((Art. 12 - ter 
 
   Misure a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 
 
  1.  All'articolo  12,  comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
«Gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico
di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
42, non si applicano alle opere per la realizzazione  degli  impianti
alimentati da fonti rinnovabili di cui al presente  articolo,  i  cui
procedimenti autorizzativi abbiano gia'  ottenuto,  prima  dell'avvio
del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico,  il
provvedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  ovvero
altro titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  12,  del  citato
          decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.   387,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 12 (Razionalizzazione e  semplificazione  delle
          procedure autorizzative). - (Omissis) 
                3-bis.  Il  Ministero  della  cultura  partecipa   al
          procedimento  unico  ai  sensi  del  presente  articolo  in
          relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati
          da fonti rinnovabili,  comprese  le  opere  connesse  e  le
          infrastrutture   indispensabili    alla    costruzione    e
          all'esercizio degli stessi impianti,  localizzati  in  aree
          sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora non  sottoposti
          alle valutazioni ambientali di  cui  al  titolo  III  della
          parte seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152. Gli effetti  delle  nuove  dichiarazioni  di  notevole
          interesse pubblico di  cui  all'articolo  140  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si  applicano  alle
          opere per la realizzazione  degli  impianti  alimentati  da
          fonti rinnovabili  di  cui  al  presente  articolo,  i  cui
          procedimenti autorizzativi  abbiano  gia'  ottenuto,  prima
          dell'avvio del procedimento di  dichiarazione  di  notevole
          interesse  pubblico,  il   provvedimento   di   valutazione
          ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  ovvero  altro
          titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti. 
                (Omissis).».