Art. 5
Deroghe alla commercializzazione diretta da parte dell'OP
1. L'OP puo' autorizzare i soci produttori a vendere al consumatore
finale, per il suo fabbisogno personale, direttamente o al di fuori
della propria azienda, una parte del volume della loro produzione
ortofrutticola oggetto del riconoscimento.
2. L'OP puo' autorizzare i soci produttori a commercializzare, essi
stessi o tramite altra organizzazione di produttori appositamente
designata, una quantita' di prodotto marginale o i prodotti che per
caratteristiche intrinseche, ovvero per la loro limitata produzione,
non rientrano di norma nelle attivita' commerciali della loro
organizzazione.
3. L'OP definisce nel proprio statuto o nel regolamento interno le
condizioni per la concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2.
Le deroghe sono concesse dall'OP in forma scritta e su richiesta
motivata del socio.
4. La produzione di qualsiasi socio produttore commercializzata in
base alle deroghe di cui ai commi 1 e 2, non puo' complessivamente
superare il 25% del volume della produzione del socio per l'anno
considerato.