Art. 6
Disposizioni in materia di sequestro
1. All'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
«1-bis.1. Quando il sequestro ha ad oggetto stabilimenti
industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico
nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012,
n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la
continuita' produttiva, il giudice dispone la prosecuzione
dell'attivita' avvalendosi di un amministratore giudiziario nominato
ai sensi del comma 1. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei
reati che danno luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro
sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via
temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre
2022, n. 187, la prosecuzione dell'attivita' e' affidata al
commissario gia' nominato nell'ambito della procedura di
amministrazione straordinaria. Ove necessario per realizzare un
bilanciamento tra le esigenze di continuita' dell'attivita'
produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della
sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli
altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, giudice
detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto del contenuto
dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti
autorita'. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo
non si applicano quando dalla prosecuzione puo' derivare un concreto
pericolo per la salute o l'incolumita' pubblica ovvero per la salute
o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione.
Il giudice autorizza la prosecuzione dell'attivita' se, nell'ambito
della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico
nazionale, sono state adottate misure con le quali si e' ritenuto
realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuita'
dell'attivita' produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la
tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e
dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli
illeciti commessi. In ogni caso il provvedimento di cui ai periodi
precedenti, anche se negativo, e' trasmesso, entro il termine di
quarantotto ore, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al
Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
1-bis.2. Nei casi disciplinati dal comma 1-bis.1, il provvedimento
con cui il giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla
prosecuzione, o negato la stessa in sede di istanza di revoca,
modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto,
nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di
riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, puo' essere
oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 322-bis del codice,
anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del
Ministero delle imprese e del made in Italy o del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'appello avverso il
provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione
collegiale, il tribunale di Roma.».