Art. 8
Disposizione transitoria
1. Fino alla data di perdita di efficacia del Piano Ambientale di
cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo
2, comma 6, con esclusione del limite temporale ivi indicato.