Art. 9
Soci non produttori
1. I soci non produttori non possono rappresentare,
complessivamente, piu' del 10% dei diritti di voto dell'OP. Tale
disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i
soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni
relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attivita'
concorrenziali con quelle dell'OP.
2. Il comma 1 non si applica ove lo statuto dell'OP preveda
espressamente l'esclusione dei soci non produttori dalla composizione
degli organi sociali e da qualsiasi decisione inerente il
riconoscimento e le attivita' ad esso legate.