefici  di  cui  al  primo
periodo, e' stato raggiunto o sara' raggiunto il limite di  spesa  di
cui al primo periodo, l'INPS non prende in  considerazione  ulteriori
domande e pone in essere ogni adempimento di propria  competenza  per
ripristinare in capo alle predette  aziende  gli  oneri  relativi  ai
benefici di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  6. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego
dei lavoratori di Alitalia - ((Societa' aerea)) italiana  S.p.a.  ((e
di Alitalia Cityliner)) S.p.a., ai datori di lavoro privati che,  nel
periodo dal 1°  gennaio  2024  al  31  ottobre  2024,  assumono,  con
contratto di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato,  i  predetti
lavoratori e' riconosciuto ((per ciascuno di questi ultimi)), per  un
periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero  totale  dal  versamento
dei contributi previdenziali a  carico  dei  datori  di  lavoro,  con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),  nel  limite
massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua,  riparametrato  e
applicato su base mensile e  nel  limite  massimo  di  spesa  di  1,3
milioni di euro per l'anno 2024,  ((di  3,1  milioni  di  euro))  per
ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro  per  l'anno
2027.  Resta  ferma   l'aliquota   di   computo   delle   prestazioni
pensionistiche.  Le  agevolazioni  di  cui  al  presente  comma  sono
concesse ai sensi e nei limiti  del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis», del regolamento  (UE)  n.  1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea  agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore  agricolo   e   del
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27  giugno  2014,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e  dell'acquacoltura.  Ai  fini  del  monitoraggio  della
spesa, l'INPS verifica con cadenza  mensile  i  flussi  di  spesa  e,
qualora  dal  monitoraggio  medesimo,   effettuato   anche   in   via
prospettica, emerga che e'  stato  raggiunto  o  sara'  raggiunto  il
limite di spesa di  cui  al  primo  periodo,  l'INPS  non  prende  in
considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui  al
presente comma, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.  Agli
oneri derivanti dal primo periodo del  presente  comma,  pari  a  1,3
milioni di euro per l'anno  2024,  ((a  3,1  milioni  di  euro))  per
ciascuno degli anni 2025 e 2026 e  ((a  1,8  milioni))  di  euro  per
l'anno 2027 e alle minori entrate valutate in 0,3 milioni di euro per
l'anno 2029((,)) si provvede: 
    a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, ((a 1  milione))
di euro per l'anno 2026 e a 0,7 milioni  di  euro  per  l'anno  2027,
mediante le maggiori entrate derivanti dal presente comma; 
    b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,72 milioni  di
euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro per l'anno 2026, 1,6  milioni
di euro per l'anno 2027 e 0,43  milioni  di  euro  per  l'anno  2029,
mediante   corrispondente   riduzione   del   ((Fondo   sociale   per
occupazione)) e formazione di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche  al  fine  di
assicurare la compensazione  in  termini  di  indebitamento  netto  e
fabbisogno delle pubbliche amministrazioni. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  79,  comma  4-bis,
          del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                «Art. 79 (Misure urgenti per il trasporto  aereo).  -
          (Omissis) 
                4-bis. In sede di prima applicazione  della  presente
          disposizione, e' autorizzata, con le modalita'  di  cui  al
          comma 4, la  costituzione  della  societa'  anche  ai  fini
          dell'elaborazione  del  piano  industriale.   Il   capitale
          sociale iniziale e' determinato in 20 milioni di euro,  cui
          si provvede a valere sul  fondo  di  cui  al  comma  7.  Il
          Consiglio  di  amministrazione  della  societa'  redige  ed
          approva,  entro  trenta  giorni  dalla  costituzione  della
          societa', un piano industriale di  sviluppo  e  ampliamento
          dell'offerta,  che   include   strategie   strutturali   di
          prodotto.  Il   piano   industriale   puo'   prevedere   la
          costituzione  di  una  o  piu'   societa'   controllate   o
          partecipate per la gestione dei singoli rami di attivita' e
          per lo sviluppo di sinergie e alleanze con  altri  soggetti
          pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonche' l'acquisto
          o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami  d'azienda
          di  imprese  titolari  di  licenza   di   trasporto   aereo
          rilasciata  dall'Ente  Nazionale  per  l'Aviazione  Civile,
          anche  in  amministrazione  straordinaria.  Il   piano   e'
          trasmesso alla Commissione europea per  le  valutazioni  di
          competenza,  nonche'  alle  Camere  per  l'espressione  del
          parere da parte delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per  materia.  Le   Commissioni   parlamentari   competenti
          esprimono parere motivato nel termine perentorio di  trenta
          giorni dalla data di  assegnazione,  decorso  il  quale  si
          prescinde    dallo    stesso.    La    societa'     procede
          all'integrazione o alla  modifica  del  piano  industriale,
          tenendo conto della decisione della Commissione europea.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  1,  del
          citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n.  146,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215: 
                «Art. 10 (Integrazione salariale per i lavoratori  di
          Alitalia in amministrazione straordinaria). - 1. Al fine di
          garantire  la  continuita'  del  sostegno  al  reddito  dei
          lavoratori coinvolti dall'attuazione  del  programma  della
          procedura   di   amministrazione   straordinaria   di   cui
          all'articolo 79, comma 4-bis, del  decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile  2020,  n.  27,  il  trattamento   di   integrazione
          salariale  di  cui  all'articolo  7,  comma   10-ter,   del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,  puo'
          essere concesso ai  lavoratori  dipendenti  di  Alitalia  -
          Societa' aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa  in
          amministrazione straordinaria per una durata complessiva di
          12 mesi. Il  predetto  trattamento  puo'  proseguire  anche
          successivamente   alla   conclusione   dell'attivita'   del
          commissario e in ogni caso non oltre il 31  dicembre  2022.
          La proroga dei trattamenti di  cui  al  presente  comma  e'
          riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per  l'anno
          2022.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  18,  comma  1,
          lettera a), del citato decreto-legge 29 novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2: 
                «Art.  18  (Ferma  la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques  del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          [presieduto in maniera non delegabile  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri,] su  proposta  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  nonche'  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti  per  quanto  attiene
          alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi  assunti  in
          sede europea, entro 30 giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  assegna  una  quota  delle
          risorse    nazionali    disponibili    del    Fondo    aree
          sottoutilizzate: 
                  a) al Fondo sociale per occupazione  e  formazione,
          che e' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali  nel
          quale  affluiscono  anche  le   risorse   del   Fondo   per
          l'occupazione, nonche' le  risorse  comunque  destinate  al
          finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in
          deroga alla normativa vigente e  quelle  destinate  in  via
          ordinaria dal CIPE alla formazione; 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 24, commi 6, 7, 10  e  11,  del
          citato decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
                «Art. 24  (Disposizioni  in  materia  di  trattamenti
          pensionistici). - (Omissis) 
                6. Relativamente ai soggetti di cui al  comma  5,  al
          fine di  conseguire  una  convergenza  verso  un  requisito
          uniforme per il conseguimento del  diritto  al  trattamento
          pensionistico  di  vecchiaia  tra  uomini  e  donne  e  tra
          lavoratori dipendenti e lavoratori  autonomi,  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2012 i requisiti  anagrafici  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei  termini  di
          seguito indicati: 
                  a. 62 anni per le  lavoratrici  dipendenti  la  cui
          pensione e' liquidata  a  carico  dell'AGO  e  delle  forme
          sostitutive della medesima. 
                  Tale requisito anagrafico e' fissato a  63  anni  e
          sei mesi a decorrere dal 1°  gennaio  2014,  a  65  anni  a
          decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal  1°
          gennaio 2018. Resta in ogni caso  ferma  la  disciplina  di
          adeguamento   dei   requisiti   di   accesso   al   sistema
          pensionistico agli incrementi della  speranza  di  vita  ai
          sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122; 
                  b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome  la
          cui  pensione  e'  liquidata  a  carico  dell'assicurazione
          generale obbligatoria, nonche' della gestione  separata  di
          cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
          335. Tale requisito anagrafico e' fissato a  64  anni  e  6
          mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi  a
          decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a  decorrere  dal
          1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina  di
          adeguamento   dei   requisiti   di   accesso   al   sistema
          pensionistico agli incrementi della  speranza  di  vita  ai
          sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122; 
                  c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici
          dipendenti  di  cui  all'articolo  22-ter,  comma  1,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito   con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
          liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
          e delle forme sostitutive ed esclusive  della  medesima  il
          requisito anagrafico di sessantacinque anni  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
          anagrafico di sessantacinque anni di  cui  all'articolo  1,
          comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243,  e
          successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; 
                  d. per i lavoratori autonomi  la  cui  pensione  e'
          liquidata    a    carico    dell'assicurazione     generale
          obbligatoria,  nonche'  della  gestione  separata  di   cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, il requisito anagrafico  di  sessantacinque  anni  per
          l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
          requisito  anagrafico  di  sessantacinque   anni   di   cui
          all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23  agosto
          2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in
          66 anni. 
                7. Il diritto alla pensione di vecchiaia  di  cui  al
          comma  6  e'  conseguito  in  presenza   di   un'anzianita'
          contributiva minima  pari  a  20  anni,  a  condizione  che
          l'importo della pensione risulti essere non inferiore,  per
          i lavoratori con riferimento ai quali  il  primo  accredito
          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,  a
          1,5   volte   l'importo   dell'assegno   sociale   di   cui
          all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
          Il predetto importo soglia pari, per  l'anno  2012,  a  1,5
          volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'  annualmente
          rivalutato sulla base della variazione  media  quinquennale
          del prodotto interno lordo  (PIL)  nominale,  appositamente
          calcolata dall'Istituto nazionale  di  statistica  (ISTAT),
          con  riferimento  al  quinquennio  precedente   l'anno   da
          rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie
          storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi  di  variazione
          da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
          anche per l'anno in cui si verifica la revisione  e  quelli
          relativi alla nuova  serie  per  gli  anni  successivi.  Il
          predetto importo  soglia  non  puo'  in  ogni  caso  essere
          inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo  mensile
          dell'assegno sociale stabilito per  il  medesimo  anno.  Si
          prescinde dal predetto requisito di importo  minimo  se  in
          possesso di un'eta' anagrafica pari a settanta anni,  ferma
          restando un'anzianita'  contributiva  minima  effettiva  di
          cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
          del decreto-legge 28 settembre 2001,  n.  355,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 novembre  2001,  n.  417,
          all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
          le parole ", ivi comprese quelle relative ai  requisiti  di
          accesso  alla  prestazione  di  cui  al  comma  19,"   sono
          soppresse. 
                (Omissis) 
                10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento
          ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico  dell'AGO
          e delle forme  sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,
          nonche' della gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla
          pensione  anticipata  e'  consentito  se  risulta  maturata
          un'anzianita' contributiva di 42 anni e  10  mesi  per  gli
          uomini e 41 anni e 10 mesi per  le  donne.  Il  trattamento
          pensionistico decorre trascorsi  tre  mesi  dalla  data  di
          maturazione dei predetti requisiti. 
                11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10,  per
          i lavoratori con riferimento ai quali  il  primo  accredito
          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996  il
          diritto alla pensione anticipata,  previa  risoluzione  del
          rapporto di lavoro, puo' essere  conseguito,  altresi',  al
          compimento del requisito anagrafico di sessantatre' anni, a
          condizione che risultino versati e  accreditati  in  favore
          dell'assicurato  almeno   venti   anni   di   contribuzione
          effettiva e che l'ammontare mensile  della  prima  rata  di
          pensione risulti essere non inferiore ad un importo  soglia
          mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
          media  quinquennale  del  prodotto  interno   lordo   (PIL)
          nominale, appositamente calcolata  dall'Istituto  nazionale
          di  statistica  (ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio
          precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
          volte  l'importo  mensile  dell'assegno  sociale   di   cui
          all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto  1995,  n.
          335,  e  successive  modificazioni   e   integrazioni.   In
          occasione di eventuali revisioni della  serie  storica  del
          PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare
          sono quelli relativi  alla  serie  preesistente  anche  per
          l'anno in cui si verifica la revisione  e  quelli  relativi
          alla nuova serie  per  gli  anni  successivi.  Il  predetto
          importo  soglia  mensile  non  puo'  in  ogni  caso  essere
          inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo  mensile
          dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 3, 7 e 11,
          del citato decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164: 
                «Art. 3 (Modalita' di calcolo e  requisiti  d'accesso
          delle prestazioni pensionistiche). - Omissis. 
                3. I lavoratori di cui al comma 2 possono  richiedere
          altresi' la corresponsione della pensione di anzianita'  al
          conseguimento  dei  requisiti  anagrafici  e   contributivi
          ridotti, rispetto a quelli previsti dal comma 2, di un anno
          ogni cinque anni interi di lavoro  svolto  con  obbligo  di
          iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di  cinque  anni  e
          sempreche' il  lavoratore  possa  far  valere  20  anni  di
          contribuzione obbligatoria e  volontaria  al  Fondo  ovvero
          relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei
          tecnici di volo e dei piloti collaudatori i periodi  minimi
          di iscrizione al Fondo richiesti dalla previgente normativa
          5. 
                Omissis. 
                7.  Il  diritto  al  trattamento   pensionistico   di
          vecchiaia si consegue esclusivamente al raggiungimento  dei
          seguenti requisiti: 
                  a) un requisito anagrafico ridotto di  cinque  anni
          rispetto a quello tempo per  tempo  in  vigore  nel  regime
          generale obbligatorio; 
                  b) un requisito contributivo e assicurativo pari  a
          quello  richiesto   nel   regime   generale   obbligatorio,
          sempreche' il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di
          contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo. 
                Omissis. 
              - Si riporta l'articolo 18, comma 1,  lettera  a),  del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti  per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale), convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2: 
                «Art.  18  (Ferma  la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - (Omissis) 
                  a) al Fondo sociale per occupazione  e  formazione,
          che e' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali  nel
          quale  affluiscono  anche  le   risorse   del   Fondo   per
          l'occupazione, nonche' le  risorse  comunque  destinate  al
          finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in
          deroga alla normativa vigente e  quelle  destinate  in  via
          ordinaria dal CIPE alla formazione; 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 31,  della
          legge 28 giugno 2012, n. 92  «Disposizioni  in  materia  di
          riforma del  mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
          crescita»: 
                «Art. 2 (Ammortizzatori sociali). - (Omissis) 
                31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro
          a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente
          dal requisito  contributivo,  darebbero  diritto  all'ASpI,
          intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e'  dovuta,  a
          carico del datore di lavoro,  una  somma  pari  al  41  per
          cento43 del massimale mensile di ASpI per ogni dodici  mesi
          di anzianita' aziendale negli ultimi tre anni. Nel  computo
          dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro
          con contratto diverso da quello a tempo  indeterminato,  se
          il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita'  o
          se comunque si e' dato luogo alla restituzione  di  cui  al
          comma 30. 
                (Omissis).».