Art. 13 
 
                Filiali controllate per almeno il 90% 
 
  1. Alle filiali costituite in una delle  forme  societarie  di  cui
all'art. 2, comma 5, le cui quote o il cui capitale sono detenuti per
almeno il 90% in conformita' alle condizioni  previste  all'art.  31,
paragrafo 7 del  regolamento  delegato  (UE)  2022/126  e  successive
modificazioni, possono applicarsi le specifiche  condizioni  previste
dal  suddetto  regolamento  delegato,   previo   accertamento   della
sussistenza dei requisiti  previsti  dai  citati  regolamenti  e  dal
presente decreto, su richiesta delle OP o AOP  che  ne  detengono  le
quote o il capitale. 
  Ai fini dell'applicazione del comma  1,  l'atto  costitutivo  o  lo
statuto della  societa'  deve  prevedere  attivita'  riconducibili  a
quelle proprie di una  filiale  che  intende  operare  ai  sensi  del
presente  articolo.  Altresi'  costituisce  requisito  necessario  la
distinzione tra  il  rappresentante  legale  della  OP  o  AOP  e  il
rappresentante legale della filiale. 
  Qualora la filiale  svolga  attivita'  di  commercializzazione,  il
prodotto  proveniente  dalla  base  associativa  delle  OP/AOP,   che
partecipano al suo controllo, deve essere prevalente. 
  2. L'OP/AOP deve adottare un regolamento interno per disciplinare i
rapporti con la filiale e le modalita' di conferimento  del  prodotto
da parte dell'OP ed eventualmente anche  direttamente  da  parte  dei
soci  dell'OP  stessa.  Qualora   anche   soci   produttori   dell'OP
contribuiscano al controllo del 90%  della  filiale,  il  regolamento
deve esplicitare in che modo  la  partecipazione  di  detti  soci  al
capitale sociale contribuisca  in  concreto  al  perseguimento  degli
obiettivi  elencati  all'art.  152,  paragrafo  1,  lettera  c)   del
regolamento (UE) n. 1308/2013. Il contributo  dei  soci  deve  essere
documentato dalla filiale  e  costituisce  requisito  necessario  per
l'applicazione delle specifiche condizioni previste  dal  regolamento
delegato. 
  3. Non possono operare come filiali ai sensi del presente  articolo
le societa' costituite solamente da OP  e  soci  produttori  singoli,
qualora la commercializzazione della  filiale  sia  riferita  in  via
esclusiva o prevalente alla sola produzione di tali  soci  produttori
che detengono quote o capitale della filiale. 
  4. Le quote o il capitale della filiale,  costituite  in  forma  di
cooperativa, detenuto da soci sovventori o soci finanziatori che sono
enti pubblici e societa' da loro controllate o  soggetti  di  diritto
privato per i quali sia provata  l'assenza  di  potere  di  ingerenza
sulla governance e sulle decisioni relative  alle  attivita'  proprie
della filiale, non sono preso presi in  considerazione  ai  fini  del
calcolo della percentuale del 90%. 
  5. Negli organi gestionali della filiale deve essere  garantita  la
presenza di rappresentanti della OP/AOP. 
  6. L'OP o l'AOP presenta la richiesta di accertamento dei requisiti
della  propria   filiale   alla   Regione   competente,   individuata
rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 2, o dell'art.  8,  comma
5, del presente decreto. Per le filiali partecipate da piu' OP,  l'OP
che ne detiene  la  maggiore  percentuale  di  quote  o  di  capitale
presenta la richiesta di accertamento dei  requisiti  della  filiale,
anche per conto delle altre OP, alla Regione competente,  individuata
ai sensi dell'art. 2, comma 2  del  presente  decreto.  Nei  casi  di
parita' di quote o di capitale, la domanda e' presentata dall'OP  con
il  piu'  alto  VPC.  La  Regione  competente  all'accertamento   dei
requisiti comunica alle Regioni dove hanno eventuale  sede  altre  OP
che detengono quote o  capitale  della  filiale.  La  permanenza  dei
requisiti deve essere accertata ogni anno e a tal fine le  filiali  e
le OP che vi aderiscono hanno  l'obbligo  di  comunicare  annualmente
alla Regione le modifiche intervenute  nelle  compagini  associative,
negli assetti societari e nel regolamento interno di cui al  comma  2
del presente articolo. 
  7. Le Regioni comunicano al  Ministero  e  all'organismo  pagatore,
entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo le modalita'  indicate  dal
Ministero stesso, l'elenco delle  filiali  che  nell'anno  precedente
rispondono ai requisiti del presente articolo.