Art. 4
Organizzazioni di produttori transazionali e associazioni
di organizzazioni di produttori transnazionali
1. Le OP che associano produttori con aziende situate in altri
Stati membri, possono conteggiare il valore della produzione di tali
aziende nel valore della produzione commercializzabile qualora essa
rappresenti almeno il 5% del VPC necessario al riconoscimento
dell'OP. Le Regioni, ove ricorra tale condizione, riconoscono all'OP,
su sua richiesta, lo status di organizzazione di produttori
transazionale.
2. Le AOP che associano una o piu' OP riconosciute in altri Stati
membri, possono chiedere alla Regione il riconoscimento dello status
di associazione di organizzazioni di produttori transazionale.
3. La Regione dove ha sede l'OP transazionale o la AOP
transazionale e il rispettivo organismo pagatore competente,
provvedono direttamente alla collaborazione amministrativa con gli
altri Stati membri per gli aspetti inerenti al riconoscimento,
all'approvazione e all'attuazione dei PO.
4. I tipi di intervento nell'ambito dei programmi operativi attuati
da organizzazioni transnazionali di produttori e associazioni
transnazionali di organizzazioni di produttori rispettano il piano
strategico nazionale e le norme nazionali dello Stato membro in cui
e' situata la sede dell'organizzazione transnazionale di produttori o
dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori,
conformemente alle norme unionali di riferimento.