Art. 12 Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Societa' aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa 1. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Societa' aerea italiana S.p.a. ((e di Alitalia Cityliner)) S.p.a., coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e consentire la realizzazione dei programmi formativi che possono essere cofinanziati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del ((decreto-legge 21 ottobre 2021)), n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, puo' proseguire, anche successivamente alla conclusione dell'attivita' del commissario, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile. La proroga del trattamento di cui al presente comma e' riconosciuta, ((per l'anno 2024)), nel limite di spesa di 51,2 milioni di euro ((per l'anno 2024)). Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma, pari a 51,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 2. Dal 1° gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 non e' dovuto dalla data di maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di cui all'articolo 3, commi 7 e 11, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, ovvero della pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del ((citato)) decreto-legge n. 201 del 2011 e di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164. A tale scopo, il datore di lavoro invia i dati del personale interessato all'((Istituto nazionale della previdenza sociale)) (INPS) che e' autorizzato a certificare il primo diritto utile alla decorrenza della pensione entro il 31 ottobre 2024, tenendo conto, in via prospettica, anche dei periodi di integrazione salariale di cui al comma 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione del presente comma. 3. In deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 21 maggio 2016, il Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma 1 ((del presente articolo)), nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilita' lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuita', percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1, nell'anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e, in ogni caso, nei limiti di quanto stabilito dal comma 4. La prestazione integrativa di cui al primo periodo del presente comma e' riconosciuta nei limiti di spesa di 5,8 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e' incrementato di 5,8 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal quarto periodo del presente comma, pari a 5,8 milioni di euro ((per l'anno 2024)), si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 4. L'importo del trattamento complessivo di cui al comma 1, come integrato dalle previsioni di cui al comma 3, per ogni singolo lavoratore non puo' superare, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, l'importo massimo mensile di euro 2.500. 5. Le societa' ((Alitalia - Societa' aerea italiana S.p.a.)) e Alitalia Cityliner S.p.a. che hanno usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite di spesa complessivo di 15,3 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 15,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 21,9 milioni di euro per l'anno 2024 ((del Fondo sociale per occupazione)) e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che, a seguito delle domande accolte per la fruizione dei benefici di cui al primo periodo, e' stato raggiunto o sara' raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande e pone in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 6. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego dei lavoratori di Alitalia - ((Societa' aerea)) italiana S.p.a. ((e di Alitalia Cityliner)) S.p.a., ai datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i predetti lavoratori e' riconosciuto ((per ciascuno di questi ultimi)), per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e nel limite massimo di spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, ((di 3,1 milioni di euro)) per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che e' stato raggiunto o sara' raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, ((a 3,1 milioni di euro)) per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e ((a 1,8 milioni)) di euro per l'anno 2027 e alle minori entrate valutate in 0,3 milioni di euro per l'anno 2029((,)) si provvede: a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, ((a 1 milione)) di euro per l'anno 2026 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente comma; b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,72 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro per l'anno 2026, 1,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,43 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del ((Fondo sociale per occupazione)) e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di assicurare la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: «Art. 79 (Misure urgenti per il trasporto aereo). - (Omissis) 4-bis. In sede di prima applicazione della presente disposizione, e' autorizzata, con le modalita' di cui al comma 4, la costituzione della societa' anche ai fini dell'elaborazione del piano industriale. Il capitale sociale iniziale e' determinato in 20 milioni di euro, cui si provvede a valere sul fondo di cui al comma 7. Il Consiglio di amministrazione della societa' redige ed approva, entro trenta giorni dalla costituzione della societa', un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto. Il piano industriale puo' prevedere la costituzione di una o piu' societa' controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attivita' e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonche' l'acquisto o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria. Il piano e' trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza, nonche' alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale si prescinde dallo stesso. La societa' procede all'integrazione o alla modifica del piano industriale, tenendo conto della decisione della Commissione europea.». - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215: «Art. 10 (Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria). - 1. Al fine di garantire la continuita' del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, puo' essere concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia - Societa' aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa in amministrazione straordinaria per una durata complessiva di 12 mesi. Il predetto trattamento puo' proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attivita' del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma e' riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022.». - Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: «Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, [presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,] su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione; (Omissis).». - Si riporta l'articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: «Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici). - (Omissis) 6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati: a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; d. per i lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni. 7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole ", ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19," sono soppresse. (Omissis) 10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata e' consentito se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. 11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al compimento del requisito anagrafico di sessantatre' anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 3, 7 e 11, del citato decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164: «Art. 3 (Modalita' di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche). - Omissis. 3. I lavoratori di cui al comma 2 possono richiedere altresi' la corresponsione della pensione di anzianita' al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto a quelli previsti dal comma 2, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni e sempreche' il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo ovvero relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori i periodi minimi di iscrizione al Fondo richiesti dalla previgente normativa 5. Omissis. 7. Il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia si consegue esclusivamente al raggiungimento dei seguenti requisiti: a) un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio; b) un requisito contributivo e assicurativo pari a quello richiesto nel regime generale obbligatorio, sempreche' il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo. Omissis. - Si riporta l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: «Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali). - (Omissis) a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione; (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»: «Art. 2 (Ammortizzatori sociali). - (Omissis) 31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento43 del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianita' aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita' o se comunque si e' dato luogo alla restituzione di cui al comma 30. (Omissis).».