Art. 10
Controllo democratico delle organizzazioni
di produttori e delle loro associazioni
1. Le OP e le AOP assicurano il rispetto del principio del
controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di
gestione e funzionamento.
2. A tal fine, nel caso di OP, gli statuti o i regolamenti interni
devono prevedere che un produttore non puo' detenere piu' del 35% dei
diritti di voto e piu' del 49% delle quote societarie o del capitale.
Qualora un produttore, persona fisica o giuridica, sia detentore di
quote in persone giuridiche aderenti alla medesima OP, il controllo
sui voti espressi dallo stesso direttamente e indirettamente tramite
le societa' alle quali aderisce non puo' superare la percentuale del
35% del totale di voto, mentre le quote societarie o il capitale
detenuti direttamente e indirettamente tramite le societa' alle quali
aderisce, non possono superare la percentuale del 49% del totale.
3. Nel caso di OP costituite da solo due soci produttori persone
giuridiche e nel caso di AOP, la percentuale massima dei diritti
voto, delle quote societarie o del capitale di ciascun socio
produttore o di ciascuna OP, non potra' superare il 50%.
4. Nel caso di OP costituite da due soci produttori di cui uno e'
persona giuridica, il limite del 35% si applica al socio produttore,
non alla persona giuridica.
5. I commi da 2 a 4 non si applicano alle OP e alle AOP costituite
in forma di societa' cooperative agricole e ai loro consorzi.
6. Quando una OP e' costituita come parte chiaramente definita di
una persona giuridica, le clausole statutarie di cui all'art. 2,
comma 6, prevedono espressamente che la persona giuridica non ha
nessun potere per modificare, approvare o respingere le decisioni
dell'OP.
7. Fatti salvi i commi 2, 3 e 4, le OP non possono essere societa'
controllate ai sensi dell'art. 2359 primo comma, n. 3 del codice
civile.
8. Per ogni deliberazione degli organi statutari, deve essere
redatto il foglio delle presenze con le firme dei partecipanti.