Art. 6
Esternalizzazione
1. Le OP e le AOP, in conformita' con l'art. 155 del regolamento
(UE) 1308/2013, possono esternalizzare a soggetti terzi, soci e
filiali diverse da quelle di cui all'art. 31, paragrafo 7 del
regolamento delegato, una parte delle loro attivita'. Nessuna
attivita' puo' essere esternalizzata dall'OP a societa' in qualunque
modo collegate ad una filiale dell'OP stessa.
2. L'attivita' di commercializzazione puo' essere esternalizzata
entro il limite del 40% del VPC del periodo di riferimento utilizzato
per il calcolo del Fondo di esercizio dell'anno considerato,
relativamente ai prodotti oggetto del riconoscimento conferiti dai
propri soci produttori.
3. In caso di applicazione del comma 2, la fatturazione del
prodotto resta di competenza dell'OP/AOP.