Art. 5 
 
Credito ((d'imposta)) per la ricerca  e  lo  sviluppo  ((nel  settore
  della microelettronica)) e Comitato tecnico per la microelettronica 
 
  1. Nelle more dell'attuazione della  riforma  fiscale,  nonche'  in
coerenza  con  gli  obiettivi  indicati  nella  comunicazione   della
Commissione  europea  (COM  2022)  45  final  dell'8  febbraio  2022,
concernente «Una normativa  sui  chip  per  l'Europa»,  alle  imprese
residenti  nel   territorio   dello   Stato,   incluse   le   stabili
organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti
in  progetti  di  ricerca  e  sviluppo  relativi   al   settore   dei
semiconduttori e' riconosciuto, nei limiti delle risorse  di  cui  al
comma 11,  un  incentivo,  sotto  forma  di  credito  d'imposta,  nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento  (UE)
n. 651/ 2014 della Commissione, del  17  giugno  2014,  che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione  europea,  e  in   particolare   dell'articolo   25   del
((medesimo)) regolamento (UE) n. 651/2014, in  materia  di  «Aiuti  a
progetti di ricerca e sviluppo». 
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' calcolato  sulla  base
dei costi ammissibili elencati nell'articolo  25,  paragrafo  3,  del
regolamento (UE) n. 651/2014, con esclusione dei costi relativi  agli
immobili, sostenuti dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  sino  al  31  dicembre  2027.  Il   credito   d'imposta   e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  a  partire  dal
periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi.  Non
si applicano i limiti di cui agli articoli 1, comma 53,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n.  388.
L'utilizzo  in  compensazione  del  credito  d'imposta  e'   comunque
subordinato al rilascio,  da  parte  del  soggetto  incaricato  della
revisione  legale  dei   conti,   della   certificazione   attestante
l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza  degli  stessi
alla documentazione contabile predisposta dall'impresa  beneficiaria.
In caso di imprese non soggette per obbligo di legge  alla  revisione
legale dei conti, la certificazione  e'  rilasciata  da  un  revisore
legale dei conti o  da  una  societa'  di  revisione  iscritti  nella
sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo
27 gennaio 2010, n. 39. 
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese
residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non  residenti  che  eseguono  le  attivita'  di  ricerca  e
sviluppo ((relative al  settore  dei  semiconduttori))  nel  caso  di
contratti stipulati con imprese  residenti  o  localizzate  in  altri
Stati membri dell'Unione europea, negli  Stati  aderenti  all'accordo
sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati  compresi  nell'elenco
di cui al decreto  del  Ministro  delle  finanze  4  settembre  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  220
del 19 settembre 1996. 
  4. Ai fini della fruizione del credito d'imposta ((di cui al  comma
1))  le  imprese  ((possono  richiedere))  la  certificazione   delle
attivita' di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 23, commi da 2 a
5,  del  decreto-legge  21  giugno  2022,  n.  73,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. 
  5.  Il  credito  d'imposta  previsto  dal  presente   articolo   e'
alternativo al credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 200,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
  6. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
individuati i criteri di assegnazione e le procedure  applicative  ai
fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 11. Allo  scopo
di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate
attraverso  il  modello  F24  telematico,  le  risorse  stanziate   a
copertura del credito d'imposta sono  trasferite  sulla  contabilita'
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di  bilancio»  aperta
presso la Tesoreria dello Stato. 
  7. Presso il Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy  e'
istituito un Comitato tecnico permanente per  la  microelettronica((,
di seguito denominato «Comitato»)), composto da un rappresentante del
Ministero delle imprese e del made in Italy, da un rappresentante del
Ministero dell'economia e delle finanze ((e  da  un  rappresentante))
del Ministero dell'universita' e della ricerca. 
  8. Il Comitato svolge  funzioni  di  coordinamento  e  monitoraggio
dell'attuazione   delle   politiche   pubbliche   nel   campo   della
microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori,  anche
al fine di prevenire e segnalare al Ministro delle imprese e del made
in  Italy  eventuali  crisi  di   approvvigionamento.   Il   Comitato
predispone e sottopone, ogni tre anni, all'approvazione del  Ministro
delle  imprese  e  del  made  in  Italy  un  Piano  nazionale   della
microelettronica in cui sono indicate in modo organico le  azioni  da
intraprendere e le fonti di finanziamento  disponibili,  nonche'  gli
obiettivi attesi anche alla luce del monitoraggio  di  cui  al  primo
periodo. 
  9. Per l'analisi tecnica  necessaria  allo  svolgimento  delle  sue
funzioni il Comitato si avvale del Centro italiano per il design  dei
circuiti integrati ((a semiconduttore)) di cui all'articolo 1,  comma
404, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Per  le   attivita'   di
segreteria, il Comitato si avvale delle strutture amministrative  del
Ministero delle imprese e del made in Italy. 
  10. Per  la  partecipazione  al  Comitato  non  spettano  compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spesa o  altri  emolumenti  comunque
denominati. 
  11. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo,
pari a 10 milioni di euro ((per l'anno 2024)) e 130 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni  dal  2025  al  2028,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23,  comma  1,
del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022 n. 34. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,
          del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di  aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea, e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea del 26 giugno 2014. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
                «Art. 17 (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  dei
          crediti relativi alle imposte sui redditi e  alle  relative
          addizionali, alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
          per importi superiori  a  5.000  euro  annui,  puo'  essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
                2.  Il  versamento  unitario   e   la   compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi: 
                  a)  alle  imposte  sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                  b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
                  c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                  d) all'imposta prevista  dall'Art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                  d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1,  commi
          da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
                  e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari
          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative; 
                  f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  g)  ai  premi  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  ai
          sensi del testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  h) agli interessi previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'Art. 20; 
                  h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                  h-ter) alle altre entrate individuate  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                  h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                  h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni; 
                  h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
                  h-septies) alle tasse scolastiche. 
                2-bis. 
                2-ter. Qualora il credito di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
                2-quater.  In   deroga   alle   previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di cessazione della  partita  IVA,  ai  sensi
          dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  esclusa  la
          facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
          provvedimento, della compensazione dei  crediti,  ai  sensi
          del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
          prescindere dalla tipologia  e  dall'importo  dei  crediti,
          anche  qualora  questi  ultimi  non  siano   maturati   con
          riferimento all'attivita' esercitata  con  la  partita  IVA
          oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
          la partita IVA risulti cessata. 
                2-quinquies.  In  deroga  alle  previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633,  e'  esclusa  la  facolta'  di  avvalersi,  a
          partire dalla data di  notifica  del  provvedimento,  della
          compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
          quando  non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che   hanno
          generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 
                2-sexies. Nel caso di utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 53,  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
                «Omissis 
                53. A partire dal 1º gennaio 2008,  anche  in  deroga
          alle disposizioni previste dalle singole leggi  istitutive,
          i  crediti  d'imposta  da  indicare  nel  quadro  RU  della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1,  comma
          280, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  il  tetto
          previsto dal presente  comma  non  si  applica  al  credito
          d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º  gennaio
          2010. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34 della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2001): 
                «Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione  e
          versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2001
          il limite massimo dei crediti di imposta e  dei  contributi
          compensabili  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero  rimborsabili  ai
          soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
          miliardo per  ciascun  anno  solare.  Tenendo  conto  delle
          esigenze   di   bilancio,   con   decreto   del    Ministro
          dell'economia e delle finanze, il limite di cui al  periodo
          precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1°  gennaio
          2010, fino a 700.000 euro. 
                2. Le domande di rimborso presentate al  31  dicembre
          2000 non possono essere revocate. 
                3. All'articolo 3, secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e'
          aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
                  "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici  di
          cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
          n. 720". 
                4. Se  le  ritenute  o  le  imposte  sostitutive  sui
          redditi  di  capitale  e  sui  redditi  diversi  di  natura
          finanziaria non sono state operate ovvero  non  sono  stati
          effettuati dai sostituti d'imposta o dagli  intermediari  i
          relativi versamenti nei termini ivi previsti, si  fa  luogo
          in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
          nella misura ridotta indicata nell'articolo  13,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
          472,  qualora  gli   stessi   sostituti   o   intermediari,
          anteriormente alla presentazione della dichiarazione  nella
          quale sono esposti i versamenti delle predette  ritenute  e
          imposte,  abbiano  eseguito  il   versamento   dell'importo
          dovuto, maggiorato  degli  interessi  legali.  La  presente
          disposizione si applica se la violazione non e' stata  gia'
          constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
          verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali  il
          sostituto d'imposta o l'intermediario hanno  avuto  formale
          conoscenza e sempre che il  pagamento  della  sanzione  sia
          contestuale al versamento dell'imposta. 
                5. All'articolo 37,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "entro il termine previsto dall'articolo  2946  del
          codice civile" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro  il
          termine di decadenza di quarantotto mesi". 
                6. All'articolo 38, secondo comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle  seguenti:
          "di quarantotto mesi".». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39  (Attuazione  della
          direttiva 2006/43/CE, relativa alle  revisioni  legali  dei
          conti annuali e dei  conti  consolidati,  che  modifica  le
          direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che   abroga   la
          direttiva 84/253/CEE): 
                «Art. 8 (Sezione  A  e  B  del  Registro).  -  1.  Il
          soggetto incaricato della tenuta  del  Registro  acquisisce
          con le modalita' di cui all'articolo 21, comma  6,  lettera
          d),  gli  incarichi  di  revisione  legale   conferiti   in
          conformita' del presente decreto legislativo.  Le  societa'
          di revisione legale comunicano, per  ciascun  incarico,  il
          responsabile dell'incarico e i revisori  legali  che  hanno
          collaborato al suo svolgimento. 
                2.  I  revisori  legali  iscritti  al  Registro   che
          svolgono attivita' di revisione legale o che collaborano  a
          un'attivita'  di  revisione  legale  in  una  societa'   di
          revisione legale, o che hanno svolto le predette  attivita'
          nei tre anni  precedenti,  sono  collocati  in  un'apposita
          sezione denominata «Sezione A». 
                3. Gli iscritti che non hanno  assunto  incarichi  di
          revisione legale o non hanno collaborato a un'attivita'  di
          revisione legale in una societa' di  revisione  legale  per
          tre  anni  consecutivi,  sono  collocati,   d'ufficio,   in
          un'apposita sezione del registro denominata «Sezione B»,  e
          non  sono  soggetti  ai  controlli  di  qualita'   di   cui
          all'articolo 20. 
                4. I soggetti iscritti  nella  «Sezione  A»  e  nella
          «Sezione B» del Registro, sono in  ogni  caso  tenuti  agli
          obblighi di comunicazione e di aggiornamento del  contenuto
          informativo ai sensi  dell'articolo  7,  ad  osservare  gli
          obblighi in materia  di  formazione  continua,  nonche'  al
          pagamento del contributo annuale di iscrizione.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   23   del
          decreto-legge 21 giugno 2022,  n.  73  (Misure  urgenti  in
          materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del  nulla
          osta  al  lavoro,  Tesoreria  dello   Stato   e   ulteriori
          disposizioni  finanziarie  e  sociali),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122: 
                «Art.  23  (Disposizioni  in  materia  di  ricerca  e
          sviluppo di farmaci e certificazione del  credito  ricerca,
          sviluppo  e  innovazione).  -  1.   All'articolo   31   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1, la parola «nuovi» e' soppressa; 
                  b) dopo  il  comma  2,  e'  inserito  il  seguente:
          «2-bis. Per la definizione delle  attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo  ammissibili  al  credito  d'imposta  di  cui   al
          presente   articolo   si    applicano    le    disposizioni
          dell'articolo 2 del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  26  maggio  2020,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica  italiana  21  luglio  2020,  n.
          182.». 
                2. Al fine di favorire l'applicazione  in  condizioni
          di   certezza   operativa   delle    discipline    previste
          dall'articolo 1, commi 200,  201  e  202,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160, le imprese  possono  richiedere  una
          certificazione  che   attesti   la   qualificazione   degli
          investimenti effettuati o da effettuare ai fini della  loro
          classificazione nell'ambito delle attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo,  di  innovazione  tecnologica  e  di   design   e
          innovazione  estetica  ammissibili   al   beneficio.   Tale
          certificazione   puo'   essere    richiesta    anche    per
          l'attestazione  della  qualificazione  delle  attivita'  di
          ricerca  e  sviluppo   ai   sensi   dell'articolo   3   del
          decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.  Analoga
          certificazione puo'  essere  richiesta  per  l'attestazione
          della  qualificazione  delle   attivita'   di   innovazione
          tecnologica finalizzate al raggiungimento di  obiettivi  di
          innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini
          dell'applicazione  della  maggiorazione  dell'aliquota  del
          credito d'imposta prevista dal  quarto  periodo  del  comma
          203, nonche'  dai  commi  203-quinquies  e  203-sexies  del
          medesimo  articolo  1  della  legge  n  160  del  2019.  Le
          certificazioni di cui al  primo,  al  secondo  e  al  terzo
          periodo  possono  essere  richieste  a  condizione  che  le
          violazioni  relative  all'utilizzo  dei  crediti  d'imposta
          previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non  siano
          state   gia'   constatate   con   processo    verbale    di
          constatazione. 
                3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati
          i requisiti dei soggetti pubblici o  privati  abilitati  al
          rilascio della certificazione di cui  al  comma  2,  fra  i
          quali   quelli   idonei   a   garantire   professionalita',
          onorabilita' e imparzialita' ed e'  istituito  un  apposito
          albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo
          economico.  Con  il  medesimo  decreto  sono  stabilite  le
          modalita'  di  vigilanza  sulle  attivita'  esercitate  dai
          certificatori, le modalita' e  condizioni  della  richiesta
          della certificazione, nonche' i relativi oneri a carico dei
          richiedenti, parametrati ai costi della  procedura.  Tra  i
          soggetti abilitati al rilascio della certificazione di  cui
          al comma 2 sono compresi,  in  ogni  caso,  le  universita'
          statali, le universita' non statali legalmente riconosciute
          e gli enti pubblici di ricerca. 
                4. Ferme restando le attivita' di controllo  previste
          dal comma 207 dell'articolo 1 della legge n. 160 del  2019,
          la  certificazione  di  cui  al  comma  2  esplica  effetti
          vincolanti nei confronti dell'Amministrazione  finanziaria,
          tranne nel caso in cui, sulla  base  di  una  non  corretta
          rappresentazione  dei  fatti,   la   certificazione   venga
          rilasciata   per   una   attivita'   diversa   da    quella
          concretamente realizzata. Fatto salvo quanto  previsto  nel
          primo periodo, gli atti, anche  a  contenuto  impositivo  o
          sanzionatorio,   difformi   da   quanto   attestato   nelle
          certificazioni sono nulli. 
                5. La certificazione di cui al comma 2 e'  rilasciata
          dai soggetti  abilitati  che  si  attengono,  nel  processo
          valutativo, a quanto previsto da apposite linee  guida  del
          Ministero   dello   sviluppo   economico,    periodicamente
          elaborate ed aggiornate. 
                6. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste
          dai commi da 2 a 5, il Ministero dello  sviluppo  economico
          e' autorizzato ad assumere  un  dirigente  di  livello  non
          generale e 10 unita'  di  personale  non  dirigenziale.  Il
          Ministero  dello  sviluppo  economico  e'   autorizzato   a
          conferire l'incarico dirigenziale di cui al presente  comma
          anche   in   deroga   ai   limiti   percentuali    previsti
          dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165. 
                7. Per il reclutamento del personale non dirigenziale
          il Ministero dello  sviluppo  economico  e'  autorizzato  a
          bandire    una    procedura    concorsuale    pubblica    e
          conseguentemente ad  assumere  il  predetto  personale  con
          contratto di lavoro subordinato in  aggiunta  alle  vigenti
          facolta' assunzionali e nei limiti della vigente  dotazione
          organica,  da  inquadrare  nell'Area  Terza  del   Comparto
          Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del
          concorso  pubblico,  ad  acquisire  il  predetto  personale
          mediante comando, fuori ruolo  o  altra  analoga  posizione
          prevista dai rispettivi ordinamenti, proveniente  da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  ad  esclusione  del  personale
          docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          delle istituzioni scolastiche e del personale  in  servizio
          presso l'Agenzia delle entrate e  la  Guardia  di  finanza,
          nonche' del personale delle Forze armate e della Polizia di
          Stato, ovvero ad acquisire personale  con  professionalita'
          equivalente proveniente da societa' e organismi  in  house,
          previa  intesa  con  le  amministrazioni   vigilanti,   con
          rimborso dei relativi oneri. 
                8. Per l'attuazione dei commi 6 e 7 e' autorizzata la
          spesa di euro 307.000 per l'anno 2022 ed euro 614.000 annui
          a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dello sviluppo economico. 
                8-bis. Le risorse di cui all'articolo 1,  comma  951,
          della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo
          42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate
          a finalita' e interventi per i  quali  il  Ministero  dello
          sviluppo economico si  avvale,  sulla  base  della  vigente
          normativa, della Fondazione Enea Tech  e  Biomedical,  sono
          accreditate su  un  conto  infruttifero  aperto  presso  la
          Tesoreria dello Stato, intestato alla stessa Fondazione. 
                8-ter. E' autorizzata l'apertura di un conto corrente
          presso la Tesoreria centrale  dello  Stato  intestato  alla
          societa' Arexpo S.p.A., su cui affluiscono le risorse  rese
          disponibili  in  attuazione  di  accordi  e  nel  quale  la
          medesima societa' e' autorizzata a effettuare operazioni di
          versamento e di prelevamento per le medesime finalita'.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2020-2022): 
                «Omissis 
                200. Sono considerate attivita' di ricerca e sviluppo
          ammissibili al credito d'imposta le  attivita'  di  ricerca
          fondamentale,   di   ricerca   industriale    e    sviluppo
          sperimentale  in  campo  scientifico  o  tecnologico,  come
          definite, rispettivamente, alle lettere m),  q)  e  j)  del
          punto  15  del  paragrafo  1.3  della  comunicazione  della
          Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente
          disciplina degli  aiuti  di  Stato  a  favore  di  ricerca,
          sviluppo e innovazione.  Con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, da  pubblicare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono
          dettati i criteri per  la  corretta  applicazione  di  tali
          definizioni, tenendo conto  dei  principi  generali  e  dei
          criteri    contenuti    nel     Manuale     di     Frascati
          dell'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo
          economico (OCSE). Ai fini della determinazione  della  base
          di  calcolo  del  credito   d'imposta,   sono   considerate
          ammissibili,  nel  rispetto  delle   regole   generali   di
          effettivita', pertinenza e congruita': 
                  a) le spese di personale relative ai ricercatori  e
          ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o  di
          lavoro  autonomo  o  altro  rapporto  diverso  dal   lavoro
          subordinato, direttamente  impiegati  nelle  operazioni  di
          ricerca e sviluppo  svolte  internamente  all'impresa,  nei
          limiti del loro effettivo impiego in  tali  operazioni.  Le
          spese  di  personale  relative  a  soggetti  di  eta'   non
          superiore  a  trentacinque  anni,  al  primo  impiego,   in
          possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un
          ciclo di dottorato presso un'universita' italiana o  estera
          o in possesso di una laurea  magistrale  in  discipline  di
          ambito tecnico o  scientifico  secondo  la  classificazione
          internazionale     standard     dell'educazione     (Isced)
          dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto  di  lavoro
          subordinato   a    tempo    indeterminato    e    impiegati
          esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono
          a formare la base di calcolo del credito d'imposta  per  un
          importo pari al 150 per cento del loro ammontare; 
                  b) le quote di ammortamento, i canoni di  locazione
          finanziaria o  di  locazione  semplice  e  le  altre  spese
          relative ai beni materiali mobili e ai software  utilizzati
          nei  progetti  di  ricerca  e   sviluppo   anche   per   la
          realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo
          ordinariamente deducibile ai fini della determinazione  del
          reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo
          e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle
          spese di personale indicate alla lettera a).  Nel  caso  in
          cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie
          attivita' produttive dell'impresa, si assume la parte delle
          quote di ammortamento e delle altre spese  imputabile  alle
          sole attivita' di ricerca e sviluppo; 
                  c) le spese per contratti di  ricerca  extra  muros
          aventi ad oggetto  il  diretto  svolgimento  da  parte  del
          soggetto  commissionario  delle  attivita'  di  ricerca   e
          sviluppo ammissibili al  credito  d'imposta.  Nel  caso  di
          contratti di ricerca extra muros stipulati con  universita'
          e istituti di ricerca nonche' con start-up  innovative,  di
          cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012, n. 221 aventi sede nel  territorio  dello  Stato,  le
          spese concorrono a formare la base di calcolo  del  credito
          d'imposta per un importo pari al 150  per  cento  del  loro
          ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati  con
          imprese  o  soggetti  appartenenti   al   medesimo   gruppo
          dell'impresa committente, si  applicano  le  stesse  regole
          applicabili nel caso di attivita'  di  ricerca  e  sviluppo
          svolte    internamente    all'impresa.    Si    considerano
          appartenenti allo stesso gruppo le imprese  controllate  da
          un medesimo soggetto, controllanti  o  collegate  ai  sensi
          dell'articolo 2359 del codice civile,  inclusi  i  soggetti
          diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le
          spese di  personale  prevista  dal  secondo  periodo  della
          lettera a) si applica solo  nel  caso  in  cui  i  soggetti
          neoassunti qualificati  siano  impiegati  in  laboratori  e
          altre strutture di ricerca  situati  nel  territorio  dello
          Stato. Le spese previste dalla presente lettera,  nel  caso
          di  contratti   stipulati   con   soggetti   esteri,   sono
          ammissibili  a  condizione  che  i  soggetti  cui   vengono
          commissionati i progetti relativi alle attivita' di ricerca
          e sviluppo  ammissibili  al  credito  d'imposta,  anche  se
          appartenenti allo stesso gruppo  dell'impresa  committente,
          siano fiscalmente residenti o localizzati  in  altri  Stati
          membri dell'Unione europea o in Stati aderenti  all'accordo
          sullo  Spazio  economico  europeo  o  in   Stati   compresi
          nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze  4
          settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  220
          del 19 settembre 1996; 
                  d) le quote di ammortamento  relative  all'acquisto
          da terzi, anche in licenza d'uso, di privative  industriali
          relative a un'invenzione industriale  o  biotecnologica,  a
          una topografia di prodotto a semiconduttori o a  una  nuova
          varieta'  vegetale,  nel  limite  massimo  complessivo   di
          1.000.000 di euro  e  a  condizione  che  siano  utilizzate
          direttamente ed esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle
          attivita'  inerenti  ai  progetti  di  ricerca  e  sviluppo
          ammissibili al credito d'imposta. Le spese  previste  dalla
          presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino
          da contratti di acquisto o licenza stipulati  con  soggetti
          terzi residenti nel territorio dello  Stato  o  fiscalmente
          residenti o localizzati in altri Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'accordo  sullo  Spazio
          economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
          citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
          Non  si  considerano  comunque  ammissibili  le  spese  per
          l'acquisto, anche  in  licenza  d'uso,  dei  suddetti  beni
          immateriali derivanti da operazioni intercorse con  imprese
          appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si
          considerano appartenenti  allo  stesso  gruppo  le  imprese
          controllate  da  un  medesimo  soggetto,   controllanti   o
          collegate ai sensi dell'articolo 2359  del  codice  civile,
          inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali; 
                  e) le spese per servizi  di  consulenza  e  servizi
          equivalenti inerenti alle attivita' di ricerca  e  sviluppo
          ammissibili  al  credito  d'imposta,  nel  limite   massimo
          complessivo pari al 20 per cento delle spese  di  personale
          ammissibili indicate alla lettera  a)  ovvero  delle  spese
          ammissibili indicate alla lettera c),  senza  tenere  conto
          della  maggiorazione  ivi  prevista,  a  condizione  che  i
          relativi contratti siano stipulati con  soggetti  residenti
          nel territorio  dello  Stato  o  con  soggetti  fiscalmente
          residenti o localizzati in altri Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'accordo  sullo  Spazio
          economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
          citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996; 
                  f)  le  spese  per  materiali,  forniture  e  altri
          prodotti analoghi  impiegati  nei  progetti  di  ricerca  e
          sviluppo   ammissibili   al   credito   d'imposta    svolti
          internamente dall'impresa anche  per  la  realizzazione  di
          prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30  per
          cento delle spese di personale  indicate  alla  lettera  a)
          ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30  per  cento
          dei costi dei contratti indicati alla lettera c). 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 404, della
          legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2023-2025): 
                «Omissis 
                404. E' istituita la  fondazione  denominata  «Centro
          italiano  per  il   design   dei   circuiti   integrati   a
          semiconduttore» al fine di promuovere la progettazione e lo
          sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della
          formazione professionale nel campo della microelettronica e
          assicurare la costituzione  di  una  rete  di  universita',
          centri di ricerca e imprese che favorisca  l'innovazione  e
          il trasferimento tecnologico nel settore. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 23,  comma  1,  del
          decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 (Misure  urgenti  per  il
          contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del  gas
          naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili  e  per
          il rilancio delle politiche industriali),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34: 
                «Art.  23   (Ricerca   e   sviluppo   di   tecnologie
          innovative). - 1. Al fine  di  promuovere  la  ricerca,  lo
          sviluppo   della   tecnologia   dei    microprocessori    e
          l'investimento  in  nuove   applicazioni   industriali   di
          tecnologie innovative, anche tramite  la  riconversione  di
          siti  industriali  esistenti  e  l'insediamento  di   nuovi
          stabilimenti nel  territorio  nazionale,  e'  istituito  un
          fondo  nello  stato  di  previsione  del  Ministero   dello
          sviluppo economico con una dotazione di 150 milioni di euro
          per l'anno 2022 e 500 milioni di euro  per  ciascuno  degli
          anni dal 2023 al 2030. 
                Omissis.».