((Art. 12 - quater 
 
Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei  piani
                       di sviluppo strategico 
 
  1.  Nei  casi  di   attuazione   dei   processi   di   transizione,
riqualificazione e riconversione produttive  di  imprese  industriali
operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico  di  cui
all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,
realizzati da datori di lavoro che  abbiano  acquisito  il  controllo
delle imprese a seguito  di  partecipazione  a  procedura  di  avviso
pubblico,  ai  trattamenti  di  integrazione  salariale  straordinari
riconosciuti  entro  il  31  dicembre  2023  non  si   applicano   le
limitazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 22,  comma
4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  2. I trattamenti di integrazione salariale di cui al comma  1  sono
riconosciuti nel limite di spesa di 0,3 milioni di  euro  per  l'anno
2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di  euro  per
l'anno 2025. Ai fini del monitoraggio della  spesa,  l'INPS  verifica
con cadenza mensile i flussi di spesa  e,  qualora  dal  monitoraggio
medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga  che  e'  stato
raggiunto o sara' raggiunto il  limite  di  spesa  di  cui  al  primo
periodo, l'INPS non prende in considerazione  ulteriori  domande  per
l'accesso ai benefici di cui al comma  1,  dandone  comunicazione  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  Agli  oneri  derivanti  dal  primo
periodo, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7  milioni  di
euro per l'anno 2024 e 1,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  si
provvede: 
  a) quanto a 0,2 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2024  e
2025,  mediante  le  maggiori  entrate  derivanti  dal  comma  1   in
applicazione  di  quanto  previsto  dall'articolo   5   del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148; 
  b) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno  2023,  1,5  milioni  di
euro per l'anno 2024 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2025,  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  5,  del
          decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123: 
                «Art. 4 (Istituzione di  zone  economiche  speciali -
          ZES). - Omissis 
                5.  Ciascuna  ZES  e'  istituita  con   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  su
          proposta del Ministro per la  coesione  territoriale  e  il
          Mezzogiorno, se  nominato,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, su proposta  delle  regioni
          interessate. La  proposta  e'  corredata  da  un  piano  di
          sviluppo strategico, nel rispetto  delle  modalita'  e  dei
          criteri individuati dal decreto di cui al comma 3. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148: 
                «Art. 1 (Lavoratori beneficiari): 
                (Omissis) 
                2. I lavoratori di cui al comma 1  devono  possedere,
          presso l'unita' produttiva per la  quale  e'  richiesto  il
          trattamento, un'anzianita' di effettivo  lavoro  di  almeno
          novanta giorni alla data di  presentazione  della  relativa
          domanda  di  concessione.   Per   il   riconoscimento   dei
          trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere
          dal 1°  gennaio  2022,  l'anzianita'  minima  di  effettivo
          lavoro che i  lavoratori  devono  possedere  alla  data  di
          presentazione della domanda e' pari a trenta  giorni.  Tale
          condizione non e' necessaria  per  le  domande  relative  a
          trattamenti ordinari di integrazione salariale  per  eventi
          oggettivamente non evitabili. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 22,  comma  4,  del
          citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148: 
                «Art. 22 (Durata). - (Omissis) 
                4. Per le causali  di  riorganizzazione  aziendale  e
          crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del
          lavoro soltanto nel limite  dell'80  per  cento  delle  ore
          lavorabili nell'unita' produttiva nell'arco di tempo di cui
          al programma autorizzato. 
                (Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  citato
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148: 
                «Art. 5 (Contribuzione addizionale). -  1.  A  carico
          delle  imprese  che  presentano  domanda  di   integrazione
          salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura
          pari a: 
                  a) 9  per  cento  della  retribuzione  globale  che
          sarebbe spettata al lavoratore per le  ore  di  lavoro  non
          prestate,  relativamente   ai   periodi   di   integrazione
          salariale ordinaria o straordinaria fruiti  all'interno  di
          uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
          di 52 settimane in un quinquennio mobile; 
                  b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera
          a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; 
                  c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera
          b), in un quinquennio mobile. 
                1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione  di
          elettrodomestici, con  un  organico  superiore  alle  4.000
          unita'  e  con  unita'  produttive  site   nel   territorio
          nazionale,  di  cui  almeno  una  in   un'area   di   crisi
          industriale complessa riconosciuta ai  sensi  dell'articolo
          27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali,
          al  fine  di  mantenere  la  produzione  esistente  con  la
          stabilita' dei  livelli  occupazionali,  abbiano  stipulato
          contratti di solidarieta', ai sensi dell'articolo 21, comma
          1, lettera c), che prevedono nell'anno  2019  la  riduzione
          concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore  a
          quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al
          comma 1. L'esonero e' autorizzato dal Ministero del  lavoro
          e delle politiche sociali, previo accordo  governativo  tra
          l'impresa e le organizzazioni sindacali dei  lavoratori  in
          cui vengono definiti gli impegni  aziendali  relativi  alla
          continuita'  produttiva  e  al  mantenimento  stabile   dei
          livelli occupazionali. L'accordo e' stipulato entro  e  non
          oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, decorsi i  quali  si  intendono  non
          piu' presenti i predetti impegni  aziendali.  Il  beneficio
          contributivo di cui al presente comma e'  riconosciuto  nel
          limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e  di
          6,9 milioni di euro per  l'anno  2020.  Qualora  nel  corso
          della  procedura  di   stipula   dell'accordo   emerga   il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite  di  spesa,  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali non  puo'  procedere  alla
          sottoscrizione dell'accordo governativo e  conseguentemente
          non puo' prendere in considerazione  ulteriori  domande  di
          accesso ai  benefici  di  cui  al  presente  comma.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di  spesa
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  per
          la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
          monitoraggio al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
                1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore  dei
          datori di lavoro che non abbiano fruito di  trattamenti  di
          integrazione  salariale  per   almeno   ventiquattro   mesi
          successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione  del
          trattamento  e'  stabilita  una  contribuzione  addizionale
          ridotta, in misura pari: 
                  a) al 6 per cento della  retribuzione  globale  che
          sarebbe spettata al lavoratore per le  ore  di  lavoro  non
          prestate,  relativamente   ai   periodi   di   integrazione
          salariale ordinaria o straordinaria fruiti  all'interno  di
          uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
          di 52 settimane in un quinquennio mobile; 
                  b) al 9 per cento  oltre  il  limite  di  cui  alla
          lettera a)  e  sino  a  104  settimane  in  un  quinquennio
          mobile.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  18,  comma  1,
          lettera a), del citato decreto-legge 29 novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2: 
                «Art.  18  (Ferma  la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - (Omissis) 
                  a) al Fondo sociale per occupazione  e  formazione,
          che e' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali  nel
          quale  affluiscono  anche  le   risorse   del   Fondo   per
          l'occupazione, nonche' le  risorse  comunque  destinate  al
          finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in
          deroga alla normativa vigente e  quelle  destinate  in  via
          ordinaria dal CIPE alla formazione; 
                (Omissis).».