Art. 13
Filiali controllate per almeno il 90%
1. Alle filiali costituite in una delle forme societarie di cui
all'art. 2, comma 5, le cui quote o il cui capitale sono detenuti per
almeno il 90% in conformita' alle condizioni previste all'art. 31,
paragrafo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/126 e successive
modificazioni, possono applicarsi le specifiche condizioni previste
dal suddetto regolamento delegato, previo accertamento della
sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti e dal
presente decreto, su richiesta delle OP o AOP che ne detengono le
quote o il capitale.
Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'atto costitutivo o lo
statuto della societa' deve prevedere attivita' riconducibili a
quelle proprie di una filiale che intende operare ai sensi del
presente articolo. Altresi' costituisce requisito necessario la
distinzione tra il rappresentante legale della OP o AOP e il
rappresentante legale della filiale.
Qualora la filiale svolga attivita' di commercializzazione, il
prodotto proveniente dalla base associativa delle OP/AOP, che
partecipano al suo controllo, deve essere prevalente.
2. L'OP/AOP deve adottare un regolamento interno per disciplinare i
rapporti con la filiale e le modalita' di conferimento del prodotto
da parte dell'OP ed eventualmente anche direttamente da parte dei
soci dell'OP stessa. Qualora anche soci produttori dell'OP
contribuiscano al controllo del 90% della filiale, il regolamento
deve esplicitare in che modo la partecipazione di detti soci al
capitale sociale contribuisca in concreto al perseguimento degli
obiettivi elencati all'art. 152, paragrafo 1, lettera c) del
regolamento (UE) n. 1308/2013. Il contributo dei soci deve essere
documentato dalla filiale e costituisce requisito necessario per
l'applicazione delle specifiche condizioni previste dal regolamento
delegato.
3. Non possono operare come filiali ai sensi del presente articolo
le societa' costituite solamente da OP e soci produttori singoli,
qualora la commercializzazione della filiale sia riferita in via
esclusiva o prevalente alla sola produzione di tali soci produttori
che detengono quote o capitale della filiale.
4. Le quote o il capitale della filiale, costituite in forma di
cooperativa, detenuto da soci sovventori o soci finanziatori che sono
enti pubblici e societa' da loro controllate o soggetti di diritto
privato per i quali sia provata l'assenza di potere di ingerenza
sulla governance e sulle decisioni relative alle attivita' proprie
della filiale, non sono preso presi in considerazione ai fini del
calcolo della percentuale del 90%.
5. Negli organi gestionali della filiale deve essere garantita la
presenza di rappresentanti della OP/AOP.
6. L'OP o l'AOP presenta la richiesta di accertamento dei requisiti
della propria filiale alla Regione competente, individuata
rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 2, o dell'art. 8, comma
5, del presente decreto. Per le filiali partecipate da piu' OP, l'OP
che ne detiene la maggiore percentuale di quote o di capitale
presenta la richiesta di accertamento dei requisiti della filiale,
anche per conto delle altre OP, alla Regione competente, individuata
ai sensi dell'art. 2, comma 2 del presente decreto. Nei casi di
parita' di quote o di capitale, la domanda e' presentata dall'OP con
il piu' alto VPC. La Regione competente all'accertamento dei
requisiti comunica alle Regioni dove hanno eventuale sede altre OP
che detengono quote o capitale della filiale. La permanenza dei
requisiti deve essere accertata ogni anno e a tal fine le filiali e
le OP che vi aderiscono hanno l'obbligo di comunicare annualmente
alla Regione le modifiche intervenute nelle compagini associative,
negli assetti societari e nel regolamento interno di cui al comma 2
del presente articolo.
7. Le Regioni comunicano al Ministero e all'organismo pagatore,
entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo le modalita' indicate dal
Ministero stesso, l'elenco delle filiali che nell'anno precedente
rispondono ai requisiti del presente articolo.