Art. 10 Adozione di linee guida 1. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalita' anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identita' della persona segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, nonche' del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. 2. L'ANAC riesamina periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, le proprie procedure per il ricevimento e il trattamento delle segnalazioni e le adegua, ove necessario, alla luce della propria esperienza e di quella di altre autorita' competenti per le segnalazioni esterne nell'ambito dell'Unione europea.