Art. 11 
 
            Disposizione relativa al personale dell'ANAC 
                   ed alla piattaforma informatica 
 
  1. Al fine di avviare un'azione di  rafforzamento  delle  strutture
coinvolte e di assicurare un  presidio  costante  delle  procedure  e
delle attivita' delineate dal presente decreto, la dotazione organica
dell'ANAC e' integrata di complessive ventidue unita'  di  personale,
di cui diciotto unita' del ruolo dei funzionari e quattro unita'  del
ruolo degli  operativi,  da  inquadrare  al  livello  iniziale  delle
rispettive fasce retributive secondo quanto previsto dal  regolamento
sull'ordinamento giuridico ed economico del personale dell'ANAC. 
  2.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  Capo  e'
autorizzata la spesa quantificata come segue: 
    a) il costo per il personale: euro  1.147.004  per  l'anno  2023,
euro 2.177.662 per l'anno 2024, euro 2.300.718 per l'anno 2025,  euro
2.398.788 per l'anno 2026,  euro  2.526.719  per  l'anno  2027,  euro
2.629.043 per l'anno 2028,  euro  2.790.224  per  l'anno  2029,  euro
2.967.127 per l'anno 2030, euro 3.147.128 per  l'anno  2031  ed  euro
3.308.866 annui a decorrere dall'anno 2032; 
    b)  il  costo  per  lo  sviluppo  della  piattaforma  informatica
necessaria per il trattamento dei dati, nonche' per i maggiori  costi
di funzionamento derivanti dalla  gestione  delle  nuove  competenze:
euro 250.000 per l'anno 2023, euro  250.000  per  l'anno  2024,  euro
250.000 per l'anno 2025, euro 250.000 per l'anno  2026,  euro  80.000
annui a decorrere dall'anno 2027. 
  3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 11: 
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 41-bis della citata
          legge 24 dicembre 2012, n. 234: 
                «Art.  41-bis  (Fondo  per   il   recepimento   della
          normativa  europea).  -  1.  Al  fine  di   consentire   il
          tempestivo  adeguamento   dell'ordinamento   interno   agli
          obblighi imposti dalla normativa europea, nei  soli  limiti
          occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi  e  in
          quanto non sia possibile farvi  fronte  con  i  fondi  gia'
          assegnati alle competenti amministrazioni,  e'  autorizzata
          la spesa di 10 milioni di euro per  l'anno  2015  e  di  50
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
              2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2016,  destinato  alle   sole   spese
          derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 
              3. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a  50
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  si
          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
          mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,
          per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
          all'articolo 5, comma 1, della legge  16  aprile  1987,  n.
          183, e, quanto a 50  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2016,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».