Art. 13 
 
Disposizioni per assicurare la funzionalita'  dell'Autorita'  garante
                   della concorrenza e del mercato 
 
  1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi  previsti
dalla Missione M1C2-6, Riforma 2: "Leggi annuali sulla  concorrenza",
del PNRR,  mediante  l'efficace  esercizio  da  parte  dell'Autorita'
garante della concorrenza e del  mercato  dei  poteri  di  promozione
della concorrenza previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n.  287  alla
luce delle nuove disposizioni in materia  di  concessioni  e  servizi
pubblici locali di cui alla legge 5 agosto 2022, n.  118,  la  pianta
organica dell'Autorita' e' aumentata in  misura  di  otto  unita'  di
ruolo della carriera  direttiva  e  di  due  unita'  di  ruolo  nella
carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 571.002 per
l'anno 2023, di euro 1.204.700 per l'anno 2024, di euro 1.265.775 per
l'anno 2025, di euro 1.329.950 per l'anno 2026, di euro 1.397.382 per
l'anno 2027, di euro 1.468.238 per l'anno 2028, di euro 1.542.690 per
l'anno 2029, di euro 1.620.921 per l'anno 2030, di euro 1.703.125 per
l'anno 2031 e di  euro  1.789.502  a  decorrere  dall'anno  2032,  si
provvede mediante corrispondente incremento  del  contributo  di  cui
all'articolo 10, commi 7-ter e 7- quater della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, tale da garantire la copertura integrale  dell'onere  per  le
assunzioni.