Art. 7
Disposizioni in materia di responsabilita' penale
1. Chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento
che autorizza la prosecuzione dell'attivita' di uno stabilimento
industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico
nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012,
n. 231, non e' punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle
prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni
giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in
conformita' alle medesime prescrizioni.