Art. 4 
 
      Organizzazioni di produttori transazionali e associazioni 
           di organizzazioni di produttori transnazionali 
 
  1. Le OP che associano produttori  con  aziende  situate  in  altri
Stati membri, possono conteggiare il valore della produzione di  tali
aziende nel valore della produzione commercializzabile  qualora  essa
rappresenti  almeno  il  5%  del  VPC  necessario  al  riconoscimento
dell'OP. Le Regioni, ove ricorra tale condizione, riconoscono all'OP,
su  sua  richiesta,  lo  status  di  organizzazione   di   produttori
transazionale. 
  2. Le AOP che associano una o piu' OP riconosciute in  altri  Stati
membri, possono chiedere alla Regione il riconoscimento dello  status
di associazione di organizzazioni di produttori transazionale. 
  3.  La  Regione  dove  ha  sede  l'OP  transazionale   o   la   AOP
transazionale  e  il  rispettivo   organismo   pagatore   competente,
provvedono direttamente alla collaborazione  amministrativa  con  gli
altri Stati  membri  per  gli  aspetti  inerenti  al  riconoscimento,
all'approvazione e all'attuazione dei PO. 
  4. I tipi di intervento nell'ambito dei programmi operativi attuati
da  organizzazioni  transnazionali  di  produttori   e   associazioni
transnazionali di organizzazioni di produttori  rispettano  il  piano
strategico nazionale e le norme nazionali dello Stato membro  in  cui
e' situata la sede dell'organizzazione transnazionale di produttori o
dell'associazione transnazionale  di  organizzazioni  di  produttori,
conformemente alle norme unionali di riferimento.