Art. 5 
 
      Deroghe alla commercializzazione diretta da parte dell'OP 
 
  1. L'OP puo' autorizzare i soci produttori a vendere al consumatore
finale, per il suo fabbisogno personale, direttamente o al  di  fuori
della propria azienda, una parte del  volume  della  loro  produzione
ortofrutticola oggetto del riconoscimento. 
  2. L'OP puo' autorizzare i soci produttori a commercializzare, essi
stessi o tramite altra  organizzazione  di  produttori  appositamente
designata, una quantita' di prodotto marginale o i prodotti  che  per
caratteristiche intrinseche, ovvero per la loro limitata  produzione,
non  rientrano  di  norma  nelle  attivita'  commerciali  della  loro
organizzazione. 
  3. L'OP definisce nel proprio statuto o nel regolamento interno  le
condizioni per la concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2. 
  Le deroghe sono concesse dall'OP in forma scritta  e  su  richiesta
motivata del socio. 
  4. La produzione di qualsiasi socio produttore commercializzata  in
base alle deroghe di cui ai commi 1 e 2,  non  puo'  complessivamente
superare il 25% del volume della  produzione  del  socio  per  l'anno
considerato.