Art. 2
Riconoscimento di organizzazioni di produttori
1. Le Regioni riconoscono, su richiesta, le OP per prodotti freschi
e/o destinati esclusivamente alla trasformazione, di cui all'art. 1,
paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio.
2. La richiesta di riconoscimento e' presentata da ciascuna OP, a
firma del proprio legale rappresentante, alla Regione nel cui
territorio l'OP realizza la maggior parte del valore della produzione
commercializzabile calcolata a norma dell'art. 31 del regolamento
delegato e in cui deve situare la propria sede operativa effettiva o
la sede legale.
3. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente
inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26 del presente
decreto.
4. La richiesta di riconoscimento per prodotti destinati
esclusivamente alla trasformazione deve essere contestualmente
accompagnata dall'impegno dell'OP a gestire tali prodotti nell'ambito
di un sistema di contratti di fornitura, ovvero di impegni di
conferimento definiti dallo statuto e/o dal regolamento dell'OP per
il prodotto trasformato dall'OP direttamente o per il tramite di
propri aderenti o filiali.
5. Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento,
devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:
a) societa' di capitali aventi per oggetto sociale la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale
sia sottoscritto da imprenditori agricoli singoli o da societa'
costituite dai medesimi soggetti o da societa' cooperative agricole e
loro consorzi;
b) societa' cooperative agricole e loro consorzi;
c) societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice
civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
6. Nel caso in cui il riconoscimento venga chiesto per una parte
della persona giuridica chiaramente definita nello statuto quale
«Sezione OP ortofrutta», i requisiti, i vincoli ed i controlli
riguardano esclusivamente la suddetta sezione ed i soci che vi
aderiscono espressamente. A tal fine nello statuto devono essere
presenti apposite clausole che disciplinano la «Sezione OP
ortofrutta». La nota integrativa al bilancio deve dare evidenza della
gestione separata di tale sezione. La compagine sociale della parte
chiaramente definita e' composta da produttori che conferiscono il
prodotto o i prodotti per i quali il riconoscimento e' richiesto e ha
competenza esclusiva sulle decisioni del programma operativo.
7. Le Regioni eseguono l'iter istruttorio verificando, in
particolare, che tutti i criteri previsti dal regolamento (UE)
1308/2013 siano rispettati e comunicano il riconoscimento
contestualmente alle OP, al Ministero e all'organismo pagatore. Allo
stesso modo sono comunicate le modifiche alle condizioni di
riconoscimento.