Art. 12
Fusioni e riorganizzazioni
1. Per fusione tra OP si intende l'unificazione in un'unica
entita', nella forma ritenuta piu' idonea dai due o piu' soggetti
interessati, sulla base di una delle seguenti opzioni:
a) scioglimento e contestuale ricostituzione di un nuovo
soggetto. In tale ipotesi, le OP che si fondono perdono il
riconoscimento e il nuovo soggetto deve essere riconosciuto ex novo;
b) fusione per incorporazione. In siffatta ipotesi, l'OP
incorporata perde il riconoscimento, che viene mantenuto, se ne
sussistono le condizioni, dall'OP incorporante.
2. La nuova entita' subentra nei diritti e negli obblighi
dell'organizzazione o delle organizzazioni di produttori che si sono
fuse. Gli eventuali programmi operativi possono essere immediatamente
fusi o portati avanti in parallelo non oltre il 1° gennaio dell'anno
successivo alla fusione.
3. Il comma 1 si applica anche alle fusioni di AOP.
4. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione interna, una OP
puo' fondersi per incorporazione in una societa' ad essa aderente,
che, in quanto soggetto incorporante, dovra' preventivamente chiedere
ed ottenere il riconoscimento.