Art. 11
Periodo minimo di adesione
1. La durata minima dell'adesione di un produttore, aderente sia
direttamente che tramite altro organismo associativo ad una OP, non
puo' essere inferiore ad un anno.
2. In caso di presentazione di un programma operativo, nessun
produttore puo' liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma
per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione
dell'OP.
3. La richiesta di recesso viene comunicata per iscritto all'OP con
un termine di preavviso massimo di sei mesi, termine entro il quale
l'OP assume una decisione. Fatto salvo il comma 1, il recesso, se
accolto, acquista efficacia dalla conclusione dell'esercizio
finanziario in corso.
L'OP che accoglie il recesso rilascia, su richiesta del socio, la
documentazione necessaria a consentire l'eventuale adesione dello
stesso socio ad altra OP prima del termine di presentazione del
programma operativo o della modifica per l'anno successivo.
4. La richiesta di recesso puo' essere limitata anche a uno o piu'
prodotti tra quelli per cui il socio aderisce all'OP, qualora sia
consentito dallo statuto dell'OP o dal regolamento interno.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle
norme statutarie delle societa' aderenti ad una OP.
6. Il socio escluso dall'OP per inadempienze gravi verso le
disposizioni statutarie applicative della normativa inerente
all'intervento settoriale «ortofrutticoli», potra' aderire ad altra
OP o essere riconosciuto come OP se persona giuridica, solo a partire
dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'espulsione.
Le OP provvedono a comunicare i provvedimenti di espulsione alla
Regione e all'organismo pagatore.