Art. 4 Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile 1. Il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' finanziato, per l'anno 2023, nella misura di euro 10 milioni. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.