Art. 6 
 
                          Esternalizzazione 
 
  1. Le OP e le AOP, in conformita' con l'art.  155  del  regolamento
(UE) 1308/2013, possono  esternalizzare  a  soggetti  terzi,  soci  e
filiali diverse da  quelle  di  cui  all'art.  31,  paragrafo  7  del
regolamento  delegato,  una  parte  delle  loro  attivita'.   Nessuna
attivita' puo' essere esternalizzata dall'OP a societa' in  qualunque
modo collegate ad una filiale dell'OP stessa. 
  2. L'attivita' di commercializzazione  puo'  essere  esternalizzata
entro il limite del 40% del VPC del periodo di riferimento utilizzato
per  il  calcolo  del  Fondo  di  esercizio  dell'anno   considerato,
relativamente ai prodotti oggetto del  riconoscimento  conferiti  dai
propri soci produttori. 
  3. In caso  di  applicazione  del  comma  2,  la  fatturazione  del
prodotto resta di competenza dell'OP/AOP.