Art. 7 
 
                      Delega della fatturazione 
 
  1. Nell'ambito della commercializzazione diretta di un  dato  anno,
le Regioni possono autorizzare le OP che ne  fanno  richiesta  a  far
emettere le fatture di vendita ai propri  soci  produttori,  per  una
quota  non   superiore   al   20%   del   valore   della   produzione
commercializzata nel periodo  di  riferimento  contabile  precedente,
riferita ai prodotti oggetto di  riconoscimento,  utilizzata  per  il
calcolo del fondo di esercizio dell'anno considerato. 
  2. L'eventuale valore della produzione  commercializzata  eccedente
la predetta percentuale, sara' escluso dal VPC dell'OP  sia  ai  fini
della determinazione degli  aiuti,  sia  ai  fini  del  rispetto  dei
criteri di riconoscimento. 
  3. Le OP che intendono avvalersi  della  possibilita'  di  delegare
l'emissione  delle  fatture,  devono  presentare  la  richiesta  alla
Regione contemporaneamente alla presentazione del programma operativo
o della modifica per l'annualita' successiva. 
  4. La Regione assume una decisione entro il 31  dicembre  dell'anno
di presentazione della domanda, dandone comunicazione, oltre che alla
OP, anche al Ministero e all'organismo pagatore competente.