Art. 5
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle
societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera b), e' aggiunta, in
fine, la seguente:
«b-bis) l'attivita' e' svolta in stabilimenti industriali o
parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.
In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo
all'applicazione della sanzione sono state ammesse
all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la
prosecuzione dell'attivita' e' affidata al commissario gia' nominato
nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.»;
b) all'articolo 17, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente:
«1-bis. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono
essere applicate quando pregiudicano la continuita' dell'attivita'
svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di
interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le
carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante
l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire
reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo
si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello
verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento
dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti
diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli
organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di
continuita' dell'attivita' produttiva e di salvaguardia
dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro,
della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici
lesi dagli illeciti commessi.»;
c) all'articolo 45, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La nomina del commissario di cui al primo periodo e' sempre
disposta, in luogo dell'applicazione cautelare della misura
interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuita'
dell'attivita' svolta in stabilimenti industriali o parti di essi
dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1
del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.»;
d) all'articolo 53, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto, in fine, il
seguente: «1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti
industriali che siano stati dichiarati di interesse strategico
nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012,
n. 231, o loro parti, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad
assicurarne la continuita' produttiva, si applica l'articolo 104-bis,
commi 1-bis.1 e 1-bis.2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271.».