Art. 12 
 
                     Fusioni e riorganizzazioni 
 
  1. Per  fusione  tra  OP  si  intende  l'unificazione  in  un'unica
entita', nella forma ritenuta piu' idonea dai  due  o  piu'  soggetti
interessati, sulla base di una delle seguenti opzioni: 
    a)  scioglimento  e  contestuale  ricostituzione  di   un   nuovo
soggetto.  In  tale  ipotesi,  le  OP  che  si  fondono  perdono   il
riconoscimento e il nuovo soggetto deve essere riconosciuto ex novo; 
    b)  fusione  per  incorporazione.  In  siffatta   ipotesi,   l'OP
incorporata perde il  riconoscimento,  che  viene  mantenuto,  se  ne
sussistono le condizioni, dall'OP incorporante. 
  2.  La  nuova  entita'  subentra  nei  diritti  e  negli   obblighi
dell'organizzazione o delle organizzazioni di produttori che si  sono
fuse. Gli eventuali programmi operativi possono essere immediatamente
fusi o portati avanti in parallelo non oltre il 1° gennaio  dell'anno
successivo alla fusione. 
  3. Il comma 1 si applica anche alle fusioni di AOP. 
  4. Nell'ambito dei processi di  riorganizzazione  interna,  una  OP
puo' fondersi per incorporazione in una societa'  ad  essa  aderente,
che, in quanto soggetto incorporante, dovra' preventivamente chiedere
ed ottenere il riconoscimento.