Art. 9 
 
Comitato  centrale  per  la  sicurezza  tecnica   della   transizione
energetica e per la  gestione  dei  rischi  connessi  ai  cambiamenti
                              climatici 
 
  1.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo   57-bis   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di favorire ed  accelerare
lo svolgimento delle  attivita'  relative  alla  realizzazione  delle
misure  previste  dal  PNRR,  e'  istituito   presso   il   Ministero
dell'interno -  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile, il Comitato centrale per la sicurezza
tecnica della transizione energetica e per  la  gestione  dei  rischi
connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo  e
propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti
i sistemi e gli impianti alimentati da idrogeno, comprese le celle  a
combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico
dell'energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi
e le soluzioni  adottate  per  il  contrasto  al  rischio  legato  ai
cambiamenti climatici e al risparmio energetico. 
  2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti: 
    a) individua i criteri e le linee guida per l'adozione dei pareri
di conformita'  dei  progetti  di  fattibilita'  alle  norme  e  agli
indirizzi di sicurezza tecnica, anche in  considerazione  dei  rischi
evolutivi, dei sistemi ed impianti di cui al comma 1; 
    b)  propone  e  coordina  l'effettuazione  di  studi,   ricerche,
progetti  e  sperimentazioni  nonche'  l'elaborazione  di   atti   di
normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con
altre amministrazioni, istituti, enti e  aziende,  anche  di  rilievo
internazionale. 
  3. Il Comitato e' presieduto  dal  Capo  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco ed e' composto,  oltre  che  da  rappresentanti  del
Ministero dell'interno, dalle seguenti amministrazioni ed  organismi:
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle imprese e del made in
Italy, Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca,  Dipartimento  della  Protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, Agenzia nazionale
per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e   lo   sviluppo   economico
sostenibile (ENEA), Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) e Consiglio nazionale  delle  ricerche  (CNR).  In
relazione  alle  tematiche  trattate,  al  Comitato  possono   essere
invitati a partecipare anche rappresentanti degli  ordini  e  collegi
professionali, delle  associazioni  di  categoria  e  di  ogni  altro
organismo, ente ed istituzione interessato. 
  4. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e' assicurata dalla
Direzione centrale per la prevenzione  e  la  sicurezza  tecnica  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile,  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  5. Il Comitato di cui al comma 1 puo' avvalersi del contributo  dei
Comitati tecnici regionali, istituiti presso le  Direzioni  regionali
dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo
26 giugno 2015, n. 105. 
  6. Per le  attivita'  svolte  nell'ambito  del  Comitato  non  sono
corrisposti gettoni di presenza, compensi,  rimborsi  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati.