Art. 12
Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA
1. All'articolo 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato previa
acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati
personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuate le caratteristiche e le modalita' di funzionamento del
Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo
da parte degli utenti, le modalita' di accesso e di utilizzo dello
stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle
per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilita'
e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi
comprese le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle
graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque
trattati e le misure per assicurare l'integrita' e riservatezza dei
dati personali, nonche' le modalita' per l'adeguamento e l'evoluzione
delle caratteristiche tecniche del Portale. In relazione alle
procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui
all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle
specificita' dei rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui
all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. La veridicita'
delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e' verificata dalle amministrazioni che indicono le selezioni e
utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi
dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000.»;
b) il comma 3 e' abrogato;
c) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
modalita' di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono
definite con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
di cui al comma 2.».
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione previsto dall'articolo 35-ter, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
comma 1, continua ad applicarsi la disciplina contenuta nei
protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna
amministrazione ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 3, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 nella formulazione vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
indicato nel primo periodo del presente comma, le modalita' di
utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte delle Regioni e
degli enti locali per le rispettive selezioni di personale continuano
ad essere disciplinate dal decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2023.