Art. 4 
 
      Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile 
 
  1. Il Fondo regionale di protezione civile di cui  all'articolo  45
del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  e'  finanziato,  per
l'anno 2023, nella misura di euro 10 milioni. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 24-quater  del  decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2018, n. 136.