Art. 10
Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia -
Missione 1, Componente 2, Asse 2
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui
alla Missione 1, Componente 2, Asse 2 "Giustizia" del PNRR, in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in relazione ai concorsi per
magistrato ordinario banditi con decreti del Ministro della giustizia
del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale 4ª serie speciale, rispettivamente, n. 98 del 10 dicembre
2021 e n. 84 del 21 ottobre 2022, il Ministro della giustizia puo'
chiedere al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai
concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un
numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di
quelli messi a concorso.
2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un
contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio per il
processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non
rinnovabile, della durata massima di due anni e sette mesi per il
primo scaglione e di due anni per il secondo» sono sostituite dalle
seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500
unita' di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di
lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di
trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera
a)»;
b) al terzo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un
contingente massimo di 326 unita' di addetti all'ufficio per il
processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non
rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente
massimo di 326 unita' di addetti all'ufficio per il processo, con
contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della
durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui
al comma 7, lettera b)».
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 382, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di euro 836.169 per
l'anno 2025 e di euro 164.783 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.