Art. 3
Dimensione minima delle organizzazioni di produttori
1. Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di soci
richiesto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2017/891 e'
fissato in quindici produttori. Se all'organizzazione richiedente il
riconoscimento aderiscono soci produttori che sono essi stessi
persone giuridiche, al raggiungimento del numero minimo di soci
contribuiscono i produttori associati ad ogni singola persona
giuridica, ciascuno costituente una singola impresa agricola,
diversamente la persona giuridica contera' come un unico produttore.
Un socio produttore persona fisica che aderisce anche ad un socio
produttore persona giuridica e' conteggiato una sola volta. Stessa
regola si applica ad un aderente a piu' soci persone giuridiche.
I vincoli assunti nei confronti dell'OP dal socio produttore
persona giuridica si estendono anche ai suoi aderenti.
In deroga al comma 1, il numero minimo di soci e' fissato in 5
produttori per le OP riconosciute unicamente per funghi e per noci
(codice NC 0802 31 e NC 0802 32) e per i prodotti di cui ai codici NC
09 e NC 12.
2. Le regioni possono stabilire un fatturato minimo che ogni socio
produttore deve rappresentare per essere considerato ai fini del
numero minimo di soci.
3. La composizione della compagine sociale, alla data di
presentazione della domanda di riconoscimento, e' comunicata su base
informatizzata utilizzando il sistema informativo di cui all'art. 26.
Solo i produttori in regola con la tenuta del fascicolo aziendale
aggiornato e completo dell'uso del suolo, alla data di presentazione
della domanda unica ovvero entro la data di presentazione della
domanda di riconoscimento, sono considerati ai fini del numero
minimo.
4. Ai fini del riconoscimento, il valore minimo della produzione
commercializzabile, calcolato conformemente all'art. 31 del
regolamento delegato, e' il seguente:
a) euro 3.500.000,00 se il riconoscimento e' chiesto per un
prodotto il cui codice NC inizia con 07 o 08;
b) euro 4.500.000,00 se il riconoscimento e' chiesto per due o
piu' prodotti di cui almeno uno con codice NC che inizia con 07 o 08;
c) euro 200.000,00 se il riconoscimento e' chiesto per uno o piu'
prodotti il cui codice NC inizia con 09;
d) euro 500.000,00 se il riconoscimento e' chiesto per uno o piu'
prodotti il cui codice NC inizia con 12 o con la contemporanea
presenza di prodotti il cui codice inizia con NC 09 o NC 12.
In deroga alla lettera a) il valore minimo di produzione
commercializzabile e' di:
a1) euro 1.000.000,00 se il riconoscimento e' chiesto per un
prodotto il cui codice NC inizia con 0703, 0709 51, 0802, 0804 e per
i prodotti dei codici 0709 99 90 40, 0805 9000 00, 0807 11 00, 0807
19 00, 0810 9075 30 e 0810 9075 50;
in deroga alla lettera b) il valore minimo di produzione
commercializzabile e' di:
b1) euro 1.500.000,00 se il riconoscimento e' chiesto per due o
piu' prodotti di cui alla lettera a1).
Ai fini del calcolo del valore minimo della produzione
commercializzabile necessario per il riconoscimento di una nuova
organizzazione di produttori, non e' preso in considerazione il
valore della produzione dei soci che negli ultimi dodici mesi abbiano
receduto da organizzazioni di produttori con riconoscimento ancora in
atto, salvo che l'efficacia del recesso non decorra dalla conclusione
dell'ultimo anno del programma operativo poliennale dell'OP. Le
Regioni possono derogare a tale prescrizione, ai fini del calcolo del
valore minimo della produzione commercializzabile, nel caso di
riconoscimento di una nuova OP che aderisce ad una AOP riconosciuta
alla data di approvazione del presente provvedimento o ad una nuova
AOP, nel rispetto dei parametri stabiliti dall'art. 8, comma 3.
Solo i produttori che hanno presentato il fascicolo aziendale
aggiornato e completo dell'uso del suolo, alla data di presentazione
della domanda unica ovvero entro la data di presentazione della
domanda di riconoscimento, sono presi in considerazione ai fini del
VPC minimo.
Sono fatti salvi i parametri piu' alti definiti dalle Regioni.
Il valore minimo della produzione commercializzabile e' lo stesso
indipendentemente dalla circostanza che le OP presentino o meno un
programma operativo ai sensi dell'art. 50, paragrafo 5 del
regolamento di base.
5. Rispetto ai presupposti ed ai parametri definiti al comma 4, si
applicano le deroghe seguenti:
a) per le richieste di riconoscimento che vertono esclusivamente
su prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico ai sensi
del regolamento (UE) n. 848/2018, i parametri sono ridotti del 30%. A
tal fine sono presi in considerazione solo i produttori che si
trovano inseriti nel regime del predetto regolamento alla data di
presentazione della domanda di riconoscimento;
b) per la Regione Sardegna i parametri sono ridotti del 25%.
6. Le Regioni possono stabilire il valore minimo della produzione
commercializzabile ed il numero minimo di soci di una OP ad un
livello piu' elevato rispetto a quello stabilito dal presente
decreto, secondo criteri autonomamente definiti, con obbligo di
informarne il Ministero e l'AGEA.
7. Per un dato prodotto, il riconoscimento puo' essere richiesto in
via esclusiva per la commercializzazione sul mercato del fresco. In
tal caso, l'eventuale quota di tale prodotto inviata alla
trasformazione industriale non concorre a determinare i parametri
minimi per il riconoscimento e l'OP, puo', per il medesimo prodotto,
aderire ad altra OP riconosciuta per il prodotto destinato alla
trasformazione.
8. Un produttore puo' aderire, per un prodotto, ad una sola OP.
Tuttavia, se un prodotto e' utilizzabile anche per la trasformazione
industriale, i produttori possono aderire a due OP diverse, una per
il prodotto fresco e l'altra per il prodotto destinato alla
trasformazione.
9. Le piante aromatiche commercializzate in vaso rientrano
nell'oggetto del riconoscimento a condizione che siano destinate
esclusivamente al consumo alimentare diretto.
10. Il valore della produzione deve essere comprovato da
documentazione contabile.
11. Le OP possono includere nel VPC il valore dei «sotto-prodotti»,
come definiti all'art. 31 paragrafo 3, del regolamento delegato (UE)
2022/126.