Art. 11 
 
                     Periodo minimo di adesione 
 
  1. La durata minima dell'adesione di un  produttore,  aderente  sia
direttamente che tramite altro organismo associativo ad una  OP,  non
puo' essere inferiore ad un anno. 
  2. In caso di  presentazione  di  un  programma  operativo,  nessun
produttore puo' liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma
per l'intero  periodo  della  sua  attuazione,  salvo  autorizzazione
dell'OP. 
  3. La richiesta di recesso viene comunicata per iscritto all'OP con
un termine di preavviso massimo di sei mesi, termine entro  il  quale
l'OP assume una decisione. Fatto salvo il comma  1,  il  recesso,  se
accolto,  acquista   efficacia   dalla   conclusione   dell'esercizio
finanziario in corso. 
  L'OP che accoglie il recesso rilascia, su richiesta del  socio,  la
documentazione necessaria a  consentire  l'eventuale  adesione  dello
stesso socio ad altra OP  prima  del  termine  di  presentazione  del
programma operativo o della modifica per l'anno successivo. 
  4. La richiesta di recesso puo' essere limitata anche a uno o  piu'
prodotti tra quelli per cui il socio  aderisce  all'OP,  qualora  sia
consentito dallo statuto dell'OP o dal regolamento interno. 
  5. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  prevalgono  sulle
norme statutarie delle societa' aderenti ad una OP. 
  6. Il  socio  escluso  dall'OP  per  inadempienze  gravi  verso  le
disposizioni  statutarie   applicative   della   normativa   inerente
all'intervento settoriale «ortofrutticoli», potra' aderire  ad  altra
OP o essere riconosciuto come OP se persona giuridica, solo a partire
dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello  dell'espulsione.
Le OP provvedono a comunicare  i  provvedimenti  di  espulsione  alla
Regione e all'organismo pagatore.