Art. 8 
 
  Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori 
 
  1.  Le  AOP  possono  chiedere  di  essere  riconosciute  ai  sensi
dell'art. 156 del regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  per  i  medesimi
prodotti oggetto del riconoscimento delle OP socie. La  domanda  deve
specificare i prodotti e le attivita' oggetto  del  riconoscimento  e
contenere  le  informazioni  necessarie  a  valutare  l'idoneita'   a
svolgere le attivita' dichiarate. 
  2. Le AOP  devono  assumere  una  delle  forme  societarie  di  cui
all'art. 2, comma 5 e sono costituite da OP riconosciute ai sensi del
regolamento (UE)  n.  1308/2013,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
successivo comma 7. 
  3. Ai fini del riconoscimento, le AOP sono costituite da almeno  n.
4 OP riconosciute o  devono  rappresentare  un  valore  minimo  della
produzione commercializzabile di euro 25.000.000,00. Per le AOP  gia'
riconosciute alla data di  approvazione  del  presente  provvedimento
tali parametri possono essere raggiunti entro il 30  settembre  2024.
Sono fatti salvi i parametri piu' alti definiti dalle Regioni. 
  4. L'AOP deve disporre di  personale  funzionale  allo  svolgimento
dell'attivita'  posta  in  essere  per   i   prodotti   oggetto   del
riconoscimento. 
  Ai  fini  del  calcolo   del   valore   minimo   della   produzione
commercializzabile  necessario  al  riconoscimento   di   una   nuova
associazione  di  organizzazione  di  produttori,  non  e'  preso  in
considerazione  il  valore  della  produzione  dei  soci  che   negli
ultimi dodici mesi hanno  ottenuto  il  recesso  da  associazioni  di
organizzazioni di produttori con riconoscimento ancora in atto. 
  5. La richiesta di riconoscimento e' presentata  alla  Regione  nel
cui territorio l'insieme delle OP aderenti realizza la maggior  parte
del VPC e in cui la AOP deve  stabilire  la  propria  sede  operativa
effettiva o legale. 
  6. La domanda  di  riconoscimento  deve  essere  contemporaneamente
inserita anche nel sistema informativo di cui all'art. 26. 
  7. Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come  OP
puo'  essere  socia  di  una  AOP.  Le  predette  persone  fisiche  o
giuridiche, in ogni caso, non possono  partecipare  al  voto  per  le
decisioni relative all'eventuale costituzione  ed  utilizzazione  del
fondo di esercizio della AOP e non possono detenere  complessivamente
piu' del 10% dei diritti di voto e possedere piu' del 10% delle quote
o del capitale della AOP. 
  8. Una OP puo' essere socia di piu' AOP, a condizione  che  per  un
determinato prodotto o gruppo  di  prodotti  e  per  una  determinata
attivita', l'OP sia socia di una sola associazione di  organizzazione
di produttori che attua un programma operativo.