Art. 10 
 
                       Adozione di linee guida 
 
  1. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, le linee guida relative alle procedure per la  presentazione
e la gestione delle segnalazioni esterne. Le  linee  guida  prevedono
l'utilizzo di modalita' anche informatiche e promuovono il ricorso  a
strumenti   di   crittografia   per   garantire    la    riservatezza
dell'identita' della persona segnalante, della  persona  coinvolta  o
menzionata  nella   segnalazione,   nonche'   del   contenuto   delle
segnalazioni e della relativa documentazione. 
  2. L'ANAC riesamina periodicamente, almeno una volta ogni tre anni,
le proprie procedure  per  il  ricevimento  e  il  trattamento  delle
segnalazioni e le adegua, ove necessario,  alla  luce  della  propria
esperienza  e  di  quella  di  altre  autorita'  competenti  per   le
segnalazioni esterne nell'ambito dell'Unione europea.