Art. 9 
 
Disposizioni in favore delle Regioni e  delle  Province  autonome  di
                          Trento e Bolzano 
 
  1. In attuazione del punto 9 dell'Accordo  in  materia  di  finanza
pubblica, sottoscritto in  data  16  ottobre  2023  tra  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Presidente   della   Regione
siciliana,  e'  riconosciuto  in  favore  della   Regione   siciliana
l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di concorso
all'onere    derivante    dall'innalzamento    della     quota     di
compartecipazione regionale alla spesa sanitaria al 49,11  per  cento
di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296. All'onere derivante dal presente comma, pari a  300  milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23. 
  2. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 841 e' sostituito dal seguente: 
      «841. In attuazione dei principi dell'equilibrio e  della  sana
gestione   finanziaria   del    bilancio,    della    responsabilita'
nell'esercizio  del  mandato   elettivo   e   della   responsabilita'
intergenerazionale,  ai  sensi  degli  articoli   81   e   97   della
Costituzione, a decorrere dall'esercizio 2023, la  Regione  siciliana
e' autorizzata a ripianare entro il limite massimo di  otto  anni  il
disavanzo  relativo  all'esercizio  2018  e  le  relative  quote   di
disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022,  secondo  le
modalita' definite con l'accordo  tra  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il Presidente della Regione siciliana sottoscritto in
data 16 ((ottobre 2023»)); 
    b) al comma 842, le parole: «ridetermina le  quote  costanti  del
disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro
l'esercizio 2032» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ridetermina  le
quote  costanti  del  disavanzo  relativo   all'esercizio   2018   da
recuperare annualmente entro l'esercizio 2030»; 
    c) il comma 843 e' sostituito dal seguente: 
      «843. In caso di mancato rispetto da parte della Regione  degli
specifici impegni derivanti dall'accordo di cui al comma  841,  viene
meno  il  regime  di  ripiano  pluriennale   secondo   le   modalita'
individuate dal medesimo  accordo  e  trova  applicazione  il  regime
ordinario  di  ripiano  previsto   dall'articolo   42   del   decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 dall'esercizio in cui e' accertato
il mancato  rispetto  degli  impegni  assunti  ovvero  dall'esercizio
immediatamente  successivo  se  l'accertamento  interviene  dopo   il
termine previsto per la  deliberazione  delle  necessarie  variazioni
((di bilancio»;)) 
    d) i commi 844 e 845 sono abrogati. 
  3. Al testo  unico  ((delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,)) di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  lettera  f),  dell'articolo  75,  le  parole:  «,
nonche' i nove decimi delle accise sugli  altri  prodotti  energetici
ivi consumati» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 1, dell'articolo 75 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Nelle quote di cui al  comma  1,  lettera  g),  non  e'
compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera
f) utilizzati come combustibili ((per riscaldamento»;)) 
    c) al  comma  4-bis  dell'articolo  79,  il  secondo  periodo  e'
sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2022 il contributo previsto  dal
periodo precedente e' pari a 713,71  milioni  di  euro.  A  decorrere
dall'anno 2023 il predetto contributo annuo e' pari a 688,71  milioni
di euro»; 
    d) al comma 4-ter dell'articolo 79, le parole: «713,71 milioni di
euro» sono sostituite dalle seguenti «688,71 milioni di euro». 
  4. Le disposizioni recate dal comma 3 del  presente  articolo  sono
approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo  104  ((del  testo
unico di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica  31  agosto
1972, n. 670. 
  5. In attuazione dei punti 1 e 2 dell'Accordo in materia di finanza
pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente
della Regione Trentino Alto  Adige  e  i  Presidenti  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023,  e'  riconosciuto
in favore di ciascuna Provincia autonoma l'importo di 40  milioni  di
euro per l'anno 2023 in relazione alle minori entrate attribuite  per
gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di  compartecipazione  al  gettito
delle accise sui prodotti energetici  ad  uso  riscaldamento  di  cui
all'articolo 75, comma 1, lettera f),  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,  al
netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in  applicazione
dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  6. In attuazione del punto 6 dell'accordo  in  materia  di  finanza
pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente
della Regione Trentino Alto  Adige  e  i  Presidenti  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano del 25  settembre  2023,  e'  attribuito
alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l'importo di euro  24,061
milioni a titolo di compensazione  del  minor  rimborso  degli  oneri
derivanti  dalla  Convenzione  con  la  RAI  del  31  dicembre  2012,
riconosciuto  dallo  Stato  per   gli   anni   2013-2015   ai   sensi
dell'articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del ((testo unico dei  servizi
di media audiovisivi e radiofonici, di cui al))  decreto  legislativo
31 luglio 2005, n. 177. 
  7. Agli oneri di cui ai commi 3, 5 e 6, pari a 105 milioni di  euro
((per l'anno 2023)), 49,061 milioni ((per l'anno 2024)) e 25  milioni
di euro annui a  decorrere  dall'anno  2025,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 23. 
  8. Nell'anno 2023, il gettito derivante dalla massimizzazione delle
aliquote di cui all'articolo 2, comma 80, primo periodo, della  legge
23 dicembre 2009, n. 191, puo' essere destinato, qualora ricorrano le
condizioni di cui al secondo o al terzo periodo del  medesimo  comma,
anche alla copertura del  disavanzo  di  amministrazione  diverso  da
quello sanitario. 
  9. Tenuto conto della legislazione vigente in materia  di  garanzia
degli equilibri di bilancio  sanitario,  le  regioni  determinano  il
finanziamento degli  enti  dei  propri  Servizi  sanitari  regionali,
assegnando le relative quote  con  uno  o  piu'  atti,  ivi  comprese
eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti  stessi,  allo
scopo di favorirne l'equilibrio di bilancio e ai  fini  del  generale
equilibrio del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale.
((L'autonomia  imprenditoriale  degli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera  c),  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si esercita nei limiti  stabiliti
dalla normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e
per la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di  assistenza
e nei limiti delle direttive e degli  impegni  regionali  volti  alla
realizzazione di obiettivi di riequilibrio, anche territoriale, della
stessa  erogazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza   e   di
riequilibrio dei risultati di esercizio del bilancio sanitario  delle
aziende e del bilancio sanitario consolidato della regione.)) 
  10. Alla regione Molise e' assegnato per l'anno 2023 un  contributo
di 40 milioni di euro  vincolato  alla  riduzione  del  disavanzo  di
amministrazione. 
  11. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti  dalle  Regioni  per
l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in  favore
dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa
di  vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusioni  e  somministrazioni  di
emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992,  n.  210,  trasferita
alle stesse Regioni in attuazione del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112, il fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della  legge
30 dicembre 2020, n. 178 e' incrementato di 50 milioni  di  euro  per
l'anno 2023. Il fondo e' ripartito tra  le  Regioni  interessate  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro della salute, previa intesa  in  ((sede  di))  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata
dalle  Regioni  in  sede  di  auto-coordinamento  tenendo  conto  del
fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. 
  12. Agli oneri derivanti dai commi 10 e 11, pari complessivamente a
90 milioni  di  euro  per  l'anno  2023((,))  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 23. 
  ((12-bis. All'articolo 204, comma 2, lettera e),  del  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  le  parole:  «del  progetto
definitivo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del   progetto   di
fattibilita' tecnico-economica».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 830, della
          legge 27 dicembre 2006, n.296, recante Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
              «1.-829. Omissis. 
              830. Al fine di addivenire  al  completo  trasferimento
          della spesa sanitaria a carico del bilancio  della  Regione
          siciliana, la misura del  concorso  della  Regione  a  tale
          spesa e' pari al 44,85 per cento per l'anno 2007, al  47,05
          per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento  per  l'anno
          2009. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 842, della
          legge 29 dicembre 2022, n.197 (Bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2023  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2023-2025) come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «1.-841. Omissis. 
              842.  Nelle  more  dell'approvazione   del   rendiconto
          relativo all'esercizio 2022,  le  quote  del  disavanzo  da
          ripianare ai sensi  del  comma  841  sono  determinate  con
          riferimento al disavanzo di  amministrazione  accertato  in
          sede di rendiconto relativo all'esercizio 2018.  A  seguito
          del    definitivo    accertamento    del    disavanzo    di
          amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge della
          Regione siciliana di approvazione del  rendiconto  relativo
          all'esercizio  2022  ridetermina  le  quote  costanti   del
          disavanzo  relativo  all'esercizio   2018   da   recuperare
          annualmente entro l'esercizio 2030. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  75  e  79,  del
          decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1972,
          n.670   (Approvazione   del   testo   unico   delle   leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  75.  -  1.  Sono  attribuite  alle  province  le
          seguenti quote  del  gettito  delle  sottoindicate  entrate
          tributarie dello Stato, percette nei  rispettivi  territori
          provinciali: 
              a) i nove decimi delle imposte di registro e di  bollo,
          nonche' delle tasse di concessione governativa; 
              b); 
              c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei  tabacchi
          per le vendite afferenti ai territori delle due province; 
              d) gli otto decimi dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          esclusa quella  relativa  all'importazione,  al  netto  dei
          rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni; 
              e) i  nove  decimi  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
          relativa   all'importazione   determinata    assumendo    a
          riferimento i consumi finali; 
              f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina,
          sugli oli da gas per autotrazione  e  sui  gas  petroliferi
          liquefatti  per  autotrazione  erogati  dagli  impianti  di
          distribuzione situati nei territori delle due province; 
              g) i nove decimi di tutte le altre  entrate  tributarie
          erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa
          l'imposta locale sui redditi, ad  eccezione  di  quelle  di
          spettanza  regionale  o  di  altri  enti  pubblici;   nelle
          predette entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla
          raccolta di tutti i giochi con vincita in  denaro,  sia  di
          natura tributaria, sia di natura non tributaria, in  quanto
          costituite, al netto delle vincite e degli  aggi  spettanti
          ai concessionari, da utile erariale. 
              1-bis. Nelle quote di cui al comma 1, lettera  g),  non
          e' compresa l'accisa sui prodotti  petroliferi  di  cui  al
          comma  1,  lettera  f)  utilizzati  come  combustibili  per
          riscaldamento. 
              2.». 
              «Art.  79.  -  1.  Il  sistema  territoriale  regionale
          integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli
          enti  di  cui  al   comma   3,   concorre,   nel   rispetto
          dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi  della  legge
          24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli  obiettivi
          di finanza pubblica, di perequazione e  di  solidarieta'  e
          all'esercizio  dei  diritti  e  dei  doveri  dagli   stessi
          derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli  economici  e
          finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea: 
              a)   con   l'intervenuta   soppressione   della   somma
          sostitutiva    dell'imposta     sul     valore     aggiunto
          all'importazione e delle assegnazioni  a  valere  su  leggi
          statali di settore; 
              b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante
          ai sensi dell'articolo 78; 
              c)   con   il   concorso   finanziario   ulteriore   al
          riequilibrio della finanza pubblica  mediante  l'assunzione
          di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali,  anche
          delegate, definite d'intesa con il Ministero  dell'economia
          e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative
          e di progetti,  relativi  anche  ai  territori  confinanti,
          complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui
          a  decorrere  dall'anno  2010   per   ciascuna   provincia.
          L'assunzione di oneri opera comunque  nell'importo  di  100
          milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori
          confinanti risultino per un determinato anno di un  importo
          inferiore a 40 milioni di euro complessivi; 
              d) con le  modalita'  di  coordinamento  della  finanza
          pubblica definite al comma 3. 
              2.  Le  misure  di  cui  al  comma  1  possono   essere
          modificate  esclusivamente  con   la   procedura   prevista
          dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale  modificazione
          costituiscono  il  concorso  agli  obiettivi   di   finanza
          pubblica di cui al comma 1. 
              3.  Fermo  restando  il  coordinamento  della   finanza
          pubblica da parte dello Stato ai  sensi  dell'articolo  117
          della Costituzione, le province provvedono al coordinamento
          della finanza pubblica  provinciale,  nei  confronti  degli
          enti  locali,  dei  propri  enti  e  organismi  strumentali
          pubblici e privati e di quelli  degli  enti  locali,  delle
          aziende sanitarie, delle universita',  incluse  quelle  non
          statali di cui all'articolo 17, comma 120, della  legge  15
          maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a
          ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse
          in via ordinaria. Al fine di conseguire  gli  obiettivi  in
          termini di saldo netto da finanziare previsti in capo  alla
          regione e alle province ai  sensi  del  presente  articolo,
          spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei
          confronti degli enti del sistema territoriale integrato  di
          rispettiva   competenza.   Le   province    vigilano    sul
          raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte
          degli enti  di  cui  al  presente  comma  e,  ai  fini  del
          monitoraggio dei saldi di finanza pubblica,  comunicano  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  gli  obiettivi
          fissati e i risultati conseguiti. 
              4. Nei confronti della regione e delle province e degli
          enti  appartenenti  al   sistema   territoriale   regionale
          integrato non sono  applicabili  disposizioni  statali  che
          prevedono   obblighi,   oneri,   accantonamenti,    riserve
          all'erario o  concorsi  comunque  denominati,  ivi  inclusi
          quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da
          quelli previsti  dal  presente  titolo.  La  regione  e  le
          province provvedono, per se' e per  gli  enti  del  sistema
          territoriale regionale integrato di rispettiva  competenza,
          alle finalita'  di  coordinamento  della  finanza  pubblica
          contenute  in  specifiche  disposizioni  legislative  dello
          Stato, adeguando, ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria  legislazione
          ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4  o
          5, nelle  materie  individuate  dallo  Statuto,  adottando,
          conseguentemente, autonome misure  di  razionalizzazione  e
          contenimento della spesa, anche  orientate  alla  riduzione
          del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle
          dinamiche  della  spesa  aggregata  delle   amministrazioni
          pubbliche  del  territorio  nazionale,  in   coerenza   con
          l'ordinamento dell'Unione europea. 
              4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021,  fermi
          restando i ristori e le riduzioni riconosciuti dallo  Stato
          per gli anni 2020 e 2021 correlati alla perdita di  gettito
          connessa  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   il
          contributo della regione  e  delle  province  alla  finanza
          pubblica in termini di saldo netto da finanziare,  riferito
          al sistema territoriale  regionale  integrato,  e'  pari  a
          905,315 milioni  di  euro  complessivi,  dei  quali  15,091
          milioni di euro sono posti in capo alla regione. Per l'anno
          2022 il contributo previsto dal periodo precedente e'  pari
          a 713,71 milioni di euro. A  decorrere  dall'anno  2023  il
          predetto contributo annuo e' pari a 688,71 milioni di euro.
          Il contributo delle province, ferma restando  l'imputazione
          a  ciascuna  di  esse   del   maggior   gettito   derivante
          dall'attuazione   dell'articolo   13,   comma    17,    del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2001,  n.  214,  e
          dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge  27  dicembre
          2013, n. 147, e' ripartito tra  le  province  stesse  sulla
          base  dell'incidenza  del  prodotto   interno   lordo   del
          territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo
          regionale; le province  e  la  regione  possono  concordare
          l'attribuzione alla regione di una quota del contributo. 
              4-ter.  A  decorrere  dall'anno  2028   il   contributo
          complessivo di 688,71 milioni di euro,  ferma  restando  la
          ripartizione dello  stesso  tra  la  regione  Trentino-Alto
          Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  e'
          rideterminato annualmente applicando al predetto importo la
          variazione  percentuale  degli  oneri  del   debito   delle
          pubbliche   amministrazioni   rilevata   nell'ultimo   anno
          disponibile rispetto  all'anno  precedente.  La  differenza
          rispetto  al  contributo  di  688,71  milioni  di  euro  e'
          ripartita tra le province  sulla  base  dell'incidenza  del
          prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia
          sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini  del  periodo
          precedente  e'  considerato  il  prodotto   interno   lordo
          indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile. 
              4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione  e  le
          province conseguono il pareggio del bilancio come  definito
          dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.  243.  Per
          gli anni 2016 e 2017 la regione e le  province  accantonano
          in termini di cassa e in termini di competenza  un  importo
          definito d'intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze tale da garantire la neutralita' finanziaria per  i
          saldi di finanza pubblica. A decorrere  dall'anno  2018  ai
          predetti enti ad autonomia differenziata non  si  applicano
          il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni  in
          materia di patto di stabilita' interno in contrasto con  il
          pareggio di bilancio di cui al primo periodo  del  presente
          comma. 
              4-quinquies. Restano ferme le disposizioni  in  materia
          di monitoraggio, certificazione  e  sanzioni  previste  dai
          commi 460,  461  e  462  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228. 
              4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo  in
          termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del
          15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province e'
          versato  all'erario  con  imputazione  sul  capitolo  3465,
          articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato  entro  il  30
          aprile di ciascun anno.  In  mancanza  di  tali  versamenti
          all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30  aprile  e
          della  relativa  comunicazione  entro  il  30   maggio   al
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  quest'ultimo  e'
          autorizzato  a  trattenere  gli  importi  corrispondenti  a
          valere  sulle  somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti  alla
          regione e a ciascuna provincia relativamente  alla  propria
          quota di contributo, avvalendosi anche  dell'Agenzia  delle
          entrate per  le  somme  introitate  per  il  tramite  della
          Struttura di gestione. 
              4-septies. E' fatta salva la facolta'  da  parte  dello
          Stato di modificare, per un periodo di  tempo  definito,  i
          contributi in termini di saldo netto  da  finanziare  e  di
          indebitamento netto posti a carico della  regione  e  delle
          province, previsti a  decorrere  dall'anno  2018,  per  far
          fronte  ad  eventuali  eccezionali  esigenze   di   finanza
          pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti
          contributi stessi. Contributi  di  importi  superiori  sono
          concordati con la regione e le province. Nel  caso  in  cui
          siano necessarie manovre straordinarie volte ad  assicurare
          il rispetto delle norme europee in materia di  riequilibrio
          del bilancio pubblico i predetti contributi possono  essere
          incrementati, per un periodo limitato, di  una  percentuale
          ulteriore,  rispetto   a   quella   indicata   al   periodo
          precedente, non superiore al 10 per cento. 
              4-octies. La regione  e  le  province  si  obbligano  a
          recepire con propria legge da emanare entro il 31  dicembre
          2014, mediante rinvio formale recettizio,  le  disposizioni
          in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e  degli
          schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali  e  dei
          loro organismi, previste dal decreto legislativo 23  giugno
          2011, n. 118,  nonche'  gli  eventuali  atti  successivi  e
          presupposti,  in  modo  da  consentire   l'operativita'   e
          l'applicazione  delle  predette  disposizioni  nei  termini
          indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per
          le regioni a statuto ordinario,  posticipati  di  un  anno,
          subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale
          volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a
          devoluzioni di tributi erariali e la possibilita'  di  dare
          copertura  agli  investimenti  con  l'utilizzo  del   saldo
          positivo di competenza tra le entrate correnti e  le  spese
          correnti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 104 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica   31   agosto   1972,   n.670
          (Approvazione del testo unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti  lo  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto
          Adige): 
              «Art. 104. - Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le
          norme del titolo VI e quelle dell'art.  13  possono  essere
          modificate con legge  ordinaria  dello  Stato  su  concorde
          richiesta  del  Governo  e,  per   quanto   di   rispettiva
          competenza, della regione o delle due province. 
              Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49,  relative
          al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e  di
          quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere
          modificate con legge  ordinaria  dello  Stato  su  concorde
          richiesta del Governo e, rispettivamente, della  regione  o
          della provincia di Bolzano.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 80 e  109,
          della legge 23 dicembre 2009,  n.191  recante  Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2010): 
              «Art. 2. - 1.-79. Omissis. 
              80. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta
          fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera  durata  del
          piano,  delle  maggiorazioni   dell'aliquota   dell'imposta
          regionale sulle  attivita'  produttive  e  dell'addizionale
          regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 174, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
          articolo. A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano,
          in ciascuno degli anni dell'ultimo  biennio  di  esecuzione
          del Piano di rientro, ovvero  del  programma  operativo  di
          prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli
          tecnici di cui agli articoli 9 e 12  dell'Intesa  23  marzo
          2005, sancita dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla
          Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,  un  disavanzo
          sanitario, di competenza  del  singolo  esercizio  e  prima
          delle  coperture,  decrescente  e  inferiore   al   gettito
          derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, e'
          consentita  la  riduzione  delle  predette   maggiorazioni,
          ovvero la destinazione del  relativo  gettito  a  finalita'
          extrasanitarie  riguardanti  lo  svolgimento   di   servizi
          pubblici essenziali e l'attuazione  delle  disposizioni  di
          cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in  misura
          tale da garantire al finanziamento del  Servizio  sanitario
          regionale  un  gettito  pari  al  valore  medio  annuo  del
          disavanzo sanitario registrato nel medesimo  biennio.  Alle
          regioni che presentano, in ciascuno degli anni  dell'ultimo
          triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo
          esercizio  e  prima  delle  coperture,  inferiore,  ma  non
          decrescente,   rispetto   al   gettito   derivante    dalla
          massimizzazione delle predette aliquote, e'  consentita  la
          riduzione   delle   predette   maggiorazioni,   ovvero   la
          destinazione   del    relativo    gettito    a    finalita'
          extrasanitarie  riguardanti  lo  svolgimento   di   servizi
          pubblici essenziali e l'attuazione  delle  disposizioni  di
          cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in  misura
          tale da garantire al finanziamento del  Servizio  sanitario
          regionale un gettito  pari  al  valore  massimo  annuo  del
          disavanzo sanitario registrato nel  medesimo  triennio.  Le
          predette   riduzioni    o    destinazione    a    finalita'
          extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei
          medesimi Tavoli e in presenza  di  un  Programma  operativo
          2013-2015  approvato  dai  citati  Tavoli,  ferma  restando
          l'efficacia  degli  eventuali  provvedimenti  di  riduzione
          delle  aliquote  dell'addizionale  regionale  all'IRPEF   e
          dell'IRAP secondo  le  vigenti  disposizioni.  Resta  fermo
          quanto previsto dal presente comma  in  caso  di  risultati
          quantitativamente migliori e quanto previsto dal  comma  86
          in  caso  di  determinazione  di  un  disavanzo   sanitario
          maggiore di quello programmato e  coperto.  Gli  interventi
          individuati dal piano sono vincolanti per la  regione,  che
          e'   obbligata   a   rimuovere   i   provvedimenti,   anche
          legislativi, e a  non  adottarne  di  nuovi  che  siano  di
          ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale
          scopo, qualora, in corso di  attuazione  del  piano  o  dei
          programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi
          di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano
          ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi  regionali,
          li  trasmettono   al   Consiglio   regionale,   indicandone
          puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di  rientro
          o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale,  entro
          i  successivi  sessanta  giorni,  apporta   le   necessarie
          modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende,
          o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad
          apportare  le  necessarie  modifiche  legislative  entro  i
          termini indicati, ovvero vi provveda  in  modo  parziale  o
          comunque tale da non rimuovere gli ostacoli  all'attuazione
          del piano o  dei  programmi  operativi,  il  Consiglio  dei
          Ministri  adotta,  ai   sensi   dell'articolo   120   della
          Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il
          superamento  dei  predetti  ostacoli.  Resta  fermo  quanto
          previsto dall'articolo 1, comma  796,  lettera  b),  ottavo
          periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  in  merito
          alla possibilita', qualora sia verificato che  il  rispetto
          degli  obiettivi  intermedi  sia   stato   conseguito   con
          risultati quantitativamente migliori,  di  riduzione  delle
          aliquote fiscali nell'esercizio  successivo  per  la  quota
          corrispondente  al  miglior  risultato  ottenuto;   analoga
          misura di attenuazione si puo' applicare  anche  al  blocco
          del  turn  over  e  al  divieto  di  effettuare  spese  non
          obbligatorie  in  presenza  delle  medesime  condizioni  di
          attuazione del piano. 
              80-bis.-108. Omissis. 
              109. A decorrere dal 1º gennaio 2010 sono abrogati  gli
          articoli 5 e 6 della legge 30 novembre  1989,  n.  386;  in
          conformita' con quanto disposto dall'articolo 8,  comma  1,
          lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque
          fatti salvi i contributi erariali in essere sulle  rate  di
          ammortamento di  mutui  e  prestiti  obbligazionari  accesi
          dalle province autonome di Trento e di Bolzano,  nonche'  i
          rapporti giuridici gia' definiti. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 45, commi  3-bis  e
          3-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 (Testo
          unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici): 
              «Art. 45. Definizione dei compiti del servizio pubblico
          radiofonico, televisivo e multimediale 
              1.-3. Omissis. 
              3-bis. Con la convenzione  stipulata  tra  la  societa'
          concessionaria e la  provincia  autonoma  di  Bolzano  sono
          individuati  i  diritti  e  gli   obblighi   relativi,   in
          particolare  i  tempi  e  gli  orari   delle   trasmissioni
          radiofoniche e televisive. Per garantire la  trasparenza  e
          la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico
          provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua
          tedesca e ladina sono rappresentati in apposito  centro  di
          costo del bilancio  della  societa'  concessionaria  e  gli
          oneri relativi sono assunti  dalla  provincia  autonoma  di
          Bolzano nell'ambito  delle  risorse  individuate  ai  sensi
          dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo  unico  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
          1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000
          annui.  Gli  eventuali  ulteriori  oneri  derivanti   dalla
          predetta  convenzione  rimangono  esclusivamente  a  carico
          della provincia autonoma di Bolzano. 
              3-ter. L'importo di euro 10.313.000  di  cui  al  comma
          3-bis e'  incrementato  di  ulteriori  euro  5.000.000  per
          l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno
          2016.  Al  relativo  onere  si  provvede,  quanto  a   euro
          5.000.000  per   l'anno   2015,   mediante   corrispondente
          versamento di pari importo all'entrata del  bilancio  dello
          Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul  proprio
          bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016,
          mediante corrispondente riduzione del Fondo per  interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e, quanto a euro 9.687.000 annui a  decorrere
          dall'anno 2017,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  19,  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in
          materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e  degli
          schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali  e  dei
          loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge  5
          maggio 2009, n. 42: 
              «Art. 19 (Oggetto e ambito di applicazione).  -  1.  Le
          disposizioni  del  presente   titolo,   che   costituiscono
          principi  fondamentali  del  coordinamento  della   finanza
          pubblica  ai  sensi  dell'articolo  117,  comma  3,   della
          Costituzione e sono  finalizzate  alla  tutela  dell'unita'
          economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo
          120,  secondo  comma,  della  Costituzione,  al   fine   di
          garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa
          finanziata con le risorse destinate al  Servizio  sanitario
          nazionale concorrano al perseguimento  degli  obiettivi  di
          finanza pubblica sulla base di principi  di  armonizzazione
          dei  sistemi  contabili  e  dei  bilanci,  sono  dirette  a
          disciplinare le modalita' di redazione e di  consolidamento
          dei bilanci da parte dei predetti enti, nonche' a dettare i
          principi contabili cui  devono  attenersi  gli  stessi  per
          l'attuazione delle disposizioni ivi contenute. 
              2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente
          titolo sono: 
              a) le regioni, per la parte del bilancio regionale  che
          riguarda il finanziamento e la spesa del relativo  servizio
          sanitario, rilevata attraverso  scritture  di  contabilita'
          finanziaria; 
              b) le regioni: 
              i)  per  la  parte  del  finanziamento   del   servizio
          sanitario,   regionale   direttamente   gestito,   rilevata
          attraverso        scritture         di         contabilita'
          economico-patrimoniale,   qualora   le   singole    regioni
          esercitino la scelta  di  gestire  direttamente  presso  la
          regione una quota del finanziamento  del  proprio  servizio
          sanitario,  d'ora  in  poi  denominata  gestione  sanitaria
          accentrata presso la regione; 
              ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari
          di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi  del  punto
          i), della gestione sanitaria accentrata presso la regione; 
              c)  aziende  sanitarie  locali;  aziende   ospedaliere;
          istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere   scientifico
          pubblici,  anche  se  trasformati  in  fondazioni;  aziende
          ospedaliere  universitarie  integrate   con   il   Servizio
          sanitario nazionale; 
              d)  istituti  zooprofilattici   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 270.». 
              - La legge 25  febbraio  1992,  n.  210  (Indennizzo  a
          favore dei soggetti  danneggiati  da  complicanze  di  tipo
          irreversibile  a  causa   di   vaccinazioni   obbligatorie,
          trasfusioni   e   somministrazioni   di   emoderivati)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55. 
              Il   decreto   legislativo   31   marzo   1998,   n.112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo  1997,  n.  59)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 821, della
          legge 30 dicembre 2020, n.178 (30 dicembre 2020): 
              «1.-820. Omissis. 
              821. Al fine di concorrere agli oneri  sostenuti  dalle
          regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli
          indennizzi  in   favore   dei   soggetti   danneggiati   da
          complicanze di tipo irreversibile a causa  di  vaccinazioni
          obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati
          di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle
          stesse regioni in attuazione  del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112, e' istituito, nello stato di previsione
          del Ministero dell'economia e delle finanze, un  fondo  con
          una dotazione di 50 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Il
          fondo di cui al periodo  precedente  e'  ripartito  tra  le
          regioni interessate con decreto del Ministro della  salute,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, entro il 28 febbraio 2021,  in  proporzione  al
          fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  204,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali), come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  204  (Regole  particolari  per  l'assunzione  di
          mutui). - 1. Oltre al  rispetto  delle  condizioni  di  cui
          all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e
          accedere ad altre forme  di  finanziamento  reperibili  sul
          mercato solo se l'importo annuale degli interessi,  sommato
          a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello  dei
          prestiti obbligazionari precedentemente  emessi,  a  quello
          delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da
          garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto  dei
          contributi statali e  regionali  in  conto  interessi,  non
          supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per
          gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento,  a  decorrere
          dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre  titoli
          delle entrate del rendiconto del penultimo anno  precedente
          quello in cui viene prevista l'assunzione  dei  mutui.  Per
          gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per
          i primi due anni, ai  corrispondenti  dati  finanziari  del
          bilancio  di  previsione.  Il  rispetto   del   limite   e'
          verificato  facendo  riferimento   anche   agli   interessi
          riguardanti   i   finanziamenti   contratti   e    imputati
          contabilmente agli esercizi successivi. Non  concorrono  al
          limite di indebitamento le garanzie prestate per  le  quali
          l'ente  ha  accantonato   l'intero   importo   del   debito
          garantito. 
              2. I contratti di mutuo con enti  diversi  dalla  Cassa
          depositi  e  prestiti,  e  dall'Istituto  per  il   credito
          sportivo, devono, a pena di nullita', essere  stipulati  in
          forma  pubblica  e  contenere  le   seguenti   clausole   e
          condizioni: 
              a) l'ammortamento non puo' avere  durata  inferiore  ai
          cinque anni; 
              b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere  fissata
          al 1º gennaio dell'anno successivo a quello  della  stipula
          del    contratto.    In    alternativa,    la    decorrenza
          dell'ammortamento puo'  essere  posticipata  al  1º  luglio
          seguente o al 1º gennaio  dell'anno  successivo  e,  per  i
          contratti stipulati  nel  primo  semestre  dell'anno,  puo'
          essere anticipata al 1º luglio dello stesso anno»; 
              c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin
          dal  primo  anno,  della  quota  capitale  e  della   quota
          interessi; 
              d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo
          cui si riferiscono devono essere corrisposti gli  eventuali
          interessi  di  preammortamento,  gravati  degli   ulteriori
          interessi, al medesimo  tasso,  decorrenti  dalla  data  di
          inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza  della  prima
          rata. Qualora l'ammortamento del mutuo  decorra  dal  primo
          gennaio del secondo anno successivo  a  quello  in  cui  e'
          avvenuta  la  stipula  del  contratto,  gli  interessi   di
          preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del  mutuo
          dalla data di valuta della somministrazione al 31  dicembre
          successivo e dovranno essere versati  dall'ente  mutuatario
          con la medesima valuta 31 dicembre successivo; 
              e) deve  essere  indicata  la  natura  della  spesa  da
          finanziare con il mutuo e, ove necessario,  avuto  riguardo
          alla     tipologia     dell'investimento,     dato     atto
          dell'intervenuta approvazione del progetto di  fattibilita'
          tecnico-economica o esecutivo, secondo le norme vigenti; 
              f) deve essere rispettata la misura massima  del  tasso
          di   interesse   applicabile    ai    mutui,    determinato
          periodicamente dal Ministro dell'economia e  delle  finanze
          con proprio decreto. 
              2-bis. Le disposizioni del comma 2  si  applicano,  ove
          compatibili, alle altre forme di indebitamento  cui  l'ente
          locale acceda. 
              3. L'ente mutuatario utilizza  il  ricavato  del  mutuo
          sulla base dei documenti giustificativi della spesa  ovvero
          sulla base di stati di avanzamento dei lavori.».