Art. 8 
 
          Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione 
 
  1. All'articolo 5, comma 1, primo  periodo,  del  decreto-legge  12
luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2018, n. 96, dopo le parole: «dell'iniziativa agevolata»  sono
inserite le seguenti: «, ovvero  entro  dieci  anni  se  trattasi  di
grandi  imprese,  individuate  ai   sensi   della   ((raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003»)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  1,  del
          decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87  (Disposizioni  urgenti
          per  la  dignita'  dei   lavoratori   e   delle   imprese),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2018,
          n. 96, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 5 (Limiti alla delocalizzazione  delle  imprese
          beneficiarie  di  aiuti).  -  1.  Fatti  salvi  i   vincoli
          derivanti dai trattati internazionali, le imprese  italiane
          ed estere, operanti nel territorio nazionale,  che  abbiano
          beneficiato   di   un   aiuto   di   Stato   che    prevede
          l'effettuazione  di   investimenti   produttivi   ai   fini
          dell'attribuzione del  beneficio,  decadono  dal  beneficio
          medesimo qualora l'attivita'  economica  interessata  dallo
          stesso o una sua parte venga  delocalizzata  in  Stati  non
          appartenenti all'Unione europea, ad eccezione  degli  Stati
          aderenti allo Spazio economico europeo, entro  cinque  anni
          dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, ovvero
          entro dieci anni se trattasi di grandi imprese, individuate
          ai  sensi  della  raccomandazione  n.   2003/361/CE   della
          Commissione, del 6  maggio  2003.  In  caso  di  decadenza,
          l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche  se
          priva  di  articolazioni  periferiche,  accerta  e  irroga,
          secondo quanto previsto dalla legge 24  novembre  1981,  n.
          689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel
          pagamento di una somma in misura da  due  a  quattro  volte
          l'importo dell'aiuto fruito. 
                Omissis.».