Art. 8 Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori 1. Le AOP possono chiedere di essere riconosciute ai sensi dell'art. 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i medesimi prodotti oggetto del riconoscimento delle OP socie. La domanda deve specificare i prodotti e le attivita' oggetto del riconoscimento e contenere le informazioni necessarie a valutare l'idoneita' a svolgere le attivita' dichiarate. 2. Le AOP devono assumere una delle forme societarie di cui all'art. 2, comma 5 e sono costituite da OP riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7. 3. Ai fini del riconoscimento, le AOP sono costituite da almeno n. 4 OP riconosciute o devono rappresentare un valore minimo della produzione commercializzabile di euro 25.000.000,00. Per le AOP gia' riconosciute alla data di approvazione del presente provvedimento tali parametri possono essere raggiunti entro il 30 settembre 2024. Sono fatti salvi i parametri piu' alti definiti dalle Regioni. 4. L'AOP deve disporre di personale funzionale allo svolgimento dell'attivita' posta in essere per i prodotti oggetto del riconoscimento. Ai fini del calcolo del valore minimo della produzione commercializzabile necessario al riconoscimento di una nuova associazione di organizzazione di produttori, non e' preso in considerazione il valore della produzione dei soci che negli ultimi dodici mesi hanno ottenuto il recesso da associazioni di organizzazioni di produttori con riconoscimento ancora in atto. 5. La richiesta di riconoscimento e' presentata alla Regione nel cui territorio l'insieme delle OP aderenti realizza la maggior parte del VPC e in cui la AOP deve stabilire la propria sede operativa effettiva o legale. 6. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente inserita anche nel sistema informativo di cui all'art. 26. 7. Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come OP puo' essere socia di una AOP. Le predette persone fisiche o giuridiche, in ogni caso, non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale costituzione ed utilizzazione del fondo di esercizio della AOP e non possono detenere complessivamente piu' del 10% dei diritti di voto e possedere piu' del 10% delle quote o del capitale della AOP. 8. Una OP puo' essere socia di piu' AOP, a condizione che per un determinato prodotto o gruppo di prodotti e per una determinata attivita', l'OP sia socia di una sola associazione di organizzazione di produttori che attua un programma operativo.